E’ stato pubblicato sulla GU n. 198 dell’8 agosto scorso, il DPCM 7.07.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni sono entrate in vigore il 9 agosto scorso, in sostituzione di quelle del DPCM 11.06.2020, come prorogato dal DPCM 14.07 2020, e hanno validità fino al 7 settembre 2020, fermo restando termini diversi previsti dal Decreto in esame.
Il provvedimento dispone rispetto ai diversi comportamenti da adottare per contenere la diffusione del virus e ribadisce che è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro; le disposizioni possono essere derogabili da Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico (art. 2, Ordinanza 03.02.2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile).
Nell’ambito del TPL, si prevede la necessaria programmazione da parte del Presidente della Regione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze. L’erogazione, tuttavia, deve essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. In tal senso, con decreto del MIT, di concerto con il Ministro della Salute, possono essere disposti riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
L’art. 2 ribadisce per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali il rispetto dei diversi protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, come quello relativo agli “ambienti di lavoro” (allegato 12) e nei rispettivi ambiti di competenza del protocollo “nei cantieri” (allegato 13) e del protocollo nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14).
Sono previste, nell’art. 4, limitazioni agli spostamenti da e per l'estero. Infatti, sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori previsti nell’elenco E dell’allegato 20 (Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco/allegato 20), ovvero l’ingresso e il transito alle persone che hanno transitato o soggiornato in quegli Stati nei 14 giorni antecedenti all’ingresso, ma anche gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 (A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia), a meno che, non siano comprovati con dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, del provvedimento in esame:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della Direttiva 2003/109/CE;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE.
Limitazioni all'ingresso sono anche previste per le persone che hanno soggiornato o transitato negli Stati indicati nell'allegato F (a decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia) nei 14 giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:
1) persone di cui al comma 1, lettere f) e g), con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20;
2) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
3) funzionari e agenti, comunque denominati, della UE o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.
Il provvedimento dispone degli obblighi di dichiarazione per chi fa ingresso nel territorio italiano dall’estero; in particolare, l’art. 5 richiede ai soggetti che entrano in Italia per qualsiasi durata da Stati compresi negli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 di consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia chiamato ad effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che contenga, in modo chiaro e preciso: a) i nominativi dei Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia; b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 4, nel caso di ingresso da Stati indicati negli elenchi E ed F dell'allegato 20; c) nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati indicati negli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20: 1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto privato utilizzato per raggiungere il luogo di abitazione o dimora suddetti e esclusivamente in caso di ingresso, mediante trasporto aereo di linea, o con ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 3) recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all'art. 6, commi 6 e 7.
I soggetti che hanno comunque soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, negli Stati indicati negli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, devono comunicare obbligatoriamente il proprio ingresso nel territorio nazionale all’Azienda sanitaria competente per territorio.
Se sorgessero sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria, nelle more delle conseguenti determinazioni della stessa, si dovrà procedere ad auto-isolamento.
Nell’art. 6 vengono definite regole e modalità relative alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario dei soggetti che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, negli Stati indicati negli elenchi C, D, E ed F (Elenco C: Bulgaria, Romania; Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay; Elenco E: Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco; Elenco F: A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia) dell'allegato 20, anche se asintomatici. Tali previsioni non si applicano, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente Autorità sanitaria.
Sempreché non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 (Elenco C: Bulgaria, Romania; Elenco F: A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia) nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5, dalle disposizioni dei commi da 1 a 5, dell’art. 6 sono esclusi:
a) i soggetti che entrano in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
b) i soggetti che transitano, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
c) i cittadini e ai residenti degli Stati degli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dall’Italia per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) i funzionari e agli agenti, comunque denominati, della UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
h) gli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Sono, inoltre, prescritti degli obblighi per i vettori e armatori che sono chiamati a: a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'art. 5; b)misurare la temperatura dei singoli passeggeri; c)vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, e nel caso di dichiarazione non completa; d)adottare le misure organizzative che, in conformità al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, di cui all'allegato 14,nonché alle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; e) utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri di mezzi di protezione individuali; f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
Per quanto riguarda i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle Linee guida, contenute nell’allegato 17 al Decreto in esame e validate dal Comitato tecnico-scientifico dal 15 agosto 2020. Possono fruire di tali servizi coloro che non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiamo soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'imbarco negli Stati indicato negli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20. Per lo svolgimento della crociera, il comandante deve chiedere specifica autorizzazione all’Autorità marittima.
Le navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera possono, invece, fare ingresso nei porti italiani nel caso provengano da scali di Paesi previsti negli elenchi A e B dell’allegato 20 (Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano; Elenco B: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco), sempreché tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso nel porto italiano negli Stati contenuti negli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20.
Per quanto concerne il trasporto pubblico di linea marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne deve essere svolto anche tenendo conto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, di cui all'allegato 14, nonché delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19, in materia di trasporto pubblico”, di cui all'allegato 15.
Con decreto del MIT, di concerto con il Ministero della Salute, in relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, può integrare o modificare le Linee guida suddette, previo accordo con i soggetti firmatari.
L’esecuzione e il monitoraggio del Decreto in esame, compete al Prefetto territorialmente competente (informativa al Ministero dell’Interno) che può avvalersi delle Forze di polizia, ma anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri, e ove occorra anche delle Forze armate.
Il decreto è reperibile al seguente link: