Con nota del 24 giugno 2020, prot. 201731/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° luglio al 31 luglio 2020, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel II trimestre (1° aprile – 30 giugno) 2020.
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°aprile e il 30 giugno 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 23 giugno 2020, prot. n. 300/A/4435/20/108/5/1, ha reso noto che la sentenza n.6616 del 16 giugno scorso del TAR del Lazio ha annullato le circolari ANAS e dallo stesso Ministero del 2019, relative all’obbligo del preavviso di transito e all’annotazione di inizio e fine viaggio, da effettuarsi con il portale TEWEB, da parte dei titolari delle autorizzazioni eccezionali per massa delle tipologie periodiche, singole e multiple.
Infatti, il TAR, ha sottolineato che l’illegittimità dei provvedimenti sarebbe determinata da:
- l’obbligo del preavviso di transito non è previsto né dalla normativa primaria (quindi, dal CDS), né da quella secondaria (Regolamento di esecuzione del CDS). Il richiamo fatto dall’Anas all’art. 16, comma 1 del Regolamento, è stato definito come “improprio” in quanto fa ritenere – in modo errato – che la mancanza del preavviso determini la sanzione prevista dall’art.10, comma 19, del CDS in ragione della equiparazione a un transito “non autorizzato”;
- l’obbligo di annotare l’inizio e la fine del viaggio, che non ha un’adeguata base normativa. Infatti, l’art. 16, comma 10, del Regolamento, prevede la segnalazione dell’inizio viaggio per le sole autorizzazioni singole e multiple finalizzata esclusivamente per calcolare l’indennizzo d’usura, pertanto non a monitorare i transiti.
Inoltre, il TAR ha anche riconosciuto la peculiarità del servizio di trasporto eccezionale infatti, trattandosi di trasporti basati sul modello produttivo “just in time” (che impone alle aziende di attivarsi immediatamente appena ricevuto l’ordine di trasporto), ANAS avrebbe dovuto contemperare la finalità di monitoraggio dei transiti con le esigenze connesse a questo tipo di attività, in modo tale da consentire all’impresa di trasporto di programmare i viaggi secondo uno schema organizzativo coerente con gli obblighi imposti.
Il TAR ha anche evidenziato che l’attività di monitoraggio e gestione del traffico eccezionale sulla rete stradale “non può svolgersi in contrasto con la normativa esistente e secondo modalità non compatibili con la fruizione della infrastruttura stradale da parte delle aziende impegnate nei trasporti eccezionali di prodotti siderurgici”.
Con la circolare, tuttavia, il Ministero dell’Interno ha sottolineato che le sanzioni previste dall’art. 10, comma 18, del CDS (omessa annotazione della data di inizio o di fine del viaggio nelle autorizzazioni singole e multiple, per le quali sia richiesto l’indennizzo d’usura) sono vigenti perché previste dall’art. 16 del Regolamento di esecuzione.
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 23.06.2020-SENTENZA TAR LAZIO- PREAVVISI ANAS.pdf|Visualizza dettagli
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti, con nota del 18 giugno scorso, su come calcolare le sanzioni erogate durante i controlli in azienda per la violazione delle norme sui tempi di riposo degli autisti. La nota fa riferimento al del Dlgs n. 234/2007, attuativo della direttiva 2002/15/CE, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
In particolare, fornisce, ai propri ispettori, indicazioni in merito ai criteri di calcolo della sanzione riferita alla mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedio (art. 5) e dispone che deve avvenire applicata in misura fissa e non in ragione del numero di lavoratori coinvolti.
Si ricorda, in base all’art. 5 del Decreto suddetto il riposo intermedio che il conducente deve prendere all'interno di un periodo di guida giornaliero è di almeno trenta minuti se l’autista lavora tra 6 e 9 ore nel giorno e di almeno 45 minuti se supera le 9 ore di guida e che il riposo intermedio può essere suddiviso in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno. Nell’art. 9, comma 2, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 che va da euro 103 a euro 300.
Nota INL 18 giugno 2020, n. 260-riposo intermedio.pdf|Visualizza dettagli
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La Corte di Giustizia Europea (CGUE), con la sentenza del 7 maggio scorso (causa n. C_96/2019 - art. 267 TFUE - Austria - CT 14130/19), si è pronunciata in merito alla relazione tra le disposizioni comunitarie sugli obblighi di registrazione e conservazione della documentazione riguardante i tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli che utilizzano il cronotachigrafo digitale (Regolamento (UE) n. 165/2014) e la normativa dei singoli Stati membri (SM) che può prescrivere obblighi di conservazione documentale ulteriori, nonché in merito all'utilizzabilità della modulistica prevista dalla decisione comunitaria della Commissione n. 2009/959/UE, del 14 dicembre 2009.
