Si trasmette la Nota di Aggiornamento relativa alla programmazione delle Opere Strategiche, riportate all’interno dell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020 "L’Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture”.
All’interno della Nota si analizzano i dati finanziari (costi, risorse disponibili e fabbisogni residui) dei principali Programmi e Interventi Prioritari e si individuano le strategie infrastrutturali nazionali, già adottate in precedenza e più che mai attuali a seguito della crisi mondiale dovuta al propagarsi della pandemia COVID-19.
Si evidenziano: fabbisogni e priorità infrastrutturali, trasportistiche e logistiche; garanzia del funzionamento e della resilienza del Sistema Nazionale dei Trasporti (SNIT) e reperimento di investimenti di immediata capacità di spesa, principi sui quali si baserà anche la redazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e la programmazione nazionale del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP).
Nella Nota si fa inoltre riferimento alle fonti economiche messe a disposizione dei Programmi e degli Interventi infrastrutturali, utili alla realizzazione e all’avanzamento dei lavori.
Nota Aggiornamento_Opere Strategiche 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero della Salute, con un’ordinanza del 16 luglio scorso (pubblicata nella GU n. 178 del 16.07.2020) che produce effetti fino al 31 luglio 2020, ha ritenuto necessario prevedere ulteriori misure limitative d’ingresso in Italia, al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica in atto, considerando anche l'evolversi della stessa a livello internazionale.
L’Ordinanza osservata sostituisce l'ordinanza del Ministro della salute del 9.07.2020.
Vieta l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Bosnia Erzegovina;
e) Brasile;
f) Cile;
g) Kosovo;
h) Kuwait;
i) Macedonia del Nord;
l) Moldova;
m) Montenegro;
n) Oman;
o) Panama;
p) Perù;
q) Repubblica Dominicana.
r) Serbia.
Vengono anche sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati.
E’, tuttavia, consentito l’ingresso nel territorio italiano ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 2, lettera a), dell'Ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, aventi residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza in esame, ma anche alle persone individuate nell'art. 4, comma 9, lettera h), del DPCM 11.06.2020 (funzionari e agli agenti della UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni).
Tuttavia, ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 2, lett. a), dell’Ordinanza del Ministero della Salute che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi suddetti non si applicano il comma 9 dell’art. 4 (esenzioni) e l’art. 5 (transiti e brevi soggiorni di durata in Italia) del DPCM 11 giugno 2020, ma valgono le modalità di ingresso previste dai commi da 1 a 8 del DPCM suddetto.
L’Ordinanza prevede delle deroghe al divieto di ingresso e di transito in Italia per l'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, sempreché rispettino le condizioni riportate dall’art. 5, commi da 5 a 7, del DPCM 11 giugno 2020 ((rispetto delle 120 ore di permanenza; comunicazione dell’ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, auto-dichiarazione (DPR 445/2000), riportante i motivi del viaggio, indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; alla fine del periodo di permanenza, obbligo di lasciare il territorio italiano, altrimenti inizio del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno che hanno comunicato all’Autorità competente; segnalazione, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. Nel caso di transito, via terra, per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), rispetto della permanenza di 36 ore sul territorio nazionale, comunicazione dell’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, necessaria segnalazione a tale Autorità e superato il periodo di permanenza si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario)).
Qualsiasi ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato estero è condizionato al rilascio al vettore e al soggetto deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione prevista dall’art. 4, comma 1, e dall'art. 5, comma 1, del DPCM 11.06.2020, che deve essere integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi sopra citati. Esentati dal presentare la dichiarazione i soggetti indicati nell’art. 4, comma 9, alle lettere e)-lavoratori transfrontalieri, g)-movimenti da/per S. Marino e Città del Vaticano e i)-studenti e nell’art. 5, comma 10 (equipaggi, personale viaggiante, studenti, transfrontalieri, ecc.), del DPCM dell’11 giugno.
Ordinanza Ministero Salute 16.07.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT-DG Sicurezza stradale, con circolare del 1° giugno scorso, ha fornito delucidazioni sull'applicazione della proroga della validità delle autorizzazioni – prevista dall’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 – per i trasporti eccezionali, al fine di garantire omogeneità applicativa e dare certezza a tutti gli operatori della filiera.
La circolare, dapprima, illustra le diverse tipologie autorizzative (inquadramento normativo), poi si sofferma sul coordinamento delle disposizioni normative dell’art. 10 CDS e dell’art. 103, comma 2, del DL suddetto ed infine procede ad una disamina dei “casi particolari” per la validità della proroga del titolo autorizzativo.
1. Inquadramento normativo
La circolare riporta il quadro normativo di settore su cui interviene la normativa di “proroga”.
Nello specifico, vengono illustrate le diverse tipologie autorizzative per la circolazione dei trasporti eccezionali (singola, multipla, periodica) e la possibilità di ottenimento del rinnovo delle stesse (anche con validità scaduta), su richiesta degli interessati, secondo le procedure previste dall’art. 15 del Regolamento del CDS. Gli enti proprietari e/o gestori delle strade devono comunque procedere ad una verifica, prima di poter far eseguire il trasporto, della sussistenza delle “condizioni” di circolazione in relazione ai percorsi da autorizzare ed alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.
