Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con circolare del 10 luglio 2014, ha fornito delucidazioni sull’applicazione dell’art. 94 bis, comma 4, del Codice della Strada (CDS): disposizione che – nel prevedere obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni – rinvia al Regolamento di esecuzione del CDS l’individuazione delle fattispecie ricadenti nell’articolato suddetto.
Il provvedimento, al momento, è inapplicabile ai veicoli in disponibilità di soggetti esercenti attività di autotrasporto di merci (conto proprio e conto terzi) e passeggeri (iscritti al REN o mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi, come taxi e ncc), poiché per tali fattispecie verranno prossimamente emanate apposite disposizioni.
Con tale circolare, il MIT, ha voluto, pertanto, fornire direttive, tenuto conto quanto indicato nell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del CDS, con riferimento alle carte di circolazione di autoveicoli, motoveicoli ed ai rimorchi di massa complessiva inferiore ai 3,5 tonn., nel caso di:
- variazione della denominazione/generalità dell’ente/persona fisica intestataria
- disponibilità temporanea (superiore a 30 gg.) di un veicolo intestato ad altri, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento di custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente
- intestazione di veicoli a soggetti giuridicamente incapaci.
Le procedure descritte dalla circolare saranno operative dal 3 novembre 2014 e, pertanto, l’omissione delle prescrizioni sopra citate danno luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 94 del CDS; tuttavia resta ferma la possibilità, su richiesta dell’utenza, di osservare gli adempimenti indicati dalla circolare (aggiornamento della carta di circolazione e dell’Archivio Nazionale Veicoli) per gli atti posti in essere prima della suddetta data e, in particolare per quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di entrata in vigore del DPR 198/12, che ha introdotto l’art. 247-bis nel Regolamento di esecuzione del CDS) e il 2 novembre 2014. Per quest’ultima fattispecie il mancato rispetto degli obblighi suddetti non comporta l’applicazione delle sanzioni.
Riguardo alla fattispecie della variazione della denominazione sociale/generalità del soggetto intestatario del veicolo, la circolare dispone l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando da apporre sulla stessa da parte delle UMC competenti.
Rispetto all’intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con contratto di comodato (applicabile anche ai veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale alle 6 tonn. in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso), il comodatario (inteso come il soggetto che utilizza il mezzo per un periodo superiore a 30 gg.) deve procedere ad aggiornare la carta di circolazione, a meno che non siano soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi.
Un particolare regime è previsto per il comodato di veicoli aziendali, tra cui quello a favore dei dipendenti: in questo caso, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (impresa intestataria del veicolo), su delega del comodatario (persona fisica cui viene concesso in uso il mezzo) deve presentare istanza per l’aggiornamento nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e non per la carta di circolazione). Qualora si tratti di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare una sola istanza ed effettuare un solo versamento di 16,00 euro per l’imposta di bollo e 9,00 euro per ogni veicolo per i diritti di motorizzazione.
Anche per la locazione senza conducente del veicolo, la circolare impone un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei veicoli.
La circolare ministeriale, inoltre, fornisce indicazioni anche per le fattispecie di custodia giudiziale, locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale, intestazione di veicoli di proprietà a soggetti incapaci di agire ed altre fattispecie (utilizzo veicolo intestato al de cuius, rent to buy), nonché i veicoli facente parte di un “trust”.
Le pratiche per tutte le fattispecie esaminate dalla circolare sono svolte, previo pagamento di imposta di bollo e di diritti di motorizzazione, sia dalle UMC che dagli studi di consulenza automobilistica, abilitati al rilascio di tagliandi di aggiornamento e delle ricevute di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.