E’ stato pubblicato, sulla GU n.270 del 29.10.2020, il Decreto 21 ottobre 2020, n. 187 “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020”.
Tale provvedimento dà attuazione al Decreto interministeriale del MIT e MEF del 14 agosto scorso che ha stanziato risorse per il settore pari a 25,8 milioni di euro per la rottamazione di veicoli per il trasporto di merci di classe Euro fino alla IV, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con il contestuale acquisto di veicoli di nuova generazione di pari massa.
Nello specifico, il decreto stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione, la fase di prenotazione, di rendicontazione, nonché la fase dell’istruttoria procedimentale.
Il procedimento relativo alla proposizione delle domande si divide in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione: finalizzata ad accantonare dal soggetto gestore RAM SpA, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo le modalità previste dall’art. 3 del decreto in esame;
b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento: i soggetti che hanno fatto domanda devono presentare un’analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto dell’investimento.
Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo relativo all'annualità 2020 (dall'11 novembre 2020 al 30 novembre 2020) ed il secondo relativo all'annualità 2021 (dal 1° giugno 2021 al 21 giugno 2021). Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ciascuna impresa può presentare una sola domanda, anche per entrambe le tipologie di investimenti.
Qualora, nelle due fasi, RAM, in qualità di soggetto gestore, dovesse rilevare mancanze o irregolarità non sanabili, ne dà comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa agli incentivi. In questo caso, l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilità dell'ammontare delle risorse.
Con riferimento a ciascuna annualità, RAM procede all’implementazione di due contatori, uno per ciascuna area di investimenti (a. veicoli di massa a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton a trazione alternativa con contestuale rottamazione di veicoli fino a classe EuroIV; b. veicoli di massa a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton di classe EuroVI, con contestuale rottamazione di veicoli fino a classe EuroIV ), così l’entità delle risorse viene aggiornata periodicamente con riferimento a ciascuna annualità, attraverso una piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore.
Gli incentivi effettivamente spettanti sono quelli relativi alla rendicontazione effettiva dei costi e non quelli prenotati.
La richiesta di incentivo può essere presentata dalle imprese che svolgano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis codice civile, ed iscritte al REN. E’ possibile presentare una sola istanza, che avrà validità di prenotazione, nei due periodi di incentivazione. L’elenco delle domande pervenute e i contatori delle somme disponibili sono visibili sul sito del soggetto gestore: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione
Le istanze possono essere presentate:
- nel primo periodo di incentivazione dalle ore 10.00 dell'11 novembre 2020 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 30 novembre 2020, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo [email protected];
- nel secondo periodo di incentivazione dalle ore 10.00 del 1° giugno 2021 e entro e non oltre le ore 8.00 del 21 giugno 2021 esclusivamente con PEC dell'impresa, all'indirizzo [email protected].
Se l’impresa, in merito all’esito dell’istruttoria della rendicontazione del primo periodo d’incentivazione risulta non aver perfezionato gli investimenti del periodo suddetto, oppure non è in regola con la documentazione attestante la prova degli investimenti, non potrà presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione e in caso di presentazione risulterà non ammissibile.
L'istanza inoltrata dall'indirizzo PEC dell'impresa, a pena di inammissibilità, dovrà contenere la seguente documentazione: a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito format informatico, e con apposta firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il format è reperibile entro il 5.11.2020, sul sito del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione); b) copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore; d) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore della Legge 157/2019, di conversione DL 124/2019, debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa; e) ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite PEC.
La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione delle domande sarà disponibile all’indirizzo web di RAM sopra indicato, entro l’11 dicembre 2020. Le imprese dovranno trasmettere la documentazione tecnica richiesta oltre la prova del pagamento del bene con fattura debitamente quietanzata da cui risulti il prezzo del bene, a seconda del tipo di investimento, tramite la piattaforma informatica raggiungibile dal sito di RAM oppure dal sito del MIT: htpp://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-perlanno-2020-formazione-e-investimenti.
La rendicontazione deve avvenire nei seguenti termini:
- per il primo periodo d’incentivazione, dalle ore 10.00 dell’11 dicembre 2020 e entro e non oltre le ore 16.00 del 20 maggio 2021;
- per il secondo periodo di incentivazione, dalle ore 10.00 dell’1° luglio 2021 e entro e non oltre le ore 16.00 del 30 novembre 2021.
Le domande che non saranno perfezionate con la rendicontazione decadranno automaticamente e le risorse riacquisite dal sistema; le imprese non potranno in questo caso presentare una domanda per il secondo periodo. Restano invariate le prove documentali nel caso di acquisto dei beni tramite leasing (fatture quietanzate o bonifici dei canoni mensili; verbale di presa in consegna del bene) e laddove gli atti di acquisto relativi ai beni siano in lingua straniera dovranno essere tradotti in italiano, a pena di esclusione.
Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, vi siano lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, all’impresa verranno richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni da inviare entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni con modalità specificate nella PEC che riceverà dall’ente gestore. Qualora l’impresa non fornisca riscontro nel termine indicato o detto riscontro non sia ritenuto l'istruttoria si concluderà sulla sola base della documentazione valida disponibile. Nessuna richiesta documentazione mancante se la stessa doveva essere trasmessa “a pena di esclusione”. In caso di esclusione, viene emesso un provvedimento motivato e recuperato l’ammontare delle risorse prenotate, determinando in tal modo lo scorrimento della graduatoria.
Ai fini della rottamazione veicoli fino ad EuroIV ed acquisizione di veicoli a trazione alternativa, le imprese sono chiamate a produrre, ai fini dell’ammissione all’incentivo: a) la documentazione che riporti il numero di targa, per comprovare che l’immatricolazione sia avvenuta in Italia dopo il 25 dicembre 2019; b) l’attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche; c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DRP 445/2000) attestante la detenzione dei veicoli rottamati in proprietà o altro titolo per almeno 3 anni antecedenti il decreto MIT-MEF. Deve inoltre esservi identità tra l’impresa che presenta domanda di incentivo e quella che procede alla radiazione dei veicoli.
Riguardo alla rottamazione veicoli fino ad EuroIV ed acquisizione di veicoli EuroVI, invece le imprese dovranno produrre, ai fini dell’ammissione all’incentivo: a) la prova di avvenuta radiazione per rottamazione con l’indicazione del numero di targa dei veicoli, a cura dell’impresa di demolizione ovvero dichiarazione di presa in carico con l’impegno a procedere alla demolizione dei veicoli; b) la prova di avvenuta immatricolazione in Italia di veicoli EuroVI, mediante indicazione del numero di targa; c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DRP 445/2000) attestante la detenzione dei veicoli rottamati in proprietà o altro titolo per almeno 3 anni antecedenti il decreto MIT-MEF. Deve inoltre esservi identità tra l’impresa che presenta domanda di incentivo e quella che procede alla radiazione dei veicoli.
DD MIT 21.10.2020-INCENTIVI AUTOTRASPORTO 2020-2021.pdfVisualizza dettagli