La presenza di tali “condizioni” risulta essenziale per il rilascio, il rinnovo o la proroga, poiché sono variabili in funzione di una serie di fattori contingenti, che solo gli enti proprietari e/o gestori delle strade possono conoscere; ciò risulta finalizzato a garantire la sicurezza sia del trasporto eccezionale sia delle infrastrutture stradali attraversate. In tal senso, è necessario un provvedimento espresso che ne legittimi l’effettuazione in un determinato periodo di tempo con precise date di scadenza”.
La circolare, constatando che con il termine generico “autorizzazioni”, l’art.103 sembra ricomprendere anche quelle per i trasporti eccezionali, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la cui validità è estesa per i 90 giorni successivi alla fine emergenza sanitaria (fine ottobre 2020) ha fornito alcuni chiarimenti in merito.
2. Coordinamento dell’applicazione dell’art. 10 CDS e del comma 2, art. 103
La circolare sottolinea l’importanza della proroga della validità del titolo autorizzativo per l’esercizio dei trasporti eccezionali, perché, risponde, da un lato, all'esigenza di superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade – soprattutto di quelli meno strutturati – che possono essere impossibilitati, nell'attuale fase di emergenza sanitaria, al rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma, e dall’altro, di evitare di danneggiare i titolari dell’autorizzazione in scadenza, parzialmente utilizzata a causa del blocco delle attività e della circolazione stradale, e di conseguenza ne consente l’utilizzo oltre il termine di scadenza naturale, anche in considerazione degli oneri economici connessi al rilascio e al danno conseguente al mancato utilizzo.
Gli enti debbono, pertanto, verificare il permanere delle condizioni tecniche e di sicurezza della circolazione dei veicoli che effettuano trasporti eccezionali e procedere al controllo sistematico delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 10 CDS, alle quali si applica la proroga dell’art.103 suddetto. Tuttavia, qualora si manifestino sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo dell’autorizzazione, l’ente procederà alla revoca o sospensione dell’autorizzazione (art.17, comma 4, Regolamento di esecuzione CDS).
Nell’ottica di reciproca collaborazione, i titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga delle autorizzazioni, al fine di consentire agli stessi di concentrare l’attenzione sui titoli sui quali sussiste un concreto interesse all’utilizzo.
I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco. Anche i diritti di istruttoria, dovuti all'ente proprietario e/o gestore, per l’espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione di validità dell’autorizzazione, devono ritenersi assolti.
La circolare precisa, quindi, che per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del comma 2, dell’art. 103, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in scadenza.
3. Condizioni e casi particolari
Tutte le autorizzazioni (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio –31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.
L’estensione della proroga non è applicabile alle autorizzazioni singole e le multiple i cui viaggi erano stati già completamente eseguiti alla data del 30.01.2020. Per tali autorizzazioni, infatti, non può applicarsi la proroga ex lege di cui al comma 2 dell’art. 103, in quanto sono applicabili i termini di cui all'art. 15 del Regolamento CDS.
Le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell’estensione ai sensi dell’art.103 possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell’art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.
Le autorizzazioni periodiche con scadenza in data successiva al 31 luglio 2020, non rientrano tra le autorizzazioni prorogate “ope legis” e possono essere rinnovate normalmente.
Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell’entrata in vigore dell’art. 103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell’emergenza.
Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-eccezionali/trasporti-eccezionali-circolare-su-proroga-validita
Circolare MIT TRASPORTI ECCEZIONALI 01.06.2020.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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L’Anas, con un comunicato del 17.04.2020 (pubblicato sul suo sito internet), ha reso noto che sulla base dell’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, i soggetti in possesso di autorizzazioni singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con scadenza compresa tra 31.01.2020 e 15.4.2020, possono avvalersi dell’estensione di validità fino al 15.06.2020.
La proroga non riguarda le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l’atto amministrativo è definitivamente estinto.
Le autorizzazioni in fase di rilascio seguono il normale iter e solo successivamente, se previsto, potranno beneficiare della proroga della validità.
I titoli autorizzativi che hanno usufruito dell’estensione di validità fino al 15.6.2020, potranno in seguito ottenere regolare proroga (concessa fino alla regolare data di scadenza, calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, non considerando però il periodo di estensione).
Le autorizzazioni con massa maggiore di 180 t rilasciate prima del 1° dicembre 201 potranno beneficiare dell’estensione di validità, presentando una specifica richiesta tramite PEC alla Struttura Territoriale che ha rilasciato l’autorizzazione e che provvederà all’emissione di un documento integrativo.
COMUNICATO ANAS PROROGA VALIDITA' AUTORIZZAZIONI 17.04.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Si segnala che Confindustria, come richiesto dai Relatori della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, on. Donina e on. De Lorenziis, ha depositato la propria Memoria riguardante le PDL sul Codice della Strada ed un Dossier dedicato al tema dei trasporti eccezionali.
