E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio scorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 giugno 2014, che interviene sul Decreto Dirigenziale del Decreto 06.08.2013, in materia di carta di qualificazione del conducente (CQC).
La modifica si è resa necessaria per rispondere a quanto richiesto dalla Commissione Europea (EU PILOT 5789/13/MOVE) che ha contestato all’Italia l’erronea applicazione dell’art. 8, paragr. 3, della Direttiva 2003/59/CE.
Nello specifico, il provvedimento ha abrogato l’art. 2 del Decreto del 6 agosto del 2013, che riguarda gli autisti che hanno ottenuto la CQC tramite corsi di formazione periodica e ai quali sono state rilasciate patenti con scadenza al 2020 per il trasporto di persone e al 2021 per il trasporto di merci.
Dall’entrata in vigore del DM MIT 10.06.2014 (26 luglio), tali soggetti non beneficeranno più della proroga della scadenza al 2020/2021, bensì la CQC scadrà nei normali termini dei cinque anni, ossia il 9 settembre 2018 per il trasporto persone e il 9 settembre 2019 per il trasporto di merci.
Inoltre, nel decreto è stabilito che un provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione provvederà dettare le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE.