Con nota del 25 settembre 2020, prot. 331642/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° ottobre al 2 novembre 2020, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre (1° luglio – 30 settembre) 2020).
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°luglio e il 30 settembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Ag_Dogane 25.09.2020 prot. 331642_RU-rimborso accise III trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, di concerto con il MEF, ha emanato il Decreto 14 agosto 2020 “Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualità 2020”, pubblicato sulla GU Serie n. 236 del 23.09.2020, entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione e quindi il 24.09.2020.
Tale provvedimento dà attuazione a quanto stabilito nel “Decreto Fiscale” (Legge 19.12.2019 n.157) che ha stanziato 25,8 milioni di euro per il biennio 2019-2020, per la rottamazione di veicoli per il trasporto di merci di classe Euro fino alla IV, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn. ed il contestuale acquisto di veicoli di nuova generazione di massa o superiore alle 3,5 tonn. (CNG, LNG, ibrido, elettrico, motorizzazione termica).
Tale incentivo si aggiunge a quello previsto nel Decreto MIT 12.05. 2020, il cui stanziamento ammonta a circa 122 milioni di euro per il 2020-2021. Anche per questo nuovo incentivo l’ente gestore della misura, compresa la fase istruttoria, è RAM SpA.
Si sottolinea che le risorse del Decreto 14 agosto sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al R.E.N. e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sempreché procedono alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe Euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn., con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn. a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti-inquinamento euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 595/2009.
Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009.
Le risorse disponibili sono destinate nella misura del 50% per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi:
a) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric);
b) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad Euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn., con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn., come previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009
L'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può essere superiore a euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
I contributi vengono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. E’ possibile una rimodulazione nei limiti degli stanziamenti disponibili, con Decreto del DG generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti all’entrata in vigore del Decreto, mentre i veicoli nuovi acquisiti con incentivo ministeriale non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato.
Non si procede all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio; mentre, in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie il contributo viene erogato in quanto viene mantenuta la “continuità aziendale”.
Riguardo alla fase procedimentale, questa si articola in:
a) una fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento;
b) una fase successiva di rendicontazione: i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Nel caso l’aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con Decreto del DG per il trasporto stradale e per l’intermodalità, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.
Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione per la rendicontazione degli investimenti saranno disposte con Decreto DG per il trasporto stradale e per l’intermodalità.
L’entità dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 20.000. Gli stessi sono definiti in misura crescente in funzione della classe anti-inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva.
In caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento d’esenzione non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A.), gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
DM MIT 14.08.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, di concerto con il MEF, ha emanato il Decreto 14 agosto 2020 “Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualità 2020”, pubblicato sulla GU Serie n. 236 del 23.09.2020, entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione e quindi il 24.09.2020.
Tale provvedimento dà attuazione a quanto stabilito nel “Decreto Fiscale” (Legge 19.12.2019 n.157) che ha stanziato 25,8 milioni di euro per il biennio 2019-2020, per la rottamazione di veicoli per il trasporto di merci di classe Euro fino alla IV, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn. ed il contestuale acquisto di veicoli di nuova generazione di massa o superiore alle 3,5 tonn. (CNG, LNG, ibrido, elettrico, motorizzazione termica).
Tale incentivo si aggiunge a quello previsto nel Decreto MIT 12.05. 2020, il cui stanziamento ammonta a circa 122 milioni di euro per il 2020-2021. Anche per questo nuovo incentivo l’ente gestore della misura, compresa la fase istruttoria, è RAM SpA.
Si sottolinea che le risorse del Decreto 14 agosto sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al R.E.N. e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sempreché procedono alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe Euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn., con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn. a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti-inquinamento euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 595/2009.
Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009.
Le risorse disponibili sono destinate nella misura del 50% per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi:
a) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric);
b) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad Euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn., con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn., come previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009
L'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può essere superiore a euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
I contributi vengono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. E’ possibile una rimodulazione nei limiti degli stanziamenti disponibili, con Decreto del DG generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti all’entrata in vigore del Decreto, mentre i veicoli nuovi acquisiti con incentivo ministeriale non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato.
Non si procede all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio; mentre, in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie il contributo viene erogato in quanto viene mantenuta la “continuità aziendale”.
Riguardo alla fase procedimentale, questa si articola in:
a) una fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento;
b) una fase successiva di rendicontazione: i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Nel caso l’aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con Decreto del DG per il trasporto stradale e per l’intermodalità, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.
Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione per la rendicontazione degli investimenti saranno disposte con Decreto DG per il trasporto stradale e per l’intermodalità.
L’entità dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 20.000. Gli stessi sono definiti in misura crescente in funzione della classe anti-inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva.
In caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento d’esenzione non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A.), gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
DM MIT 14.08.2020.pdf|Visualizza dettagli
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in ottemperanza al Decreto Direttoriale del MIT 7.08.2020, n. 145 “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021”, che ha dato attuazione al DM MIT 12.05.2020, RAM SpA ha pubblicato sul proprio sito internet (http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione), il modello di domanda per ottenere gli incentivi per investimenti 2020-2021.
All'indirizzo http://213.229.72.33:8080/investimenti2020/modellodomanda.html è possibile avvalersi di un supporto per l’inserimento dei dati nel modello di istanza che semplifica il procedimento di compilazione e salvataggio nel corretto formato.
Al link sopra riportato di seguito è disponibile il modello di istanza, da compilare e salvare mantenendo inalterato il formato di “PDF editabile” (non deve essere inviata copia scansionata): Modello istanza - Investimenti 2020 (http://www.ramspa.it/sites/default/files/media/modello_istanza_investimenti_2020.pdf) (copiare il link e incollarlo nell’URL)
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il file “PDF editabile” sarà scaricabile e pronto per la firma elettronica ed il successivo invio tramite PEC ([email protected]) con la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che ha firmato digitalmente il modello di istanza e dalla copia del contratto di acquisizione dei beni.
La domanda consentirà di prenotare l’incentivo in base all’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento del fondo disponibile. Può essere presentata una sola domanda per impresa, nei seguenti periodi di incentivazione:
- dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 16 novembre 2020;
- dalle ore 10.00 del 14 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 30 giugno 2021.
Ram SpA fa presente che “non fornisce alcuna garanzia in merito all’integrità ed all’esattezza delle informazioni presenti nell’istanza generata dallo strumento informatico fornito”, per cui è obbligo del soggetto richiedente verificare la corretta compilazione del documento.
RAM-modello_istanza_investimenti_2020_.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con circolare del 23 settembre scorso, ha fornito delucidazioni riguardo alla circolare del 01.09.2020 relativa ai corsi di accesso alla professione per viaggiatori e merci.
Nella circolare si precisa che i corsi devono essere svolti in conformità a quanto stabilito dalla circolare del 9 settembre scorso che ha sostituito quella del 20 maggio 2020.
MIT - Chiarimenti circolare 14413 del 01-09-2020 - Risposta quesiti COVID .pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero della Salute ha emanato, sentiti il MIT, il MAECI e il Ministero dell’Interno, l’Ordinanza del 21.09.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata sulla GU n. 234 del 21.09.2020.
Il provvedimento prevede misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria in atto e ha previsto delle modifiche all’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto scorso, come già prorogata e integrata dal DPCM 7 settembre 2020, disponendo l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra), oltre agli Stati già menzionati (Croazia, Grecia, Malta e Spagna) nell’Ordinanza medesima.
Per i territori della Francia non citati nella nuova Ordinanza restano valide le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal DPCM 07.09.2020.
Inoltre, ai soggetti che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria e Serbia vengono applicate discipline diverse. Infatti, dapprima la Bulgaria e la Serbia erano contenute nell’elenco C dell’Allegato 20 al DPCM 07.08.2020 smi, con la nuova Ordinanza sono stati inserite:
- Bulgaria: elenco B - autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per i soggetti che fanno ingresso del territorio nazionale, per qualsiasi durata, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 da consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli per verificare in quali Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- Serbia: elenco E - allo stesso modo dell’elenco B, a cui si deve aggiungere la motivazione dello spostamento e nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20 e anche l’indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Tuttavia, ferma restando la dichiarazione, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale è consentito alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati qualora siano dettate da esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE; ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE; ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche, come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE; ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva).
Pertanto, come disposto dal DPCM 07.08.2020 smi, i soggetti che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, devono seguire specifici obblighi, come dettato dall’art. 6 del DPCM suddetto; tuttavia, l’art.6, comma 6, prevede a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5 (autodichiarazione, ecc), delle esenzioni per taluni soggetti dei commi da 1 a 5 del DPCM suddetto:
a) equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) personale viaggiante;
c) movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
d-bis) ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Inoltre, si evidenzia che il comma 7, dell’art. 7, prevede sempre a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5 (autodichiarazione), ulteriori esenzioni dell’applicazione dei commi da 1 a 5 del DPCM sopra citato riguardanti:
a) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
b) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
c) cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e personale della polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni;
h) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L’Ordinanza osservata produce effetti da oggi (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e sino all'adozione di un successivo DPCM e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.
L'Ordinanza è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Ordinanza Ministero Salute 21.09.2020.pdf|Visualizza dettagli
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il Ministero dell’Interno, con circolare del 4 settembre scorso, ha fornito disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale, in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.
La circolare in commento abroga e sostituisce tutte le circolari e disposizioni emanate in materia, il cui contenuto è in contrasto con quella in esame.