La Memoria è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/325/Confindustria_accorpato.pdf
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Si informa che sul sito del MIT è stata pubblicata la Direttiva n. 293 del 15 giugno 2017, diramata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, relativa alle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
La Direttiva è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2017-07/decreto_ministeriale_protocollo_293%20del%2015-06-2017.pdf
Il testo verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.
Ci riserviamo ulteriori comunicazioni e approfondimenti in merito.
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Si allega il lavoro di approfondimento di Confindustria “Il ruolo del cargo aereo e lo stato degli investimenti aeroportuali: il quadro di riferimento e gli orientamenti dell’utenza industriale”, presentato all’interno del Tavolo tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rilancio del cargo aereo.
Confindustria Approfondimento sul cargo aereo.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Francesco Rossi 6E92FE4A-52F8-50FD-C125-6CF300389F8F [email protected]
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Con riferimento alla nostra circolare del 22 marzo scorso relativa alla richiesta di contributi sulla Direttiva ministeriale riguardante i trasporti eccezionali, si informa che è stata predisposta, anche con i contribbuti pervenuti dal sistema associativo, una nota inviata alla Sottosegretaria, sen. Simona Vicari, nella giornata di ieri.
Bozza Direttiva trasporti eccezionali _1_ - modifiche e osservazioni Confindustria.pdf|Visualizza dettagli
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Il 21 marzo scorso, è stata convocata dalla Sottosegretaria di Stato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sen. Simona Vicari, una riunione avente ad oggetto le problematiche inerenti i trasporti eccezionali, alla luce delle criticità manifestatesi dopo il crollo del ponte in provincia di Annone (Lecco) nell’ottobre 2016.
L’incontro è stato finalizzato ad illustrare una Direttiva predisposta dal MIT per proporre soluzioni a breve-medio periodo che risolvano le diverse criticità evidenziate dalle rappresentanze della committenza industriale e logistica nonché di quella trasportistica.
Confindustria attendeva da tempo tale incontro, richiesto con lettera del Presidente Boccia del 17 gennaio, per rispondere alle forti preoccupazioni manifestate dalle imprese manifatturiere e da quelle esercenti i trasporti eccezionali, sia in conto proprio che in conto terzi, sul mancato rilascio delle autorizzazioni alla circolazione, sulle limitazioni alla capacità di carico dei veicoli, sulla richiesta di oneri di verifica di ponti e cavalcavia da parte degli enti proprietari delle strade e dei concessionari autostradali.
Da tali incombenze sono derivati impatti sulle imprese, che già da tempo hanno investito ingenti risorse in tecnologie e mezzi con portata di carico legittimata dal Codice della Strada, in termini di maggior costo del trasporto, mancata consegna della merce a destinazione, maggiori oneri di movimentazione, senza considerare, inoltre, il costo “ambientale” gravante sulla collettività.
Con riferimento alla bozza di Direttiva qui allegata, che viene sottoposta alla valutazione di Associazioni e imprese aderenti, essa seppur condivisibile nelle sue linee generali, non può dirsi risolutiva ma soltanto ricognitiva della realtà esistente, in quanto ribadisce gli adempimenti/oneri in capo ai soggetti interessati ai trasporti eccezionali e cerca di fare chiarezza sulle competenze, sulle modalità operative di rilascio delle autorizzazioni, sulle prescrizioni previste per il transito.
In particolare, sarebbe opportuno prestare attenzione:
- paragrafo 1), nella parte “dell’interferenza tra due infrastrutture” di diversa proprietà;
- paragrafo 2), laddove è richiamata la stretta connessione della capacità delle cd. opere d’arte (cavalcavia stradali o ponti) con la portata massima del mezzo eccezionale (probabile previsione di viaggi con tonnellaggio minore e quindi maggiori costi).
- paragrafo 3), riguardo al coordinamento tra i diversi enti e l’istituzione di sportelli unici (necessaria standardizzazione);
- paragrafo 4) con riferimento agli “eventuali” oneri relativi ai sopralluoghi, accertamenti tecnici e opere di rafforzamento dell’infrastruttura.
Al fine di formulare una posizione confederale sulla Direttiva ministeriale, si chiede cortesemente di inviare eventuali osservazioni entro e non oltre il lunedì 27 marzo.
Bozza Direttiva MIT trasporti eccezionali (1).pdf|Visualizza dettagli
Lettera Ministro Delrio - gen - 17 - 2017.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DG trasporto stradale ed intermodalità – Div.3 (Trasporto internazionale di merci), facendo seguito a quanto già comunicato nella riunione del 27 maggio scorso, ha richiesto alle associazioni di riferire alla Direzione Generale suddetta eventuali criticità incontrate dai trasportatori italiani nei paesi extra UE, con particolare riferimento all’area ex URSS ed alla Turchia, soprattutto in materia di controlli.