La Corte ha analizzato la questione dei mezzi di prova “sussidiari” che il conducente può essere chiamato a produrre al fine di ovviare alla mancata registrazione dei dati pertinenti nel tachigrafo digitale e, in particolare, la “portata” del divieto, previsto dal paragrafo 3, comma 2, dell’art. 34, del Regolamento (UE) n. 165/2014, secondo il quale “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
Si ricorda che la compilazione del modulo di controllo delle assenze in Italia è prescritto dall’art. 9 del D.lgs. 144/2008.
La Commissione con la “COMMISSION CLARIFICATION 7” del luglio 2016 ha ribadito che, ai sensi dell'art. 36, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente ha l'obbligo di tenere ed esibire a richiesta le informazioni del cronotachigrafo sia analogico che digitale, comprese quelle inserite manualmente del giorno corrente e dei 28 precedenti, riconfermando, pertanto, quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 561/2006 (registrazione attività di guida, altre attività lavorative, disponibilità e assenze).
Tuttavia, nella Clarification, al fine di prevenire inutili oneri a carico delle imprese e dei conducenti, è anche stabilito che gli SM possono accettare il modulo, di cui all'art. 9 del D. Lgs 144/2008 per giustificare eventuali assenze di attività (qualora non sia possibile utilizzare il cronotachigrafo per la registrazione dei periodi di attività/inattività dei conducenti né sia alternativamente possibile ricorrere alla registrazione retroattiva per ragioni tecniche o perché eccessivamente onerosa), senza tuttavia imporne l'obbligatorietà e sanzionare i conducenti che ne sono sprovvisti (e quindi non sono sanzionabili nemmeno le imprese non conservano per 12 mesi).
In tal senso, è anche intervenuto il Ministero dell’Interno, con nota del 1.09.2016, che ha ribadito che le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. 144/2008, che punisce l’assenza a bordo, la tenuta incompleta o inalterata del modulo ovvero la mancata conservazione per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce non sono applicabili; nel contempo, ha previsto, però, che l’impresa di trasporto può continuare a redigere il modulo assenze, da esibire in sede di controllo “in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni”.
La sentenza della CGUE, fornendo un’interpretazione estensiva della nozione di «attività» (art. 34, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 165/2014), ha tuttavia argomentato che “…non sarebbe coerente con l'economia delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 interpretare l'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento nel senso che esso vieta una normativa nazionale in forza della quale un conducente dovrebbe produrre un'attestazione delle sue attività, rilasciata dal suo datore di lavoro, qualora, a causa del suo allontanamento dal veicolo, manchino le registrazioni automatiche e manuali che dovrebbero normalmente figurare nel tachigrafo digitale di cui è munito detto veicolo”.
La Corte, nel motivare tale interpretazione, evidenzia esplicitamente come l'imposizione di tali obblighi ulteriori possa essere necessaria per garantire l'efficacia dei controlli sulla regolarità dei tempi di guida e di riposo e quindi la tutela della sicurezza stradale e sociale (Punto 36: “Un'interpretazione contraria pregiudicherebbe poi gli obiettivi previsti in particolare dai regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014, in particolare quelli relativi alla sicurezza stradale e al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti. Pertanto, una siffatta interpretazione non solo priverebbe le autorità di controllo degli Stati membri della possibilità di assicurarsi del rispetto, in particolare dei periodi di guida, di interruzione e di riposo dei suddetti conducenti, quali previsti dal regolamento n. 561/2006, in una situazione in cui i dati pertinenti non hanno potuto essere inseriti nel tachigrafo digitale, ma eventualmente potrebbe anche avallare un'omissione intenzionale della registrazione di tali dati”).
Con tale pronuncia, la Corte ha dunque stabilito il principio in base al quale l'articolo 34, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che non contrasta con il divieto in esso previsto la normativa nazionale che “imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un'attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell'allegato alla decisione 2009/959/UE della UE della Commissione, del 14 dicembre 2009...”.
Alla luce di quanto disposto nella sentenza, nonostante il Ministero dell'Interno non ha fornito indicazioni, sarebbe comunque utile compilare il modulo assenze del conducente per facilitare i controlli su strada.
Sentenza Corte di Giustizia Europea 07.05.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con circolare del 15 giugno scorso, ha fornito delucidazioni relative ai termini di validità e presentazione domande di rinnovo per licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci e persone su strada e copie certificate conformi.
Il MIT sottolinea che, in base agli artt. 7 e 8 del Regolamento (Ue) 2020/698 (in vigore 4.06.2020) che la validità della licenza comunitaria che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di 6 mesi dalla scadenza riportata nel medesimo documento. Tale principio è applicabile anche alle copie conformi.
