E' stato pubblicato sulla GU n. 206 del 19.08.2020, il Decreto Direttoriale del MIT “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021”, che entra in vigore il giorno successivo di pubblicazione sulla GU (20.08.2020).
Il provvedimento definisce le modalità del Decreto MIT 12.05.2020 e, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, le fasi di prenotazione, di rendicontazione e l’istruttoria della domanda.
Si prevedono due distinti periodi di incentivazione:
- dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020;
- dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021.
Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione, ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo, secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e d) del Decreto 12 maggio 2020, n. 203. Le risorse finanziarie, pari 122.225.624 euro (art. 1, comma 1, DM 203/2020) sono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento (art. 1, comma 5, Decreto suddetto).
Qualora le risorse siano esaurite, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.
L'avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici si distingue in due fasi: la prima fase di prenotazione che ha l’obiettivo di far accantonare al soggetto gestore l’importo sommariamente riconosciuto alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento (che si deve allegare quando si presenta la domanda); la seconda fase di rendicontazione analitica dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
L’art. 3 del provvedimento in esame, dispone in merito ai soggetti che possono fare richiesta dell’incentivo (imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis cod. civ. e iscritte al REN) nonché alle modalità di compilazione e di presentazione delle domande.
La domanda che sarà presentata ha validità di prenotazione, all'interno dei due periodi di incentivazione.
Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno visibili al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.
Le richieste devono essere effettuate nei due periodi di incentivazione con le seguenti modalità:
- dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 16 novembre 2020;
- dalle ore 10.00 del 14 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 30 giugno 2021;
- la presentazione deve avvenire esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo [email protected].
Se l’impresa, all’esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, non risulti aver perfezionato gli investimenti dichiarati per il primo periodo di incentivazione, non potrà presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione.
L'istanza, che come già evidenziato deve essere inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:
a) modello di istanza (dal 21.07.2020 reperibile sul sito del soggetto gestore) debitamente compilato, firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa.
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;
d) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva a quella di entrata in vigore del DM 203/2020 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve, inoltre, essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi (art. 3, comma 5, lettera a), DM 203/2020).
L’ordine di prenotazione verrà redatto secondo la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata dall’impresa.
Il soggetto gestore RAM SpA pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che verificherà in un momento successivo. Per le domande ricevute pervenute nel primo periodo l'elenco sarà pubblicato entro il 1° dicembre 2020, mentre per il secondo periodo l’elenco sarà reso noto entro il 15 luglio 2021.
Per ogni periodo di incentivazione il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituirà l'ordine di priorità acquisito, sarà pubblicato sul sito web del MIT nella sezione “autotrasporto” – “contributi ed incentivi per l'anno 2020”.
L’investimento deve essere avviato in data successiva alla pubblicazione del DM 203/2020 nella GU (GU n. 187 del 27.07.2020) e costituisce un presupposto per l'ammissione all'erogazione del contributo, ma per perfezionare la domanda le imprese devono caricare sulla piattaforma informatica oltre alla documentazione tecnica, prevista dagli articoli da 4 a 11 del presente Decreto, anche la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo con produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per gli acquisti acquisizioni di rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.
Le imprese, che hanno presentato istanza nel primo periodo di incentivazione, devono inviare la documentazione richiesta dalle ore 10.00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore 16.00 del 30 aprile 2021,
Per le imprese che hanno presentato istanza nel secondo periodo di incentivazione, la trasmissione della documentazione deve avvenire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2021 ed entro le ore 16.00 del 15 dicembre 2021.
La piattaforma informatica sarà resa nota sul sito web del MIT: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti
e sul sito della RAM:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.
Le credenziali di accesso alla piattaforma saranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa.
Qualora l’acquisto avvenga mediante contratto di leasing finanziario, è necessario dare prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione.
Nel caso di acquisto di veicoli, la concessione dell'incentivo è subordinata, anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, comprovabile con ricevuta (mod. TT 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del DM 203/2020 ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. In nessun caso, vengono considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».
Qualora vengano ravvisate delle lacune sanabili nella rendicontazione, l’ente gestore RAM SpA richiede all’impresa, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati che dovranno rispondere entro un termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. Se entro questo termine, l’impresa non fornisce risposta o questa risulta insoddisfacente, l’istruttoria verrà conclusa e l’impresa potrà essere esclusa dall’incentivo.
Il provvedimento, inoltre, indica quale ulteriore documentazione va prodotta nel caso di:
- veicoli a trazione alternativa a metano CNG e LNG e trazione elettrica (art. 1, comma 5, lett. a), DM 203/2020;
- di radiazione per rottamazione per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate e contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica (art. 1, comma 5, lett. b), numeri 1 e 2, DM 203/2020;
- di acquisto di veicoli commerciali leggeri euro 6D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (art. 1, comma 5, lett. b), numero 2, DM 203/2020;
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica per il trasporto combinato (art. 1, comma 5, lett. c), DM 203/2020;
- acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere (art. 3, comma 5, lett. c), DM 203/2020;
- acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse (art. 1, comma 5, lett. d), DM 203/2020;
L’art. 14 del provvedimento osservato dispone su verifiche e controlli ovvero accertamenti che l’Amministrazione potrà effettuare successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di concessione, e di disporne anche la restituzione, qualora vi siano gravi irregolarità in relazioni alle dichiarazioni sostitutive rese e in caso di violazione dell'art. 1, comma 9 del DM 203/2020 (i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31.12.2023.
DECRETO 7 AGOSTO 2020-DISPOSIZIONI ATTUATTIVE DECRETO INCENTIVI MIT.pdfVisualizza dettagli