Le segnalazioni potrete effettuarle al mio indirizzo di posta elettronica: [email protected]
Il MIT ribadisce che è essenziale essere a conoscenza di potenziali accadimenti, in vista dei prossimi incontri bilaterali, per giungere ad una efficace definizione di un eventuale accordo.
Per opportuna conoscenza, si allegano delle Direttive del Ministero dei Trasporti Russo.
Direttive Ministero Trasporti Russia.docx|Visualizza dettagli
Allegato ottenimento autorizzazioni per trasporto internazionale - Ministero Trasporti Russia.docx|Visualizza dettagli
Lettera Ambasciata russa a consigliere dipl. presso MIT.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è intervenuto a fornire, con nota del 15.04.2016, ulteriori chiarimenti in merito all’operatività degli Uffici periferici del Ministero medesimo. In particolare, la nota suddetta impartisce istruzioni relative a:
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il contenuto delle procedure da porre in essere da parte degli Uffici periferici riguardanti il rilascio o il diniego dell’autorizzazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Albo;
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quali sanzioni amminiszione dell’infrazione e la prova dell’avvenuta notificazione dello stesso.
La DGT competente, se ritiene fondato l’accertamento, anche in presenza di scritti difensivi, stabilisce, con ordinanza motivata, l’entità della sanzione pecuniaria (tra il limite minimo e il limite massimo previsto dalla legge) e ingiunge all’impresa responsabile dell’infrazione di effettuare il pagamento.
L’impresa, cui è stata notificata l’ordinanza-ingiunzione, può provvedere entro 30 giorni dalla notificazione al pagamento della sanzione ed estinguere il procedimento sanzionatorio oppure può non effettuare il pagamento né presentare opposizione al giudice di pace del luogo in cui è accertata la violazione; in questo caso, l’ordinanza-ingiunzione diviene titolo esecutivo e la DGT che ha emesso tale atto provvede a riscuotere le somme dovute sulla base delle norme per l’esazione delle imposte dirette.
3. Ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia di provvedimento adottato dagli uffici
Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori è l’organo deputato a decidere sui ricorsi proposti dagli interessati avversi i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo e provvedimenti disciplinari adottati dagli Uffici delle Motorizzazioni.
Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
Le decisioni del Comitato Centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all’ufficio della motorizzazione competente.
Il ricorso può essere presentato al Comitato Centrale in presenza di un provvedimento
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di diniego di iscrizione all’Albo
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di sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo
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di applicazione di sanzioni disciplinari
Considerando l’iscrizione all’Albo un sub-procedimento volto ad accertare i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria in capo alle imprese è, pertanto, di competenza dell’Albo decidere su ricorsi avversi alle tematiche suddette.
Nel caso in cui, invece, un’impresa è già iscritta all’Albo, ma abbia avviato il procedimento per iscriversi al REN, ovvero presentato domanda per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione: ogni provvedimento conseguente a tale domanda ovvero relativo alla dimostrazione o al venir meno di uno qualunque dei quattro requisiti o che incida sull’autorizzazione già rilasciata è di competenza della DGT .
Rientrano, pertanto, nelle competenze della DGT le decisioni in via gerarchica sui ricorsi presentati avvero i provvedimenti di:
- rigetto della domanda di rilascio dell’autorizzazione
- sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione
- dichiarazione dell’idoneità del gestore
- dichiarazione di perdita dell’onorabilità degli altri soggetti
In alternativa ai ricorsi al Comitato Centrale dell’Albo o alla DGT, le imprese possono proporre ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notifica, comunicazione, conoscenza dell’atto impugnato.
Nota MIT 15.4.2016.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio del costo per litro di gasolio per autotrazione relativo a gennaio 2016.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo economico.
