È stato pubblicato sulla GUUE L 129 il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 che modifica il Regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada.
Il provvedimento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Europea e modifica, più specificatamente, gli allegati I e II del Regolamento (UE) 2016/403 riguardante i gruppi di infrazioni inerenti all’onorabilità.
Dall’attuazione di tale regolamento, le infrazioni non verranno più considerate sulla base dei conducenti, bensì sui veicoli, come disposto nel nuovo allegato II.
Modifiche all’Allegato 1 con inserimento di nuove infrazioni
Gruppi di infrazioni al Regolamento (CE) 561/2006 - tempo di guida e di riposo:
- mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi (classificato come IMG - Infrazione Molto Grave);
- periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo (IMG);
- spese per l’alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro (classificato come IG - Infrazione Grave); -
- l’impresa di trasporto non organizza l’attività dei conducenti in modo tale da impossibilitare il ritorno alla sede di attività del datore di lavoro o al luogo di residenza (IMG).
Gruppi di infrazioni al Regolamento (UE) 165/2014 – tachigrafo:
- mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo “nave traghetto/convoglio ferroviario” (IMG);-
- mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione (IG);
- mancata indicazione nelle registrazioni dei simboli dei paesi dei quali il conducente ha iniziato, terminato e attraversato la frontiera durante il periodo di lavoro giornaliero (IMG).
Gruppi di infrazioni al Regolamento (CE) n. 1072/2009 – accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada
- esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato ospitante (IMG);
- esecuzione di trasporti di cabotaggio di uno Stato nell’arco di quattro giorni dal termine dell’ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso stato (IMG);
- il trasportatore non è in grado di produrre prove che attestino il precedente trasporto nel caso in cui il veicolo si trovi nello stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale, né di esibire tali prove durante un controllo su strada (IMG).
Sono state inoltre inserite anche le sezioni 13 e 14 riguardanti le infrazioni al Regolamento (CE) n. 593/2008 sulle obbligazioni contrattuali e della Direttiva (EU) 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada.
Regolamento di esecuzione 2002_649 requisito onorabilità.pdf|Visualizza dettagli