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TRASPORTI: COVID-19-DL 16.5.2020, N. 33

Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C | ‎ | 131 viste

E’ stato pubblicato, sulla GU n. 125 del 16.05.2020, il DL 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che si applicano dal 18 maggio al 31 luglio, fatti salvi i termini previsti nel comma 1.

Nello specifico, è disposto che a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Tuttavia, potrebbero essere reintrodotte, anche solo con riferimento a specifiche aree del territorio qualora fossero interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Si prevede che fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Invece, dal 3 giugno 2020, sono consentiti gli spostamenti fra regioni (anche in questo caso, sono possibili delle limitazioni con provvedimenti adottati sulla dell’art. 2 del DL 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, particolarmente interessate al rischio epidemiologico).

Inoltre, fin al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del DL 19/2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

Si evidenzia che è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee- guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli nazionali; in assenza di quelli regionali si applicano quelli nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate con provvedimenti ai sensi dell’art. 2 del DL 19/2020 o del comma 16 del provvedimento in esame.

La mancata osservanza dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. In relazione a tale situazione, possono introdurre misure derogatorie (ampliative o restrittive), rispetto a quelle nazionali. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico.

Le violazioni del DL, a meno che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (art. 4, comma 1, del DL 1/2020). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno della sua pubblicazione in GU (16.05.2020).

ll DL è reperibile al seguente link: 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false

 

DL 16.05.2020, n. 33.pdf|Visualizza dettagli

 

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