Con l’estensione dell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 1072/2009, a seguito dell’approvazione del regolamento (UE) n.2020/1055, dal 21 maggio 2022 le imprese che intendono eseguire trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio della UE, anche se operano solo con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia superiore a 2,5 tonn fino a 3,5 tonn devono possedere la licenza comunitaria ((art. 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009)).
A tal riguardo, il MIMS con circolare del 9 agosto scorso, ha precisato che la presentazione della domanda per il rilascio della licenza deve avvenire, a scelta dell’utente:
- preferibilmente tramite posta elettronica certificata, con o senza l’apposizione della firma digitale, all’indirizzo [email protected];
- tramite servizio postale al seguente indirizzo: Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità -Divisione 4, via Giuseppe Caraci 36, 00157, Roma;
- allo sportello della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità - Divisione 4, all’indirizzo sopra indicato, nei giorni di apertura (lunedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00);
- in busta chiusa presso l’ufficio di corrispondenza sito all’interno del complesso di via G. Caraci, 36, 00157 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Per consentire una più efficace organizzazione dell’attività di rilascio della licenza comunitaria per quelle imprese che rientrano nella fattispecie su esposta, il Ministero raccomanda di presentare la domanda di rilascio con un congruo anticipo rispetto alla data del 21 maggio 2022, ma comunque non prima del 1° gennaio 2022.
La circolare precisa, inoltre, che il rilascio della licenza comunitaria e, successivamente, delle relative copie certificate conformi, presuppone che l’impresa abbia in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi, avente massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 2,5 t.
Ribadisce, infine che per poter ottenere la licenza comunitaria l’impresa deve risultare iscritta con lo status di “attiva” al REN (nonché con lo status di “definitiva” all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298/74) e il soggetto designato come gestore dei trasporti dell’impresa deve possedere un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale per poter richiedere la licenza comunitaria.
Fino al 20 maggio e non oltre le imprese che rientrano nella fattispecie suddetta possono ancora svolgere attività di trasporto internazionale nell’ambito dell’Unione Europea in regime di esenzione da licenza comunitaria.
Per quelle imprese, invece, che già operano in ambito internazionale con licenza comunitaria perché hanno veicoli di massa superiore alle 3,5 tonn., se hanno in disponibilità anche veicoli con massa superiore alle 2,5 tonn e fino a 3,5 tonn, e ne abbiamo necessità dovranno richiedere le relative copie conformi agli UMC competenti per territorio.
Circolare MIMS 9 agosto 2021-licenza comunitaria.pdfVisualizza dettagli