Fermo restando la proroga prevista dal Regolamento, l’Amministrazione, durante il periodo di emergenza sanitaria, ha continuato a garantire l’istruttoria delle domande e il rinnovo di licenze e, di conseguenza, delle relative copie conformi, essendo stata considerata tale attività come indifferibile.
Al fine di evitare il cumulo di domande di rinnovo in un periodo limitato e di consentire una efficace organizzazione dell’attività di rilascio delle licenze comunitarie, in deroga a quanto disposto con la circolare n. 6/17 del 6.6.2017 (che indica per le domande di licenza per il trasporto di merci un periodo massimo di due mesi quale termine anticipabile rispetto alla scadenza), la circolare suggerisce di presentare domanda di rinnovo con un consistente anticipo rispetto alla data di scadenza, ed in modo particolare per le imprese che si avvalgono della proroga di sei mesi della loro validità.
Inoltre, si evidenzia che qualora sia stata rilasciata una nuova licenza comunitaria, a seguito di domanda di rinnovo, non è consentita l’utilizzazione delle copie certificate conformi della licenza comunitaria precedente (la validità delle copie conformi è subordinata alla validità della licenza).
Si sottolinea infine che, in caso di licenza prorogata “ex lege” dal Regolamento, per ragioni tecniche del sistema informatico non è possibile rilasciare copie certificate conformi della stessa nel periodo di proroga della validità (impossibilità di stampa di copie certificate conformi di licenze già scadute).
Circolare MIT 15.6.2020-licenze comunitarie copie conformi.pdf|Visualizza dettagli
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Considerata la necessità di prevedere una più lunga proroga dei termini stabiliti dall’art. 122, comma 6, del CDS, a causa del protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica e, pertanto, dell’elevato numero dei canditati che devono sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, il MIT, con decreto dell’8 giugno 2020, n. 159, ha disposto, in attuazione dei DPCM relativi all’emergenza COVID-19, la proroga fino al 29 ottobre 2020 delle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 28 ottobre 2020.
E’ stata, inoltre, prevista una proroga fino al 29 ottobre 2020 per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida, ai sensi dell’art. 128 CDS.
DM MIT 8 giugno 2020, n. 159-patente di guida.pdf|Visualizza dettagli
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Vi informo che RAM SpA chiede alle imprese potenzialmente beneficiarie dei contributi - con una sua comunicazione pubblicata sul proprio sito - considerando l'emergenza sanitaria in atto e per agevolare la procedura per la liquidazione dei contributi "Investimenti 2019", di comunicare l’eventuale impossibilità a finalizzare, parzialmente o totalmente, l’investimento prenotato, dandone immediata comunicazione al Ministero ovvero inviando formale rinuncia alla prenotazione effettuata al seguente indirizzo pec [email protected] (oggetto della pec “emergenza COVID-19”).
L'elenco delle imprese potenzialmente beneficiarie in base al posizionamento determinato dalla prenotazione dei fondi è reperibile al seguente link:
http://ramspa.it/investimenti2019/elencodomande.html
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Il MIT, con circolare del 15 giugno 2020, ha reso noto la ripresa “in presenza” dei corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore di passeggeri e merci, a seguito dell’esclusione degli stessi dalla sospensione per l’emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 1, lett. q) del DPCM del 12 giugno scorso.
I corsi, che potevano riprendere dalla data del 15 giugno u.s., devono espletarsi nell’osservanza delle linee guida per la ripresa delle attività didattiche adottate dal MIT il 20 maggio scorso.
Cirolare MIT 15.06.2020-ripresa corsi formazione accesso professione autotrasportatore.pdf|Visualizza dettagli
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Il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020, n. 50, pubblicato sulla GU n. 146 del 10.06.2020, ha recepito la Direttiva (UE) 2018/645 che ha modificato la disciplina comunitaria relativa alle patenti di guida e alla qualificazione iniziale/formazione periodica per il conseguimento della CQC. Il provvedimento entrerà in vigore il 25 giugno 2020.
Il decreto apporta delle modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 286/2005 e al decreto legislativo 285/1992 (CDS).
Gli interventi sul decreto legislativo 286/2005 che si riassumono nella sostituzione del precedente articolato, in particolare, riguardano le seguenti disposizioni:
- art. 14 (qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti) il quale chiarisce che l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica;
- art. 15 (ambito di applicazione) relativa ai soggetti che devono effettuare la qualificazione, ovvero i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro dell'UE o dello SEE e Spazio economico europeo, nonché i cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati quest’ultima;
- art. 16 (Deroghe) esclude dalla qualificazione i conducenti di determinati veicoli (velocità massima autorizzata non superiore ai 45 km/h; sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, oppure di veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione, sempreché la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale; utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali; che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente).