La tabella è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=26339
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_GENNAIO_2016.pdf|Visualizza dettagli
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Un gruppo di Senatori PD ha posto un interrogazione sull'autotrasporto al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio e al Ministro delle Economia e Finanza, Pier Carlo Padoan (22.07.2015)
- Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in data 28 novembre 2013, presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, veniva raggiunta un'intesa tra il Governo e le associazioni di categoria dell'autotrasporto maggiormente rappresentative, che scongiurava il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto già indetto dal 9 al 13 dicembre;
nel protocollo d'intesa il Governo dichiarava di volere riservare particolare attenzione al settore dell'autotrasporto, perché considerato settore vitale per l'economia del Paese;
si riconosceva, già allora, l'urgenza di tutelare, con misure normative ed amministrative mirate, gli autotrasportatori italiani dal dilagare dei fenomeni di concorrenza sleale posta in essere da parte dei colleghi comunitari che effettuano regolarmente operazioni di trasporto merci sul territorio italiano, in regime di cabotaggio;
in un più ampio quadro di impegni e decisioni volti a riconoscere tutele e garanzie al settore autotrasportistico nazionale, si prevedeva al punto 11 (undici) del suddetto protocollo d'intesa, il mantenimento dello stanziamento pari a 330 milioni di euro per l'anno 2014, per finanziare misure agevolative, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto e in particolare le piccole e piccolissime imprese, consentendo loro di livellare i costi medi di gestione rispetto a quelli dei concorrenti operanti a livello europeo;
si prevedeva inoltre di definire l'ammontare delle risorse strutturali per il settore dell'autotrasporto da inserire nella legge di bilancio per il triennio 2015 -2017;
per il periodo d'imposta 2013, veniva applicata una deduzione forfetaria per spese non documentate (art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, testo unico delle imposte sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modifiche e integrazioni) pari a: 19,60 euro al giorno per trasporti effettuati all'interno del comune sede dell'impresa, 56,00 euro per quelli effettuati oltre i confini del territorio comunale ma all'interno della Regione o delle Regioni confinanti e 92,00 per tutti i trasporti effettuati oltre tali ambiti territoriali;
considerato che:
a seguito dell'incontro del 27 gennaio 2015, tra il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Umberto Del Basso De Caro, e le associazioni di categoria degli autotrasportatori per fare il punto circa le disposizioni normative riguardanti il settore contenute da ultimo nella legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) e delle conseguenti azioni attivate e da porre in essere, veniva stilato un verbale d'intesa in cui si ribadiva che per le deduzioni forfetarie di spese non documentate venivano garantiti gli stessi importi delle deduzioni previste e applicate nel 2013;
solo in data 2 luglio 2015, nell'imminenza della scadenze fiscali, l'Agenzia delle entrate, con proprio comunicato stampa, rendeva note le misure agevolative per l'anno d'imposta 2014 a favore delle imprese artigiane di autotrasporto merci, inerenti al recupero delle somme versate come contributo al Servizio sanitario nazionale (SSN) e le deduzioni per le spese non documentate;
nel caso del recupero dei contributi versati al SSN si pone un tetto di 300 euro per ciascun veicolo, per quanto concerne le deduzioni per le spese non documentate si arriva ad un taglio medio del 70 per cento rispetto al 2014,
si chiede di sapere:
quali misure urgenti il Governo intenda adottare per il corrente anno (anno d'imposta 2014), al fine di riconoscere e tutelare le legittime aspettative maturate da tutti gli operatori del comparto vettoriale artigiano del settore dell'autotrasporto nazionale a seguito delle rassicurazioni arrivate, anche nel 2015, circa il mantenimento dei livelli agevolativi previsti per il 2013 per le spese non documentate;
quali misure strutturali, di medio - lungo periodo, sia necessario prevedere per una reale salvaguardia delle imprese italiane operanti nel settore dell'autotrasporto merci, definendo con chiarezza le numerose questioni ancora aperte che pregiudicano gravemente la permanenza in vita di troppe imprese, con tutte le conseguenze personali e occupazionali immaginabili.
(4-04330)
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Il Consiglio dei Ministri di venerdì scorso ha approvato in via preliminare - su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ed in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, Sblocca Italia) - il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL).
Tale Piano verrà ora sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del previsto parere e tornerà successivamente all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.
Il testo approvato non risulta ancora disponibile, tuttavia sono presenti sul sito del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, alcuni documenti di sintesi, esplicativi dei contenuti e delle linee adottate.
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78915
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3979
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 31 ottobre scorso, ha fornito delucidazioni in merito alla disciplina relativa all’intestazione temporanea dei veicoli, di cui all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada (CDS) e dell’art. 247-bis, del Regolamento attuativo.
Il Ministero ha precisato, anzitutto, che gli ambiti di applicazione, le esenzioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti interessati dalla normativa sono stati già ampiamente oggetto di definizione delle due circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
La circolare del Ministero dell’Interno si sofferma ad evidenziare gli aspetti legati all’ambito operativo della normativa suddetta, nelle more della predisposizione di una direttiva esplicativa sulle tematiche legate all’attività di controllo e sanzionatoria.
Pertanto, fermo restando l’ambito di applicazione della disposizione del CDS a fattispecie già definite dal MIT, la circolare in questione specifica che, in presenza di comodato, l’obbligo di annotazione è previsto soltanto quando l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario avviene in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore ai 30 giorni. Tale annotazione viene meno nel caso di comodato di un veicolo a familiare convivente.
E’ stato, anche, chiarito che nessuna norma vieta la concessione del mezzo, da parte dell’intestatario del veicolo, ad altro soggetto a titolo di cortesia o di favore.
Inoltre, si ribadisce che la disciplina è operativa, dal 3 novembre 2014 e si precisa che eventuali sanzioni possono trovare applicazione decorsi 30 giorni dalla data suddetta e, pertanto, a partire dal 3 dicembre 2014, poiché la norma consente all’utilizzatore del veicolo di provvedere all’annotazione entro 30 giorni dall’atto di utilizzo.
La violazione della disposizione del CDS non deve essere contestata automaticamente al conducente, che non è tenuto nemmeno a tenere a bordo mezzo la documentazione prescritta dalla legge nelle fattispecie enucleate dalla disciplina sull’intestazione temporanea dei veicoli. Da sottolineare, tuttavia, che obbligato in solido, per tutte le violazioni del CDS, punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all’art. 196, comma 1, del CDS.