Le disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 14,15 e 16 dalla Direttiva 2018/645 alla Direttiva 2003/59/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. n. 50/20, vigente dal 25 giugno 2020.
La nuova disciplina contiene numerose novità che incidono notevolmente sui soggetti che nella precedente Direttiva non avevano obblighi in materia di CQC. Pertanto, viene previsto l’obbligo della CQC per tutti coloro che sono muniti di patente C, C1, C1E, CE, D1, D1E, D e DE, per tutte le categorie di veicoli che richiedono questo titolo di guida, quindi anche ai veicoli immatricolati ad uso speciale, all’autotrasporto merci in conto proprio, per attività di guida anche non professionale (salvo le deroghe); si applica anche per la guida di macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.
Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, sui cittadini di altri Stati UE e SEE, nonché sui cittadini di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa.
Le nuove misure vengono di seguito elencate e riguardano:
- obbligo della CQC per tutti coloro che sono muniti di patente C, C1, 1E, CE, D1, D e DE, per la guida tutti i veicoli che richiedono il possesso di tale titolo di guida, salvo eventuali deroghe previste;
- obbligo di CQC per la guida di macchine operatrici eccezionali per i quali è richiesta la patente C1 e C (da intendersi quando tale veicolo circola su strada pubblica; un cantiere, ove inteso come area privata, non è soggetto a tale disposizione);
- obbligo della CQC, nel trasporto in conto proprio, anche per il conducente che non risulta assunto con la mansione di autista (munito delle categorie di patenti di cui sopra), con la sola esclusione dei conducenti per i quali la guida non è ritenuta l’attività principale, che significa che l’attività di guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo. Pertanto, un dipendente nell’ambito del conto proprio, assunto con mansioni diverse da quello dell’autista (ad es., come operaio, magazziniere) che risulta svolgere in modo continuativo l’attività di guida in modo prevalente o esclusivo, è obbligato a possedere la CQC (perché possiede la patente C o superiore). Se invece l’attività di guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile, dall’esame dei documenti che registrano la sua attività, non vi è obbligo di CQC (un conducente del conto proprio, assunto con la mansione di autista, oggi come in passato, è obbligato a possedere la CQC accanto alla patente di guida C o superiore);
- non vi è obbligo di CQC nel trasporto di materiali/attrezzature/macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale dei conducenti (quindi l’attività di guida deve occupare meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo). Il Ministero dell’interno precisa che è ragionevole ritenere esclusi dell’obbligo di CQC per la guida di tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Per essere esentato da tali obblighi, tuttavia, il conducente non deve essere assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale ed il trasporto di materiali/attrezzature/macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività (esempio: trasporto in conto proprio di materiale eseguito da conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);
- esenzione CQC per conducenti che operano in zone rurali (zone fuori dai centri urbani) per approvvigionare l’impresa del conducente o da cui egli dipende;
- esenzione CQC per conducenti che non offrono servizi di trasporti; ovvero soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di cose o persone, quando questi non sono impegnati in attività di trasporto e viaggino scarichi (è il caso di autisti di concessionarie di veicoli che movimentano veicoli destinati ai clienti; oppure autisti di imprese di trasporto persone che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo all’altro dove iniziano i servizi; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico da navi/traghetti);
- esenzioni CQC per trasporti occasionali, quando il conducente non ha la qualifica di autista, ma anche perché il trasporto delle merci non costituisca la fonte principale di reddito (meno del 30% in guida dell’intero orario di lavoro mensile) e non venga eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità, nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale,
- esenzione CQC per veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole/orticole/forestali/pesca/allevamento, per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente (il 30% sopra indicato) o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio/leasing.
- i conducenti dell’autotrasporto di merci in conto terzi, invece, hanno sempre l’obbligo del possesso della CQC, perché in possesso della patente di categoria C o superiore.
Per quanto concerne la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove ciò non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.
Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Regolamento (CE) n. 1072/09), sul quale deve essere riportato il codice “95”. Gli attestati del conducente che non recano il codice “95” in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
Riguardo al regime sanzionatorio relativo alla CQC, il CDS prevede sanzioni amministrative per la mancanza della qualificazione iniziale e la mancata effettuazione della formazione periodica.
Nello specifico, il CDS prevede le sanzioni, di seguito, indicate:
- il mancato conseguimento della CQC: pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro (art.116, comma 16);
- guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta (guida di un veicolo per trasporto passeggeri invece la CQC abilitava il conducente al trasporto di cose: pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro (art.116, comma 16);
- incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: pagamento di una somma da 398 euro a 1.595 euro (art.116, comma 14);
- guida con CQC scaduta: pagamento di una somma da euro 158 a euro 639 (art.126, comma 11). La scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art.23 D.lgs. 286/2005).