Inoltre, la qualificazione non è prevista quando i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente; non offrono servizi di trasporto; nel caso di un trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
La disposizione chiarisce il significato di trasporto occasionale: viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; invece, con la locuzione di trasporto non incidente sulla sicurezza stradale si esprime che il trasporto è svolto in osservanza delle normative sulla circolazione stradale.
- art. 20 (Formazione periodica) ribadisce l’obbligo di rinnovo della CQC ogni 5 anni, frequentando corsi di formazione, secondo quanto prescritto nell’allegato I, sez. 2 e 4. Terminata la formazione periodica, il MIT conferma al conducente la validità della qualificazione.
- l’art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica) secondo cui i conducenti che hanno in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza ai sensi dell'art. 118-bis CDS, così come i cittadini di un paese terzo alla UE o allo SEE dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia devono seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia.
Sono apportate anche delle modificazioni:
- all’art. 22 (Codice Unionale) è previsto che con DM MIT, di concerto il Ministero del lavoro e delle politiche, sono stabilite le modalità di rilascio della CQC e di apposizione del codice unionale "95". Gli attestati di conducente che non hanno l’indicazione del codice "95" perché rilasciati Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
- all’allegati I (Requisiti minimi per la formazione) e all’allegato II (Requisiti relativi al modello della Comunità Europea di carta di qualificazione del conducente). In particolare, si prevede che vengono aggiornati i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale e periodica in materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica; viene confermata la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche recepite, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi; è inserita la possibilità di fornire in modalità e-learning una parte della formazione iniziale (non è specificato in che misura) e periodica (non più di due ore per ciascuno dei cinque moduli per un totale complessivo di 10 ore), secondo criteri individuati con Decreto MIT;
Inoltre, dopo l’art. 22 del decreto è stato introdotto l’art. 22 bis (Assistenza reciproca degli Stati dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo) in cui si prevede per lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali l’utilizzo della cd. rete elettronica unionale, di cui all'art.10-bis della direttiva 2003/59/CE. L’accesso alla rete è consentito esclusivamente alle Autorità' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.
Infine, è stato modificato anche il CDS, inserendo l’art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida) in materia di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE in merito al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.
L’art. 10 del decreto in commento contiene “Disposizioni transitorie” e prevede che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il MIT aggiorni le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso e per la connessione con la rete della UE delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.
il decreto legislativo è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Decreto legislativo 10.06.2020, n. 50.pdf|Visualizza dettagli
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Il provvedimento (GU n. 147 del 11.06.2020) dà attuazione alle disposizioni contenute nel DL 19/2020 e nel DL 33/2020 ed ha efficacia dal 15 giugno 2020 (in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020) fino 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure contenute nel decreto medesimo.
Il DPCM interviene nuovamente sulla disciplina degli ingressi in Italia e su alcune tipologia di trasporti.
Misure urgenti di contenimento del contagio (art.1, comma 1)
Si prevede che i Presidenti delle Regioni possono continuare ad effettuare la programmazione dei servizi di TPL di linea e non, con riduzioni o soppressione di alcuni servizi, sempreché siano assicurati i servizi minimi essenziali; questi ultimi, dovranno, comunque, essere modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Con provvedimento ministeriale, per le medesime finalità di contenimento dell’epidemia, si potrà disporre riduzioni e sospensioni dei servizi di trasporto, anche internazionali, imponendo specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori.
Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4)
La disposizione conferma e proroga nel tempo le disposizioni in precedenza adottate per regolamentare gli accessi delle persone sul territorio nazionale, da ultimo, dal DPCM 17.05.2020, con una modifica che si limita ad accorpare in un termine unico complessivo di 120 ore la franchigia per gli spostamenti di lavoro all’estero di personale di imprese italiane, in precedenza articolata in un termine ordinario di 72 ore, con possibile proroga di ulteriori 48 ore.
In particolare, ferme restando le indicazioni dell’art.1, commi 4 e 5 del D.L. 33/2020 (spostamenti da e per l’estero sono liberi e possono essere limitati solo con DPCM adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori) e dell’ art. 6 del Decreto in commento (spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino, salvo specifiche deroghe; vedi oltre), si conferma che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, è tenuto ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi, in modo chiaro e dettagliato per consentire le specifiche verifiche da parte dei vettori (motivi del viaggio; indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto privato che sarà utilizzato per raggiungerlo; recapito telefonico in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario). I vettori e gli armatori, prima dell’imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri, a misurare la temperatura, vietando l’imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. Inoltre, sono chiamati a mettere in atto tutte le misure organizzative che in conformità alle indicazioni del “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM) nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM) assicurano in tutti i momenti del viaggio il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale, con contestuale indicazione delle situazioni in cui gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.
Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.
Le persone fisiche che entrano in Italia con i propri mezzi di trasporto, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, sempre fermo restando il rispetto delle indicazioni recate dall’art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 33/2020 (spostamenti da e per l’estero sono liberi e possono essere limitati solo con DPCM adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori) e dall’art. 6 del decreto (spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino, salvo specifiche deroghe; vedi oltre), anche se asintomatiche, sono parimenti tenute a dare comunicazione del loro ingresso all’Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all’emergenza.
Vengono, inoltre, confermate le modalità con cui l’operatore di sanità pubblica, alla luce delle comunicazioni ricevute, debba provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare (contatto telefonico della persona e raccolta di informazioni su zone di soggiorno e percorso di viaggio da lei effettuato nei 14 giorni precedenti; informazione del medico di medicina generale o pediatra da cui la persona è assistita dell’avvio dell’isolamento fiduciario; certificare l’assenza dal lavoro, rilascio di una dichiarazione all’INPS, al datore di lavoro, e al medico “di famiglia” o pediatra di una dichiarazione che attesti che per motivi di sanità pubblica la persona è stata posta in quarantena precauzionale specificandone la data di inizio e fine; accertamento dell’assenza di sintomi da parte della persona e degli eventuali conviventi; informazione della persona sui sintomi, la contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da adottare per proteggere i conviventi.
Le disposizioni e le limitazioni sopra esposte non trovano applicazione per:
1) gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
2) il personale viaggiante delle imprese;
3) i cittadini e i residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
4) il personale sanitario
5) i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6) il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
7) i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
8) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;
9) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento di obblighi internazionali.
Transiti e soggiorni di breve durata (art. 5)
Si conferma e proroga nel tempo, quanto, già, previsto sul tema dal DPCM 17 maggio scorso, anche in questo caso, con la sola modifica dell’accorpamento dei termini delle franchigie temporali ordinarie e delle possibili proroghe, in precedenza previste.
In particolare, in deroga all’obbligo di isolamento fiduciario previsto dall'articolo 4, si prevede che le persone in ingresso in Italia, per motivi di lavoro, necessità, o salute, con mezzi di trasporto di linea, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, hanno una franchigia complessiva di 120 ore di tempo per soggiornare nel territorio nazionale e sono tenute a fornire al vettore o armatore, con cui effettuano lo spostamento verso il nostro Paese, una dichiarazione di autocertificazione, dove vengono specificati i motivi del viaggio (motivi di lavoro, necessità, salute) e la durata della permanenza; l’indirizzo del luogo di soggiorno in Italia (in caso di più luoghi, vanno indicati tutti) e il mezzo privato con cui lo si raggiunge; recapito telefonico per essere contattato.
Contestualmente alla compilazione della dichiarazione, chi entra in Italia assume l’obbligo di lasciare il nostro Paese al termine del periodo di permanenza dichiarato (non eccedente la durata complessiva di 120 ore), superato tale termine, di iniziare il periodo di auto isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo, nonché, in caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19, di avvertire l’Autorità sanitaria, attraverso gli opportuni numeri per l’emergenza sottoponendosi alle relative determinazioni.
In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche, devono comunque comunicare il loro ingresso all’Azienda sanitaria territorialmente competente.
Analogamente, in caso di ingresso in Italia, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, con mezzo di trasporto privato o proprio, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o avendo soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, le persone per poter soggiornare nel territorio nazionale per un periodo massimo di 120 ore, sono tenute a dare tempestiva comunicazione del loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di entrata nel territorio nazionale, rendendo, contestualmente, la medesima dichiarazione di autocertificazione riportata in precedenza, per i casi di trasporto di linea.
In caso di trasporto terrestre che preveda l’attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, e in caso di insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19 a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria. La permanenza massima in caso di transito è di 36 ore. Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.
Con specifico riferimento al trasporto aereo, in caso di viaggio con transito in Italia e destinazione estera, i passeggeri non sono tenuti alla comunicazione alla azienda sanitaria e alla autocertificazione sopra esposte, fermo restando l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi alla ASL competente.
I passeggeri in transito ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia sono comunque tenuti a fornire al vettore una dichiarazione di autocertificazione, che specifichi: motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; la località finale del viaggio; codice identificativo del viaggio e del mezzo di trasporto di linea con cui si raggiunge la meta finale; recapito telefonico per contatti durante la permanenza in Italia. I passeggeri, inoltre, non si devono allontanare, all'interno delle aerostazioni, dalle aree specificamente loro destinate.