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Lo scorso 20 ottobre si è tenuta l'audizione del nuovo Commissario per i Trasporti Violeta Bulc. La nuova Commissione Juncker è stata votata con esito positivo il 22 ottobre, in occasione della seduta plenaria del Parlamento europeo ed entrerà in carica il 1° novembre, con insediamento negli uffici il 3.
Nonostante il poco tempo a disposizione che il Commissario ha avuto per preparasi, il suo intervento è stato accolto positivamente dai deputati, che nei gironi precedenti avevano espresso un generale disappunto per la scelta di Juncker di sostituire Sefcovic e destinarlo ad una Vicepresidenza.
Nel corso dell'audizione, la nuova Commissaria ha toccato molti temi confermando in larga parte la linea già delineata da Sefcovic nel corso della sua precedente audizione, sebbene marcando in più occasioni alcuni punti di distanza, in continuità con il predecessore Kallas.
In sintesi,
Non si prevede un aggiornamento nell’immediato del Libro Bianco sui trasporti del 2011. Se necessario potrà essere aggiornato, ma non è una priorità.
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I pilastri della politica europea dei trasporti devono essere: competitività, sostenibilità ambientale e inclusività.
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Forte impegno a migliorare la co-modalità e l’interoperabilità tra sistemi di trasporto nazionali diversi.
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Rendere più efficienti le modalità di misurazione delle CO2 footprints per tutte le modalità di trasporto.
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Spinta allo sviluppo della smart logistics, uso del digitale e degli strumenti ICT per promuovere l’efficienza e supportare l’ITS.
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Rafforzare gli investimenti in infrastrutture (publici e privati), per dare risposte alla crescente domanda di servizi di trasporto.
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Completamento delle TEN-T, con attenzione specifica ai corridoi cross-border e con l'obiettivo di assicurare la spesa effettiva dei 26 miliardi di Euro previsti dalla CEF.
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Introduzione di un quadro europeo sui sistemi di pedaggiamento stradali, sulla base dei criteri “chi inquina paga” e “chi utilizza-paga”, nel rispetto del principio di non discriminazione e contemporaneamente tenendo chiara l’esigenza di rispettare il principio di sussidiarietà.
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Protezione dei diritti sociali e lotta al social dumping; equità e correttezza delle condizioni sociali.
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Sviluppo del trasporto tramite vie navigabili interne e lotta alla frammentazione.
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Rimozione delle barriere (legali e amministrative) allo sviluppo del mercato unico del trasporto, partendo in primo luogo da un accordo sul IV pacchetto ferroviario e sul Single European Sky 2+ Package.
In allegato, trovate una breve sintesi dell'audizione. Resoconto audizione Commissario designato per i Trasporti Violeta Bulc.pdf|Afficher les détails
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ll Consiglio UE si è riunito oggi in formato Trasporti ed ha adottato la propria posizione sulla proposta di regolamento per l’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti.
In attesa del testo definitivo, si evidenziano i punti principali dell’accordo politico approvato dai Ministri.
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Reti Ten-T: Il regolamento si applicherà a tutti i porti marittimi elencati nelle linee guida della rete di trasporti trans-europea, eccezion fatta per i porti delle regioni ultra-periferiche, come la Réunion, Madeira o le Isole Canarie. Gli stati membri possono tuttavia decidere di non applicare le norme relative alla contabilità separata ai porti minori della comprehensive network e potranno, inoltre, estendere il regolamento anche a porti fuori dalle reti TEN-T.
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Ambito di applicazione: Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, le disposizioni sull’accesso al mercato dei servizi portuali non si applicheranno al cargo handling, ai servizi per i passeggeri e al pilotaggio, i quali resteranno comunque soggetti alle disposizioni sulla trasparenza finanziaria. In ogni caso, gli Stati membri saranno liberi di decidere di estendere anche le norme sull’accesso al mercato anche a questi settori, sulla base della giurisprudenza UE. Per quanto riguarda il dragaggio si utilizzeranno solo le disposizioni che prevedono l’obbligo di tenere una contabilità separata per dare evidenza dei contributi pubblici ricevuti.
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Regolamento “atipico”: Altre disposizioni contenute nella proposta della Commissione sono state rese più flessibili per contenere gli oneri amministrativi per i porti più piccoli e tenere in conto le specifiche diversità dei diversi sistemi portuali nazionali. Ad esempio, sono state estese le condizioni che autorizzano la limitazione del numero di operatori di servizi portuali, ricomprendendovi anche l’ipotesi di volumi di traffico insufficienti a garantire un mercato effettivamente contendibile; ed inoltre al fine di limitare il numero di operatori e per la determinazione di oneri di servizio pubblico, si dovrà tener conto anche di criteri di sostenibilità ambientale e di safety&security.
Sono state, inoltre, inserite misure transitorie per salvaguardare i contratti in essere.
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Il 30 settembre si è tenuta l'audizione del Commissario designato per i trasporti e lo spazio Maroš Šefčovič, presso le Commissioni TRAN e ITRE del Parlamento europeo.