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 04.09.2020-CQC.pdf|Visualizza dettagli
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Si trasmette la Nota di Aggiornamento relativa alla programmazione delle Opere Strategiche, riportate all’interno dell’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020 "L’Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture”.
All’interno della Nota si analizzano i dati finanziari (costi, risorse disponibili e fabbisogni residui) dei principali Programmi e Interventi Prioritari e si individuano le strategie infrastrutturali nazionali, già adottate in precedenza e più che mai attuali a seguito della crisi mondiale dovuta al propagarsi della pandemia COVID-19.
Si evidenziano: fabbisogni e priorità infrastrutturali, trasportistiche e logistiche; garanzia del funzionamento e della resilienza del Sistema Nazionale dei Trasporti (SNIT) e reperimento di investimenti di immediata capacità di spesa, principi sui quali si baserà anche la redazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e la programmazione nazionale del Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP).
Nella Nota si fa inoltre riferimento alle fonti economiche messe a disposizione dei Programmi e degli Interventi infrastrutturali, utili alla realizzazione e all’avanzamento dei lavori.
Nota Aggiornamento_Opere Strategiche 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a agosto 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-09/costo%20GASOLIO%20Agosoto%20%202020.pdf
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_AGOSTO_2020.pdf|Visualizza dettagli
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Vi segnalo che, è stato pubblicato sulla GU n. 222 del 7.09.2020, il DPCM 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Il provvedimento ha vigenza dalla data odierna e fino al 7 ottobre 2020.
Il nuovo DPCM proroga le misure previste dal DPCM 7.08.2020 e conferma l’efficacia delle Ordinanze del Ministero della Salute del 12 agosto e del 16 agosto 2020 fino al 7 ottobre pv.
Pertanto, vengono confermate le misure relative all’obbligo di utilizzare la mascherina “nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”. Permane “l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Il comma 3 stabilisce che l’art. 1, commi 1 e 2, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 12.08.2020 non si applica nei casi previsti dall’articolo 6, commi 6 e 7, del DPCM 7 agosto 2020: quindi, dovrebbero essere esentati dall’applicazione determinati soggetti. Pertanto, dovrebbe risultare dal “combinato disposto” delle normative di cui sopra che: coloro che hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e rientrano nelle “categorie di esenzione” previste dall’art. 6 suddetto non dovranno sottoporsi alle misure di prevenzione ((alternative: presentazione al vettore o a chiunque sia deputato di effettuare i controlli test molecolare o antigenico nelle 72 ore antecedenti (tampone negativo) all’ingresso nel territorio nazionale oppure obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile” e, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’ASL di riferimento; in attesa di sottoporsi al test le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora)).
Vengono apportate, anche, delle modificazioni con l’art. 4 al DPCM 7.08.2020, che riguardano in particolare l’attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università; l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva; inoltre, esenzione dell’applicazione delle misure previste dal DPCM del 7 agosto scorso (art. 6, commi da 1 a 5), per gli ingressi “non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo”.
Viene sostituito il contenuto dell’Allegato 15 “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”, con un nuovo Allegato, che, in particolare, consente “nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale”
Sono sostituiti anche altri Allegati al DPCM 7.08.2020, come l'Allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico), l'Allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) e, infine sono aggiunti due nuovi Allegati: Allegato 21 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia“ e Allegato 22 “Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie”.
Il provvedimento è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-07&atto.codiceRedazionale=20A04814&elenco30giorni=false
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L'Austria ha previsto anche per il 1° semestre del 2021 il filtraggio dei mezzi pesanti (>7,5 tonn) che circolano lungo l’asse del Brennero.
Il “sistema di dosaggio”, che sarà attuato a partire dalle ore 5.00, ammette fino ad un massimo di 300unità/h e quelli eccedenti dovrebbero attendere in apposite aree di sosta.
Tale sistema riguarda i veicoli pesanti provenienti dalla Germania e diretti verso sud lungo l’autostrada A12 Inntalautobahn.
Il calendario delle giornate, definite dal Land del Tirolo, sono le seguenti:
- Giovedì 7 gennaio 2021
- Lunedì 8 febbraio 2021
- Lunedì 15 febbraio 2021
- Lunedì 22 febbraio 2021
- Lunedì 1 marzo 2021
- Lunedì 8 marzo 2021
- Lunedì 15 marzo 2021
- Lunedì 10 maggio 2021
- Martedì 11 maggio 2021
- Mercoledì 12 maggio 2021
- Venerdì 14 maggio 2021
- Venerdì 21 maggio 2021
- Sabato 22 maggio 2021
- Martedì 25 maggio 2021
- Mercoledì 26 maggio 2021
- Giovedì 27 maggio 2021
- Lunedì 31 maggio 2021
- Martedì 1 giugno 2021
- Venerdì 4 giugno 2021
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