Con nota del 29 dicembre 2020, prot. 485862/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel IV trimestre 2020 (1° ottobre – 31 dicembre 2020).
E’ disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° ottobre, il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 3 o inferiori (così come previsto dall’art. 1, comma 630, della Legge 27.12.2019, n. 160) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Ag_Dogane 29.12.2020, prot. 485862-rimborso accise IV trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con circolare del 21 gennaio scorso, ha fornito indicazioni sulla proroga di validità di documenti ed atti amministrativi di competenza, a seguito della pubblicazione sulla GU del DL 2/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine dello stato di emergenza.
Pertanto, il Ministero ha ritenuto necessario aggiornare la circolare MIT 4.12.20202 per dare attuazione all’art. 103 del DL 18/2020, convertito con modificazione nella Legge 27/2020.
La nuova circolare sostituisce integralmente la circolare prot. n. 35018 del 4.4.2020 e prot. n. 272 del 5 gennaio 2021.
Nello specifico, la circolare dispone che:
- la validità dei documenti di identità, aventi scadenza dal 31.01.2020, è prorogata fino al 30.04.2021; la patente di guida, è un documento di identità, ma anche un documento di abilitazione alla guida e quindi, come specifica il MIT è necessario tenere distinti i due profili, tuttavia precisa che è valida fino alla data suddetta;
- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ...(omissis)... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Tenuto conto che la cessazione dello stato di emergenza è fissata al momento al 30.04.2021, la validità sarà prorogata fino al 29.07.2021;
- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 sono prorogati al 29.07.2021;
- per certificati di formazione dei conducenti e i certificati di consulente per la sicurezza è confermata la validità degli stessi al 28.02.2021;
- per l’Accordo multilaterale M330 - l’Italia, il 23.10.2020, ha sottoscritto tale accordo che proroga i certificati, la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021, al 28.02.2021; da sottolineare che gli stessi hanno validità nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dell’Accordo e a condizione che siano superati, entro il 1.03.2021, gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità;
- le patenti di guida, aventi scadenza dal 1.02.2020 e il 31.08.2020 si intendono prorogate per un periodo di 7 mesi che decorrono dalla data della loro scadenza, come previsto dal Regolamento UE/2020/698, su tutto il territorio UE, compresa l’Italia; mentre, per la circolazione sul territorio nazionale, le patenti in scadenza tra il 31 gennaio e il 30 aprile 2021, sono prorogate fino per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza fissato al 30 aprile 2021 e pertanto fino al 29 luglio 2021 e per quelle rilasciate in Italia con scadenza tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 sono valide negli altri Paesi UE per i 7 mesi successivi alla data di scadenza; la patente di guida come documento di identità vale fino al 30.04.2021;
- per gli esami di revisione della patente di guida risultano sospesi i termini per sottoporsi a tali esami nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.
Inoltre, è specificato che:
- per le carte di qualificazioni del conducente CQC , il Ministero ordina e coordina tre disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all’art. 2, del Regolamento UE/2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del DL 18/2020 e smi, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 luglio 2021;
- le disposizioni dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l’Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall’art. 2 del Regolamento UE/2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Quindi, secondo il coordinamento tra le disposizioni suddette, il MIT chiarisce che:
1. su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo tra il 1.02.2020 e il 31.08.2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra: - CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: che hanno validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021, tenuto conto delle disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del DL 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 hanno validità sul territorio nazionale fino al 29.07.2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del DL 18/2020;
- gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc.. ), in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del DL 18/2020, e quindi allo stato fino al 29.07.2021, sempreché non siano già stati rinnovati nella validità;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31.01.2020 e 30.04.2021, hanno validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, secondo quanto previsto dall’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del DL 18/2020, e pertanto fino al 29.07.2021;
- sono stati sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n.23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC - da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 29.07.2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 ed è prorogata al 29 luglio 2021 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
- attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
- per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:
- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, mantengono la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi allo stato fino al 29 luglio 2021;
- solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° marzo 2021;
- per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), è necessario distinguere:
- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, hanno la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e, pertanto, fino 29 luglio 2021. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021, con le modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione in parola;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° marzo 2021.
Con riferimento alle attestazioni sanitarie, si dispone che:
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del CDS ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, mantengono la loro validità fino al
novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29.07.2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31.01.2020, possono continuare a guidare autotreni, ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-
sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del CDS ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29.07.2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31.01.2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale;
- i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del CDS per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) è nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, hanno validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e pertanto fino al 29.07.2021;
- i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della Legge 120/2010 , oppure dal 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 126, comma 8-bis, del CDS, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 30.04.2021, mantengono la loro validità fino al 29.07.2021.
Circolare MIT-DG MOT 21 gennaio 2021-proroga termini.pdf|Visualizza dettagli
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