Pur privo di expertise tecnica nei settori oggetto del suo portafolio, il Commissario Šefčovič, ha mostrato interesse, disponibilità, impegno nell’approfondire le diverse tematiche, e ha dato riprova di abilità politica, anche grazie all’esperienza maturata in Europa quale Vicepresidente della Commissione Barroso e, in precedenza, quale Ministro degli esteri e funzionario diplomatico. Nella riunione a porte chiuse, seguita l’indomani dell’audizione, i deputati europei hanno mostrato soddisfazione per l’intervento del Commissario e per le repliche fornite durante il dibattito in aula, “accendendo la luce verde” sulla nomina.
Durante il suo discorso, il Commissario ha toccato tutti i principali temi di interesse per il settore dei trasporti ed ha indicato i temi sui quali si concentrerà la sua azione nel prossimo futuro, mostrando una sostanziale discontinuità rispetto al suo predecessore, Siim Kallas, sia sotto il profilo delle priorità settoriali che dell’approccio politico, quest’ultimo influenzato dalla scelta del Presidente eletto Juncker di rafforzare il coordinamento tra i diversi Commissari e di privilegiare un rapporto di sussidiarietà con gli Stati membri.
Nello specifco, Šefčovič ha indicato le priorità della sua azione dei prossimi cinque anni quali:
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Aggiornare il Libro Bianco sui trasporti (2010)
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Rafforzare la dimensione sociale del trasporto stradale, affrontando il tema del social dumping nel settore, per definire un "codice sociale del trasporto su strada"
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Concludere i negoaziati per l'adozione dei diversi provvedimenti legislativi in discussione quali, tra gli altri: IV pacchetto ferroviario (sia pilastro tecnico che politico); Cielo UNico europeo 2 +, Proposta di regolamento sull'apertura del mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria nei porti, proposta di direttiva pesi e dimensioni veicoli ..
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Intervenire sul tema del pedaggiamento stradale e dei costi esterni del trasporto stradale, adottando il criterio "chi consuma paga"
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Migliorare le potenzialità e le capacità del trasporto per vie navigabili interne (programma NAIADES)
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Rafforzare l'azione della Commissione per assicurare il completamento del RETI TEN-T.
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assicurare l'internalizzazione dei target ambientali ed energetici all'interno della politica europea per i trasporti.
Per quanto riguarda le infrastrutture, il Commissario ha ribadito il suo impegno per assicurare il completamento delle TEN-T nei tempi previsti e per aumentare il volume di capitali privati che potranno essere impiegati a tal fine. Šefčovič ha puntualizzato come la dotazione della Connecting european facility (CEF – 26 miliardi di euro per le Ten-T) sia importante ma non sufficiente ad assicurare il tempestivo completamento dei progetti. Ha quindi affermato che il nuovo pacchetto Juncker avrà un ruolo importante per assicurare agli Stati membri condizioni migliori per accedere ai mercati finanziari e utilizzare più efficacemente strumenti di finanziamento di partenariato come i PPP e i Project bond.
Il nuovo Commissario, inoltre, è intervenuto anche sul tema del ricorso alla “clausola di flessibilità” per gli investimenti in infrastrutture, puntualizzando come si tratti di una questione da tempo oggetto del dibattito consiliare ed europeo che dovrà essere affrontata in via esaustiva dai Vicepresidenti e Commissari Katainen, Dombrovskis e Moscovici. Ha, tuttavia, affermato come non possano essere condivise interpretazioni o applicazioni estensive delle norme che mirino ad aumentare la dimensione dei debiti pubblici degli Stati membri.
E' stato, invece, sottolineata l'importanza di assicurare un impiego efficiente delle risorse prevista dai Fondi europei e rafforzare la cooperazione con la BEI per migliorare garanzie e capacità di spesa dei Governi.
Infine, sollecitato a prendere posizione sul tema della sostenibilità e fattibilità della Torino-Lione, Šefčovič ha chiarito che non intende promuovere alcun aggiornamento della lista delle opere prevista dal regolamento 2013/1315/UE (adottato nel dicembre 2013).
Nei prossimi giorni si concluderanno le audizioni degli altri Commissari designati e tra il 7 e il 9 ottobre si terranno le riunioni, rispettivamente, dei Presidenti delle Commissioni e dei gruppi politici per adottare delle posizioni sulle nomine. Il voto finale del Parlamento europeo in seduta plenaria per l’approvazione delle designazioni e il conferimento dell’incarico all’intero collegio della Commissione Juncker è previsto per il 22 ottobre.
TRANSPORT - Answers to EP written questions - Maros Sefcovic - September 2014.pdf|Afficher les détails
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Vi segnalo che la Federtrasporto, associazione aderente a Confindustria, ha predisposto l'indagine congiunturale sul settore dei trasporti (strada, ferrovia, aereo e marittimo) relativamente al 1° semestre 2014. Federtrasporto-indagine congiunturale 1° semestre 2014.pdf|Visualizza dettagli
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Il 16 e 17 settembre 2014 si è tenuto a Milano il Consiglio Informale dei Ministri dei Trasporti dell’Unione europea, presieduto dal ministro Maurizio Lupi, cui hanno preso parte, tra gli altri, il Commissario ai trasporti, Siim Kallas, i coordinatori europei del programma TEN-T e i sindaci di alcune importanti città europee.
