È stato pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 aprile scorso il DM del MIT che dà attuazione all’art. 12 del DL 28 marzo 2014, n. 47 recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l’EXPO 2015”. L’art. 12, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”, prevede che, al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici, nelle more dell’emanazione delle disposizioni regolamentari sostitutive degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 2, del DPR 207/2010, soppresse dal DPR 30 ottobre 2013, con DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, siano individuate le categorie di lavorazioni di cui all’Allegato A del DPR 207 citato; tali categorie richiedono, per l’assoluta specificità strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, l’esecuzione da parte di operatori economici in possesso della relativa qualificazione. Tra di esse, sono individuate le lavorazioni c.d. “superspecialistiche”, per le quali trova applicazione l’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/2006.
Nello specifico, il DM individua:
- all’art. 1, le categorie a qualificazione obbligatoria. Rispetto alle 33 categorie individuate dall’annullato art. 109, comma 2, del DPR 207 citato, è prevista una riduzione a 24 categorie (v. DM allegato).
- all’art. 2, le c.d. “superspecialistiche” precedentemente individuate dall’art. 107, comma 2, del DPR 207 citato, riducendole da 24 a 14 categorie (v. DM allegato).
Le disposizioni transitorie del DM prevedono che le relative disposizioni:
- si applichino alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
- cessino di avere efficacia alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive delle previsioni di cui agli art. 107, comma 2, e 109, comma 2, del DPR 207 citato.
Il DM è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DM Mit specialistiche 24 aprile 2014.pdfVisualizza dettagli