In caso di viaggio aereo con destinazione finale in Italia e transito in altro aeroporto italiano, i passeggeri comunicano la propria presenza all’Azienda sanitaria locale competente rispetto alla destinazione finale una volta compiuto lo sbarco (che si considera come il luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea con cui si è fatto ingresso in Italia).
Anche le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per:
1) gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
2) il personale viaggiante delle imprese;
3) i cittadini e i residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
4) il personale sanitario
5) i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6) il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
7) i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
8) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;
9) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.
Ulteriori disposizioni in tema di spostamenti da e verso l’estero (art.6)
Anche questo articolo conferma quanto dal DPCM 17 maggio, estendendo, fino al 30 giugno p.v. il divieto di spostamenti da e verso Paesi diversi da quelli indicati nell'articolo, (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ferma restando la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
In particolare, si prevede che, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. 33/2020, non sono, quindi, soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano;
Come in precedenza riportato, l’articolo conferma che gli adempimenti previsti dall’art. 4 del decreto per gli ingressi in Italia e dall’art. 5 per i transiti e i soggiorni brevi si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori diversi da quelli sopra elencati, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.
Disposizioni in materia di navi da crociera (art. 7)
Viene prorogato nel tempo quanto in precedenza da ultimo disposto dal DPCM 17 Maggio, come integrato con Decreto interministeriale n. 207, in materia di navi da crociera, confermando la sospensione dei servizi e la possibilità per le navi battenti bandiera estera di entrare nei porti nazionali esclusivamente per la sosta inoperosa.
Si prevede la sospensione dei servizi di crociera operati da navi passeggeri italiane.
Per le crociere attualmente in servizio, si conferma che le società di gestione, gli armatori e i comandanti di navi italiane non possono imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già a bordo fino al termine della crociera, con l’obbligo di sbarco di tutti i passeggeri nel porto di destinazione finale, qualora non siano già stati sbarcati nei porti di scalo.
Con riferimento allo sbarco di passeggeri di navi che fanno ingresso in Italia, i passeggeri con domicilio, residenza o dimora abituale in Italia sono tenuti alla tempestiva comunicazione del proprio ingresso in Italia all’azienda sanitaria locale competente e sono sottoposti alla misura cautelare dell’isolamento fiduciario per 14 giorni, dovendo segnalare all’Autorità sanitaria l’eventuale manifestarsi di sintomi collegabili al virus COVID-19.
Per i passeggeri di nazionalità italiana, ma con residenza estera, si applicano le medesime misure descritte in precedenza, con isolamento presso un indirizzo sul territorio nazionale da loro indicato al momento dello sbarco, oppure con possibilità, in alternativa, di richiesta di trasferimento, a carico dell’armatore, presso destinazioni estere, con trasporto aereo o stradale. I passeggeri di nazionalità estera sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere a spese dell’armatore della nave. I passeggeri di nazionalità italiana possono raggiungere il luogo dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
Quanto riportato per i passeggeri, articolato in base alle diverse nazionalità e residenze individuali, si applica anche all’equipaggio della nave che, a seguito di autorizzazione da parte dell’Autorità sanitaria, può porsi in auto isolamento a bordo della nave.
Salvo disposizioni diverse da parte dell’autorità sanitaria, nel caso sia stato accertato a bordo almeno un caso di contagio Covid-19, per i passeggeri che durante la crociera abbiano avuto contatto stretto con persona contagiata da COVID-19 sono sottoposti a quarantena presso la località da loro indicata sul territorio nazionale. In alternativa, possono richiedere immediato trasferimento con trasporto protetto e dedicato, a spese dell’armatore, presso destinazioni fuori dai confini nazionali.
A tale disciplina è possibile derogare con decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento di obblighi internazionali.
Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art 8)
Si conferma che, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono espletate anche sulla base di quanto previsto dal citato “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM), nonché dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM).
Infine, si prevede come in precedenza che, in relazione ad eventuali nuove esigenze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può, con proprio Decreto integrare o modificare le richiamate Linee guida e, previo accordo con i sottoscrittori, il Protocollo condiviso di regolamentazione del settore trasporto e logistica.
Esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 10)
L’esecuzione dell’adozione delle misure e l’effettiva attuazione delle stesse è demandata al Prefetto competente per territorio che informa il Ministero dell’Interno. Per adempiere a tale compito si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, e ove sia necessario delle forze armate.
Il Dpcm è reperebile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
DPCM 11.06.2020.pdf|Visualizza dettagli
Modified on by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 10.06.2020, prot. n. 300/A/4100/20/115/28, ha reso noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le comunicazioni di alcuni Stati membri alla Commissione UE che hanno deciso di disapplicare alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698, come consentito dal Regolamento medesimo.