Il Consiglio ha costituito un appuntamento di assoluto rilievo per la Presidenza Italiana, che aveva annunciato già in apertura del Semestre di voler promuovere un dibattito tra i Ministri europei sul tema degli investimenti, e delle relative modalità di finanziamento, per il completamento nto delle Reti TEN-T. Si tratta, d'altronde, di un tema di forte interesse per l'Europa e che sotto Presidenza Italiana ha ricevuto un forte impulso, anche in vista dell'avvio del mandato della nuova Commissione Juncker il cui programma ha posto al centro i temi della crescita, dell'occupazione e degli investimenti.
L'incontro dei Ministri,inoltre, ha avviato la preparazione del contributo dei Ministri dei Trasporti alla revisione della Strategia Europea 2020.
Le prossime riunioni formali del Consiglio UE in formato Trasporti sono previste per l'8 ottobre e il 3 dicembre prossimi.
In allegato, un breve riassunto predisposto dalla Presidenza Italiana del Consiglio dell'UE.
riassunto-presidenza-riunione-informale-trasporti.pdf|Afficher les détails
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio scorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 giugno 2014, che interviene sul Decreto Dirigenziale del Decreto 06.08.2013, in materia di carta di qualificazione del conducente (CQC).
La modifica si è resa necessaria per rispondere a quanto richiesto dalla Commissione Europea (EU PILOT 5789/13/MOVE) che ha contestato all’Italia l’erronea applicazione dell’art. 8, paragr. 3, della Direttiva 2003/59/CE.
Nello specifico, il provvedimento ha abrogato l’art. 2 del Decreto del 6 agosto del 2013, che riguarda gli autisti che hanno ottenuto la CQC tramite corsi di formazione periodica e ai quali sono state rilasciate patenti con scadenza al 2020 per il trasporto di persone e al 2021 per il trasporto di merci.
Dall’entrata in vigore del DM MIT 10.06.2014 (26 luglio), tali soggetti non beneficeranno più della proroga della scadenza al 2020/2021, bensì la CQC scadrà nei normali termini dei cinque anni, ossia il 9 settembre 2018 per il trasporto persone e il 9 settembre 2019 per il trasporto di merci.
Inoltre, nel decreto è stabilito che un provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione provvederà dettare le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13.06.2012 e del Decreto dirigenziale del 12 settembre 2012 e dell'11 dicembre 2013, è intervenuto nuovamente ad adeguare le tabelle sui costi d’esercizio limitatamente alla variazione del costo del gasolio, tenendo conto dell’ultima rilevazione disponibile (luglio 2014) del Ministero dello Sviluppo Economico ed anche della revisione del costo del lavoro come previsto nel CCNL del 1° agosto 2013.
I valori dei costi di esercizio sono pubblicati dal MIT e sono consultabili sul relativo sito al seguente indirizzo internet:
Restiamo a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti in merito.
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nota di aggiornamento
atti delegati (art. 20.4, 20.5 e 20.2a, con corrispondenti allegati e consideranda): punto sul quale Consiglio e Commissione sono riusciti a escludere atti delegati (sui quale il PE manterrebbe diritto di sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 290 TFUE) per i programmi annuali e multi-annuali, che restano adottati con atti esecutivi. Per far fronte alle richieste del PE, atti delegati sono previsti sulla modifica della ripartizione a monte delle risorse tra progetti (parte VI dell’allegato: macroripartizione in tre punti-elenco, il più corposo è “bottlenecks e missing links etc”: 80% delle risorse, poi sistemi di trasporto sostenibili: 5%, poi i sistemi di intermodalità e di controllo dei traffici: 15%); e per la lista degli orientamenti generali nella scelta dei criteri di selezione (parte VII dell’allegato)
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meccanismo di flessibilità (art. 5.1): disposizione che permetterebbe di trasferire eventuali risorse addizionali di budget sul CEF, seguendo la procedura di flessibilità del regolamento MFF. La maggior parte degli SM ha espresso contrarietà a questo strumento (in particolare Germania e Austria). Il negoziato in Consiglio è stato concluso inserendo all’art. 5.1 un rinvio al “meccanismo” di flessibilità, sebbene il regolamento finanziario UE parli più precisamente di “strumento” di flessibilità
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telecomunicazioni (consideranda 23, 23a; 48h, 48f; articoli 7.4, 10.4.d, e 17.4): il dibattito si è articolato attorno alla polarizzazione degli Stati membri su presenza e modalità di finanziamento dell’infrastruttura di banda larga in rapporto a quelle dei servizi digitali. L’Italia ha sempre appoggiato proposte volte a mantenere e rafforzare il peso attribuito alla banda larga.
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