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TRASPORTI: COVID-19 APPROFONDIMENTI DPCM 17.05.2020

Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C | ‎ | 138 viste

Il provvedimento (GU n. 126 del 17.05.2020) che dà attuazione alle disposizioni contenute nel DL 19/2020 e nel DL 33/2020 e fa efficacia dal 18 maggio (sostituendo il DPCM 26.04.2020) fino al 14 giugno 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle  singole  misure contenute nel decreto medesimo. 
Introduce alcune importanti modifiche alla disciplina degli ingressi in Italia e di alcuni trasporti.
Nello specifico, l’art. 4, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, commi 4 e 5, del D.L. 33/2020 (fino al 2 giugno spostamenti possibili da e verso l’estero per motivi di lavoro, necessità, salute, spostamenti liberi per Vaticano e  San Marino) e dall’ art. 6  del Decreto in commento (dal 3 giugno: spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, oltre che Vaticano e San Marino salvo specifiche deroghe; dal 3 a 15 giugno spostamenti verso e da altri Paesi esteri solo per  motivi di lavoro, necessità e salute, comunque possibili i rientri a domicilio, residenza, abitazione), conferma che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale è tenuto ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi, in modo chiaro e dettagliato, per consentire le verifiche da parte dei vettori:
1)    i motivi del viaggio, nel rispetto di quanto previsto, a riguardo dai citati art. 1, commi 4 e 5 del DL 33/2020 e art. 6 del Decreto in commento;
2)    l’indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il previsto periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto privato che sarà utilizzato per raggiungerlo;
3)    il recapito telefonico, anche mobile, in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario.

I vettori e gli armatori, prima dell’imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri sopra indicata, provvedendo alla misurazione della temperatura dei passeggeri, vietandone l’imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. I vettori e gli armatori sono tenuti ad adottare le misure organizzative che in conformità alle indicazioni del “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM) nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM) assicurano in tutti i momenti del viaggio il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale, con contestuale indicazione delle situazioni in cui gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.
Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all'atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.
Qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea non sia possibile raggiungere il luogo indicato al momento della partenza come sede dell’isolamento fiduciario, l’Autorità sanitaria competente informa la Protezione Civile che determina il luogo e le modalità con cui svolgere il periodo di isolamento, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso. Quest’ultime, in caso di insorgenza di sintomi, dovranno tempestivamente darne comunicazione all’Autorità sanitaria.
Le persone fisiche che entrano in Italia con i propri mezzi di trasporto, sempre fermo restando il rispetto delle indicazioni recate dall’art. 1, commi 4 e 5 del DL 33/2020 e dall’art. 6 del Decreto in commento, anche se asintomatiche, sono parimenti tenute a dare comunicazione del loro ingresso all’Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all’emergenza. Qualora non fosse per loro possibile raggiungere il luogo indicato nella comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario, le persone in ingresso sono tenute a comunicarlo all’Azienda sanitaria competente che con la Protezione civile determina il luogo e le modalità di svolgimento del periodo di isolamento fiduciario, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso. Anche in questo caso è previsto l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria dell’eventuale insorgenza di sintomi.
Le persone sottoposte in un luogo individuato dall’Autorità sanitaria al periodo di isolamento fiduciario possono, salvo che nei casi di insorgenza di sintomi, indicare un diverso luogo dove svolgere un nuovo periodo di isolamento, dandone comunicazione all’Autorità sanitaria, integrandola con l’indicazione del tragitto che intendono effettuare per recarvisi.
Vengono, inoltre, confermate le modalità con cui l’operatore di sanità pubblica, alla luce delle comunicazioni ricevute, debba provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare.

Le disposizioni e le limitazioni sopra esposte non trovano applicazione per:
1)    gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
2)   il personale viaggiante delle imprese (non più soltanto quello delle imprese con sede in Italia-dovrebbe, pertanto venir meno la disciplina specifica in precedenza prevista per gli autisti di mezzi di trasporto di imprese straniere che avevano l'obbligo compilare un modulo di autocertificazione redatto dal MIT);

3)    cittadini e i residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
4)    il personale sanitario 
5)    i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6)   il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
7)     i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
8)    i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;
9)    gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. 
Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento di obblighi internazionali.

