Il MIT, di concerto con il MEF, ha emanato il Decreto 14 agosto 2020 “Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualità 2020”, pubblicato sulla GU Serie n. 236 del 23.09.2020, entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione e quindi il 24.09.2020.
Tale provvedimento dà attuazione a quanto stabilito nel “Decreto Fiscale” (Legge 19.12.2019 n.157) che ha stanziato 25,8 milioni di euro per il biennio 2019-2020, per la rottamazione di veicoli per il trasporto di merci di classe Euro fino alla IV, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn. ed il contestuale acquisto di veicoli di nuova generazione di massa o superiore alle 3,5 tonn. (CNG, LNG, ibrido, elettrico, motorizzazione termica).
Tale incentivo si aggiunge a quello previsto nel Decreto MIT 12.05. 2020, il cui stanziamento ammonta a circa 122 milioni di euro per il 2020-2021. Anche per questo nuovo incentivo l’ente gestore della misura, compresa la fase istruttoria, è RAM SpA.
Si sottolinea che le risorse del Decreto 14 agosto sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al R.E.N. e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sempreché procedono alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe Euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn., con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn. a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti-inquinamento euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 595/2009.
Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009.
Le risorse disponibili sono destinate nella misura del 50% per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi:
a) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric);
b) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad Euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn., con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonn., come previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009
L'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può essere superiore a euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
I contributi vengono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. E’ possibile una rimodulazione nei limiti degli stanziamenti disponibili, con Decreto del DG generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti all’entrata in vigore del Decreto, mentre i veicoli nuovi acquisiti con incentivo ministeriale non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato.
Non si procede all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio; mentre, in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie il contributo viene erogato in quanto viene mantenuta la “continuità aziendale”.
Riguardo alla fase procedimentale, questa si articola in:
a) una fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento;
b) una fase successiva di rendicontazione: i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Nel caso l’aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con Decreto del DG per il trasporto stradale e per l’intermodalità, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.
Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione per la rendicontazione degli investimenti saranno disposte con Decreto DG per il trasporto stradale e per l’intermodalità.
L’entità dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 ed un importo massimo pari ad euro 20.000. Gli stessi sono definiti in misura crescente in funzione della classe anti-inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva.
In caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento d’esenzione non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A.), gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
DM MIT 14.08.2020.pdf|Visualizza dettagli