Con riferimento a quanto comunicato ieri e in attesa del DM sulla GU, si allega il calendario dei divieti di circolazione.
Decreto MIT 21.12.2020, n. 585 divieti circolazione 2021.pdfVisualizza dettagli
AUTOTRASPORTO: DIVIETI CIRCOLAZIONE 2021Con riferimento a quanto comunicato ieri e in attesa del DM sulla GU, si allega il calendario dei divieti di circolazione. Decreto MIT 21.12.2020, n. 585 divieti circolazione 2021.pdfVisualizza dettagli
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AUTOTRASPORTO: DIVIETI CIRCOLAZIONE 2021-Circolare Ministero Interno 24.12.2020Il Ministero dell’Interno, con circolare 300/A/9984/10/9/1 del 24.12.2020, comunica che è in corso di pubblicazione sulla GU il decreto del MIT 21.12.2020, n. 585 riguardante le direttive e il calendario per la limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi per l’anno 2021. Le novità riguardano: - Art. 6, comma 7, agevolazione per il trasporto intermodale: il divieto non si applica ai veicoli impiegati per i trasporti intermodali aventi origine o destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione a titolo di viaggio per l’imbarco; - Art. 7, comma 3, nell’elenco delle categorie di veicoli esentati dal divieto sono compresi tutti i veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione (lett. d); - Art. 7, comma 4, sono state aggiunte ulteriori categorie di veicoli non soggette ai divieti, tra i quali: i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l’intervento di un’officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l’impresa; - Art. 8, comma 1, aggiunta nell’elenco delle tipologie di merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto, di prodotti per fronteggiare l’emergenza COVID, come prodotti per l’igiene, DPI.
Inoltre, nell’allegato A alla circolare sono riportati le giornate di divieto.
Circolare Ministero Interno 24.12.2020-divieti circolazione 2021.pdfVisualizza dettagli Allegato A-circolare Ministero Interno 24.12.2020.pdfVisualizza dettagli |
TRASPORTI-COVID 19: ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 23.12.2020E’ stata pubblicata, sulla GU n. 318 del 23.12.2020, l’Ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con il MAECI e il MIT, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Vengono stabilite le condizioni affinché sia possibile l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal UK e Irlanda del Nord: a) obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'ASL locale di riferimento. In caso di ingresso in Italia con volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il tampone di deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto; c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del DPR 3.12.2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Se non insorgono sintomi di Covid e fermo restando gli obblighi dichiarazione previsti dall’art. 7 del DPR 3.12.2020, l’Ordinanza del Ministro della Salute 20, come integrate dall’art. 1 dell’Ordinanza osservata, non trovano applicazione all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, sempreché si sottopongano ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'ASL competente. La nuova Ordinanza modifica anche l’Allegato 20 al DPR 3.12.2020, disponendo che ai movimenti da e per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E. Inoltre, dal 24 dicembre 2020, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20 del DPR 3.12.2020. Le disposizioni della nuova Ordinanza si applicano per l’art. 1 fino al 6 gennaio 2021 e per l’art. 2 fino al 15 gennaio 2021.
Ordinanza Ministero Salute 23.12.2020.pdfVisualizza dettagli |
AUTOTRASPORTO: PUBBLICAZIONE VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO COSTI DI ESERCIZIO IMPRESA AUTOTRASPORTO CONTO TERZI NOVEMBRE 2020
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a novembre 2020. Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico. La tabella è reperibile al seguente sito internet:
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_NOVEMBRE_2020.pdfVisualizza dettagli |
AUTOTRASPORTO: PUBBLICAZIONE MIT RAPPORTO 2020 SU INCIDENTALITA'Il MIT ha pubblicato, sul proprio sito, il Rapporto 2020 relativo alla “Produzione di statistiche sull’incidentalità nei trasporti stradali, anche con riferimento alla tipologia di strada”. Il Rapporto è reperibile al seguente link: https://www.mit.gov.it/node/14702
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AUTOTRASPORTO: TRASPORTI ECCEZIONALI – PROROGA AUTORIZZAZIONIIl MIT- DG Sicurezza stradale, con la circolare del 4.12.2020, n. 8866, ha precisato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro validità, anche se scadute alla data del 29 ottobre 2020, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19. Pertanto, essendo fissata, al momento, la data della cessazione dello stato di emergenza al 31.01.2021, tali autorizzazioni avranno validità fino al 3 maggio 2021. Il MIT chiarisce che tale proroga si è resa necessaria a seguito dell’emanazione del DL 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 159/2020, che ha prorogato, senza fissare una data preordinata, gli effetti di tutte le autorizzazioni in scadenza e scadute, comprese quelle riguardanti i trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art.10 del CDS, in base alle procedure indicate nel Regolamento. La circolare MIT 15 ottobre 2020 si intende, quindi, abrogata, come riportato nella circolare. Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:
Circolare MIT 4.12.2020, n. 8866-proroga autorizzazioni TE.pdfVisualizza dettagli |
AUTOTRASPORTO: SOSPENSIONE DIVIETI CIRCOLAZIONE DICEMBRE 2020Il MIT, con decreto n. 560, firmato nella giornata odierna dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha stabilito la sospensione dei divieti di circolazione nei fine settimana e durante le festività del mese di dicembre. In particolare, i mezzi adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade extraurbane nei giorni: 6, 8, 13, 20, 25, 26 e 27 dicembre. Resta inoltre ancora valida la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale fino a nuovo provvedimento. Il provvedimento si è reso necessario dall’emergenza Covid-19 e dalla necessità di agevolare il sistema dei trasporti e i flussi di traffico.
DM MIT 4.12.2.2020, n. 560-sospensione divieti circolazione per dicembre.pdfVisualizza dettagli
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