La non applicazione delle norme ha vigenza soltanto per i veicoli immatricolati e i documenti per la circolazione rilasciati nello SM che non applica talune disposizioni nel suo territorio e in quello della UE.
Pertanto, l’efficacia delle proroghe ha valenza per i veicoli e i documenti afferenti degli Stati, tra cui l’Italia, che non hanno effettuato alcuna comunicazione. In particolare, i veicoli immatricolati in Italia e i documenti rilasciati in Italia possono fruire delle proroghe previste dal Regolamento suddetto per la circolazione sull’intero territorio UE.
Circolare Ministero Interno 10.06.2020-Paesi_membri_che_non_applicano_deroghe.pdf|Visualizza dettagli
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Nelle more di una comunicazione ufficiale da parte del MIT, Vi informo che il decreto di sospensione dei divieti di circolazione è alla firma della Ministra e riguarderà probabilmente soltanto domenica 14 giugno.
Restano ferme le disposizioni per i trasporti internazionali.
Probabilmente, non dovrebbe esserci un'ulteriore sospensione dei divieti.
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La circolare fa seguito alla circolare del 20 febbraio 2018, con la quale sono state fornite da parte del Ministero dei primi chiarimenti sul DM 18.12.2017 relativo all’utilizzo della PEC per la notifica di verbali di contestazione di violazione delle norme del CDS.
A tal proposito, il Garante per la protezione dei dati personali si è soffermato sulla notifica a mezzo PEC di un verbale a persona titolare di una impresa individuale, regolarmente iscritta al registro delle imprese, qualora il veicolo, con cui la violazione è stata commessa, è intestato alla persona fisica e non all’impresa come persona giuridica. Viene sottolineato come il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato da questi a titolo privato e non nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Alla luce di ciò il Ministero ha fornito specifiche istruzioni operative.
Circolare Ministero Interno 8.06.2020 prot. n. 4027-notifica verbali tramite PEC.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT-DG Sicurezza stradale, con circolare del 1° giugno scorso, ha fornito delucidazioni sull'applicazione della proroga della validità delle autorizzazioni – prevista dall’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 – per i trasporti eccezionali, al fine di garantire omogeneità applicativa e dare certezza a tutti gli operatori della filiera.
La circolare, dapprima, illustra le diverse tipologie autorizzative (inquadramento normativo), poi si sofferma sul coordinamento delle disposizioni normative dell’art. 10 CDS e dell’art. 103, comma 2, del DL suddetto ed infine procede ad una disamina dei “casi particolari” per la validità della proroga del titolo autorizzativo.
1. Inquadramento normativo
La circolare riporta il quadro normativo di settore su cui interviene la normativa di “proroga”.
Nello specifico, vengono illustrate le diverse tipologie autorizzative per la circolazione dei trasporti eccezionali (singola, multipla, periodica) e la possibilità di ottenimento del rinnovo delle stesse (anche con validità scaduta), su richiesta degli interessati, secondo le procedure previste dall’art. 15 del Regolamento del CDS. Gli enti proprietari e/o gestori delle strade devono comunque procedere ad una verifica, prima di poter far eseguire il trasporto, della sussistenza delle “condizioni” di circolazione in relazione ai percorsi da autorizzare ed alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.
La presenza di tali “condizioni” risulta essenziale per il rilascio, il rinnovo o la proroga, poiché sono variabili in funzione di una serie di fattori contingenti, che solo gli enti proprietari e/o gestori delle strade possono conoscere; ciò risulta finalizzato a garantire la sicurezza sia del trasporto eccezionale sia delle infrastrutture stradali attraversate. In tal senso, è necessario un provvedimento espresso che ne legittimi l’effettuazione in un determinato periodo di tempo con precise date di scadenza”.
La circolare, constatando che con il termine generico “autorizzazioni”, l’art.103 sembra ricomprendere anche quelle per i trasporti eccezionali, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la cui validità è estesa per i 90 giorni successivi alla fine emergenza sanitaria (fine ottobre 2020) ha fornito alcuni chiarimenti in merito.
2. Coordinamento dell’applicazione dell’art. 10 CDS e del comma 2, art. 103
La circolare sottolinea l’importanza della proroga della validità del titolo autorizzativo per l’esercizio dei trasporti eccezionali, perché, risponde, da un lato, all'esigenza di superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade – soprattutto di quelli meno strutturati – che possono essere impossibilitati, nell'attuale fase di emergenza sanitaria, al rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma, e dall’altro, di evitare di danneggiare i titolari dell’autorizzazione in scadenza, parzialmente utilizzata a causa del blocco delle attività e della circolazione stradale, e di conseguenza ne consente l’utilizzo oltre il termine di scadenza naturale, anche in considerazione degli oneri economici connessi al rilascio e al danno conseguente al mancato utilizzo.
