Il MISE, di concerto con il Ministero dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e del MIMS, ha emanato il decreto 19 ottobre 2021 (pubblicato sulla GU n. 296 del 14.12.2021), per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 165/2014 che ha dettato modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati, dell’elenco degli istallatori e officine autorizzate e delle carte loro rilasciate, nonché per la tenuta del REN contenente le informazioni riguardanti le carte tachigrafiche del conducente.
Le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro tipologie: carta del conducente; carta dell’officina; carta dell’impresa; carta di controllo.
Tali carte vengono rilasciate dal sistema informativo delle Camere di commercio con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale. Sono emesse dalle CCIAA territorialmente competenti in base alla residenza del richiedente ed esse devono essere restituite trascorsi 30 giorni dalla propria scadenza o in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta o abbia perso i requisiti necessari al rilascio. L’azienda di trasporto titolare del conducente è responsabile del trasferimento dei dati della carta su altro supporto, prima della sua restituzione.
Carta del conducente
La carta del conducente è richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal Regolamento (CE) 561/2006 e tra i requisiti, il richiedente deve essere titolare di una patente di guida valida ed appropriata per il che deve condurre, non essere titolare di un’altra carta tachigrafica, essere residente in Italia oppure - nel caso di cittadini stranieri - avere la «residenza normale», comprovando il regolare soggiorno in Italia e producendo eventualmente l’attestato di conducente.
In fase di 1° rilascio, la carta del conducente è emessa entro 1 mese dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria ed è valida 5 anni.
Sulla carta sono riportati i dati personali del conducente: il nome e cognome; la foto, la data di nascita, il numero della patente di guida posseduta all’atto del rilascio e il codice fiscale.
Nel caso di rinnovo o richiesta di modifica, la carta è rilasciata dalla CCIAA entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, la CCIAA fornisce una carta sostitutiva entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di furto e smarrimento. Non è previsto il rilascio di carte temporanee del conducente.
Carta dell’impresa
La carta dell’impresa o carta azienda è richiesta dal legale rappresentante della stessa, da persona fisica o giuridica o suo delegato, che possiede almeno un veicolo equipaggiato con tachigrafo digitale. Il rilascio è ammesso per qualsiasi soggetto (anche laddove non previsto l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese), che effettua trasporti su strada per conto proprio o per conto terzi, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
Anch’essa ha validità di 5 anni e riporta i dati del richiedente (denominazione, indirizzo e
codice fiscale). Si possono richiedere più di una carta impresa per motivi connessi alla propria organizzazione aziendale.
Il rinnovo della carta avviene entro i 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, mentre in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta dell’impresa, la CCIAA fornisce una carta sostitutiva entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di smarrimento o furto.
Domanda di rinnovo delle carte tachigrafiche
Il titolare della carta è tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla CCIAA presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l’iscrizione della propria impresa (carta azienda), al più tardi entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta, che avverrà comunque entro i 15 giorni lavorativi successivi.
Domanda di modifica e sostituzione delle carte tachigrafiche
La domanda di modifica della carta in corso di validità può riguardare anche la variazione dei dati amministrativi registrati all’atto dell’emissione della carta stessa; in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta tachigrafica, il possessore, entro 7 giorni dall’accertamento dell’evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la CCIAA in cui il richiedente ha la propria residenza o residenza normale.
Per impedire la falsificazione ovvero l’uso improprio delle carte tachigrafiche, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle Autorità di polizia dello Stato in cui si è verificato l’evento o al più tardi nello Stato di residenza del conducente.
Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l’obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica o sostituzione.
La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avrà una data di scadenza pari a quella della carta sostituita. Nei casi in cui la scadenza amministrativa della carta da sostituire sia pari o inferiore a 6 mesi, si procederà invece con un’operazione di rinnovo.
In caso di domanda di rinnovo per modifica dati, la CCIAA competente provvederà al rilascio, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione.
Modifica e sostituzione della carta tachigrafica conducente per cambio nazione
Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica conducente, rilasciata da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua “residenza normale”, si applica la procedura stabilita per la prima emissione.
Se la carta estera è in corso di validità, dovrà essere restituita all’atto della consegna della nuova carta emessa in Italia per la successiva restituzione all’organismo che l’ha emessa, da parte di Unioncamere.
Altre disposizioni particolari per la carta del conducente
Il conducente nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, può continuare a guidare senza la carta per un massimo di 15 giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’azienda, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.
Il conducente sarà tenuto ad effettuare in questo caso registrazioni manuali dei suoi tempi di guida, ai sensi di quanto disposto all’art. 26 del regolamento (CE) 561/2006. Al momento del primo rilascio va garantita la riferibilità della carta al numero della patente di guida del conducente titolare; successivamente, in caso di modifica della patente, la riferibilità può essere assicurata anche con diversi strumenti telematici di collegamento o con riferimenti introdotti allo scopo nella nuova patente di guida.
Confisca o ritiro della carta tachigrafica
Il sequestro, la confisca o il ritiro di una carta emessa in Italia da parte delle Autorità di controllo disposti in applicazione di sanzioni amministrative o penali ovvero in attuazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi sono comunicati alla CCIAA che ha emesso la carta, la quale provvede ad annotare lo stato di «confiscata» o «ritirata» in un apposito elenco.
Qualora la carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la stessa, completati i procedimenti penali o amministrativi, è inviata ad Unioncamere con evidenza dei motivi del ritiro o della sospensione, la quale provvede a notificare anche in via telematica il provvedimento all’autorità competente dello Stato membro che ha emesso la carta entro due settimane e ne garantisce la restituzione.
È in ogni caso disposto il ritiro immediato e l’invio alla Camera di commercio che l’ha emessa della carta tachigrafica che, in occasione di un’attività di controllo, è stata esibita o comunque rinvenuta quando essa risulta danneggiata, non funzionante, denunciata come rubata o smarrita dallo stesso conducente che l’ha esibita o nella cui disponibilità è rinvenuta.
Allo stesso modo si procede nel caso in cui sia esibita o rinvenuta una carta tachigrafica scaduta di validità da più di 30 giorni.
Trasferimento e conservazione dei dati
Le imprese assoggettate alle disposizioni del regolamento (CE) 561/2006 garantiscono che tutti i dati siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente per almeno dodici mesi successivi alla registrazione e che gli stessi siano conservati al fine di consentire alle Autorità di controllo di esercitare le attività di competenza.
Esse sono responsabili anche per gli automezzi detenuti in locazione o in comodato d’uso.
Le imprese garantiscono che tutti i dati trasferiti siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali aziendali dell’impresa, intesi come sede di stabilimento della stessa, da parte dell’Autorità di controllo; i dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
E’ necessario che il trasferimento avvenga quando:
a) dall’unità elettronica di bordo immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell’apparecchio non funzionante, ove il malfunzionamento non abbia pregiudicato la possibilità di recuperare i dati e in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo;
b) dalle carte del conducente immediatamente prima che il conducente interrompa il rapporto di collaborazione con l’impresa, prima della riconsegna della carta e in caso di richiesta da parte dell’Autorità di controllo.
Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
a) 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo;
b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
Le imprese che dovessero avvalersi di servizi di gestione e conservazione dei dati presso soggetti terzi dovranno, comunque, garantire l’accesso ai dati alle Autorità di controllo nell’ambito dell’attività ispettiva presso i locali aziendali dell’impresa e in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le CCIAA attraverso InfoCamere S.C.p.A (gestore del sistema informativo) conservano le informazioni relative alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di 10 anni.
DM 19.10.2021-adeguamenti rilascio carte tachigrafiche.pdf|Visualizza dettagli