L’art. 5 del DPCM relativo ai soggiorni brevi e transiti prevede che le persone in ingresso nel nostro Paese con mezzi di trasporto di linea, in ragione delle motivazioni indicate dall’art. 1, comma 4, del D.L. 33/2020 (motivi di lavoro, necessità, salute), abbiano 72 ore di tempo per soggiornare nel territorio, prorogabili di ulteriori 48 in caso di necessità, e sono tenute a fornire al vettore o armatore con cui effettuano lo spostamento verso il nostro Paese una dichiarazione di autocertificazione contenente:
1)    i motivi del viaggio (motivi di lavoro, necessità, salute) e la durata della permanenza; 
2)    l’indirizzo del luogo di soggiorno in Italia (in caso di più luoghi, vanno indicati tutti) e il mezzo privato con cui lo si raggiunge; 
3)    recapito telefonico per essere contattato. 
Contestualmente alla compilazione della certificazione, chi entra in Italia assume l’obbligo di lasciare il nostro Paese nelle 72 ore successive all’entrata (più eventuali ulteriori 48) e, superato tale termine, di iniziare il periodo di auto-isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo, nonché, in caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19, di avvertire l’Autorità sanitaria, attraverso gli opportuni numeri per l’emergenza sottoponendosi alle relative determinazioni. In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche, devono comunque comunicare il loro ingresso all’Azienda sanitaria territorialmente competente.

Analogamente, in caso di ingresso in Italia ma esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, con mezzo di trasporto privato o proprio, le persone per poter soggiornare in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48, sono tenute a dare tempestiva comunicazione del loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di entrata nel territorio nazionale, rendendo, contestualmente, la medesima dichiarazione di autocertificazione riportata in precedenza, per i casi di trasporto di linea.

In caso di trasporto terrestre che preveda l’attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, e in caso di insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19 a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria. La permanenza massima in caso di transito è di 24 ore, prorogabili di ulteriori 12. Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.

Con specifico riferimento al trasporto aereo, in caso di viaggio con transito in Italia e destinazione estera, i passeggeri non sono tenuti alla comunicazione alla azienda sanitaria e alla autocertificazione sopra esposte, fermo restando l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi alla ASL competente.
I passeggeri in transito ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia sono comunque tenuti a fornire al vettore una dichiarazione di autocertificazione (motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; la località finale del viaggio; codice identificativo del viaggio e del mezzo di trasporto di linea con cui si raggiunge la meta finale; recapito telefonico per contatti durante la permanenza in Italia). I passeggeri, inoltre, non si devono allontanare, all’interno delle aerostazioni, dalle aree specificamente loro destinate.
In caso di viaggio aereo con destinazione finale in Italia e transito in altro aeroporto italiano, i passeggeri comunicano la propria presenza all’Azienda sanitaria locale competente rispetto alla destinazione finale una volta compiuto lo sbarco (che si considera come il luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea con cui si è fatto ingresso in Italia). Anche in questo caso, sono previste delle esenzioni.

Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

L’art. 6 del DPCM prevede, in attuazione della possibilità prevista dall’art. 1, comma 4 del D.L. n.33/2020, di adottare tramite DPCM ulteriori disposizioni in tema di spostamenti da e verso l’estero, e dispone che, a decorrere dal 3 giugno p.v., salvo eventuali specifiche ulteriori restrizioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4 del D.L. 33/2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Dal 3 al 15 giugno 2020, restano, invece, vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

A decorrere dal 3 giugno 2020, le disposizioni esposte in tema di ingressi in Italia e soggiorni brevi (artt. 4 e 5 del DPCM) si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli sopra esposti, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

L’art. 7 del provvedimento, prevede, ancora, la sospensione dei servizi di crociera operati da navi passeggeri italiane. Elimina il divieto, previsto dal DPCM 26 aprile u.s. per le società di gestione, per gli armatori e per i comandanti di navi battenti bandiera estera impegnate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti nazionali, anche ai fini della sosta inoperosa. 

L’art. 8 conferma che, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono espletate anche sulla base di quanto previsto dal citato “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM), nonché dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM).

Si evidenzia, infine, che in relazione ad eventuali nuove esigenze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può, con proprio Decreto integrare o modificare le richiamate Linee guida e, previo accordo con i sottoscrittori, il Protocollo condiviso di regolamentazione del settore trasporto e logistica.

Il DPCM è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 

 

DPCM 17.05.2020.pdf|Visualizza dettagli

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