Gli enti debbono, pertanto, verificare il permanere delle condizioni tecniche e di sicurezza della circolazione dei veicoli che effettuano trasporti eccezionali e procedere al controllo sistematico delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 10 CDS, alle quali si applica la proroga dell’art.103 suddetto. Tuttavia, qualora si manifestino sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo dell’autorizzazione, l’ente procederà alla revoca o sospensione dell’autorizzazione (art.17, comma 4, Regolamento di esecuzione CDS).
Nell’ottica di reciproca collaborazione, i titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga delle autorizzazioni, al fine di consentire agli stessi di concentrare l’attenzione sui titoli sui quali sussiste un concreto interesse all’utilizzo.
I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco. Anche i diritti di istruttoria, dovuti all'ente proprietario e/o gestore, per l’espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione di validità dell’autorizzazione, devono ritenersi assolti.
La circolare precisa, quindi, che per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del comma 2, dell’art. 103, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in scadenza.
3. Condizioni e casi particolari
Tutte le autorizzazioni (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio –31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.
L’estensione della proroga non è applicabile alle autorizzazioni singole e le multiple i cui viaggi erano stati già completamente eseguiti alla data del 30.01.2020. Per tali autorizzazioni, infatti, non può applicarsi la proroga ex lege di cui al comma 2 dell’art. 103, in quanto sono applicabili i termini di cui all'art. 15 del Regolamento CDS.
Le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell’estensione ai sensi dell’art.103 possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell’art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.
Le autorizzazioni periodiche con scadenza in data successiva al 31 luglio 2020, non rientrano tra le autorizzazioni prorogate “ope legis” e possono essere rinnovate normalmente.
Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell’entrata in vigore dell’art. 103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell’emergenza.
Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-eccezionali/trasporti-eccezionali-circolare-su-proroga-validita
Circolare MIT TRASPORTI ECCEZIONALI 01.06.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Si segnala che è pienamente operativa la app Galileo Green Lane, scaricabile dagli app store per cellulari.
Di seguito il press release di oggi della DG MOVE:
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-06-04-galileo-green-lane-app_en
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 22.06.2020, prot. n. 300/A/4420/20/115/28, ha reso noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le comunicazioni alla Commissione Ue di ulteriori Paesi che hanno deciso di disapplicare alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698, come consentito dal Regolamento medesimo (in allegato i Paesi che non applicano il Regolamento e le comunicazioni).
La non applicazione delle norme ha vigenza soltanto per i veicoli immatricolati e i documenti per la circolazione rilasciati nello SM che non applica talune disposizioni e quindi nel suo territorio e in quello della UE.
Pertanto, l’efficacia delle proroghe ha valenza per i veicoli e i documenti afferenti degli Stati, tra cui l’Italia, che non hanno effettuato alcuna comunicazione. In particolare, i veicoli immatricolati in Italia e i documenti rilasciati in Italia possono fruire delle proroghe previste dal Regolamento suddetto per la circolazione sull’intero territorio UE.
Circolare Ministero Interno 22.06.2020-Paesi_membri_che_non_applicano_deroghe.pdf|Visualizza dettagli
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ANAS ha emanato in data odierna una nota che dà attuazione della Direttiva MIT 4051 del 1 giugno 2020, con la quale conferma la proroga delle autorizzazioni fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza dei titoli autorizzativi con scadenza compresa tra 31/01/2020 e 31/07/2020. (art. 103, comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2020 G.U. n. 110 del 29/04/2020).
Si evidenzia che le imprese dovranno inoltrare alle Strutture Territoriali di competenza apposita comunicazione con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di cui all’art. 103, comma 2. Successivamente le Strutture territoriali competenti verificheranno la permanenza delle condizioni di transitabilità delle tratte stradali interessate dalle autorizzazioni in regime di proroga, nonché delle condizioni tecniche e di sicurezza per la circolazione. Tuttavia, qualora si ravvisassero sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo della autorizzazione con la conservazione delle sovrastrutture stradali. con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione,dovranno sospendere o revocare le autorizzazioni (’art. 17, comma 4 del Regolamento di esecuzione CDS).
Nota ANAS 17.06.2020- Estensione dei termini di validità delle autorizzazioni al trasporto eccezionale.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con decreto dell’8 giugno 2020, n. 158, a seguito del contenimento epidemiologico del COVID-19, ha prorogato al 29 ottobre 2020 il termine di validità annuale degli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.
Altresì è stato rinviato il termine di cui all’art. 13, comma 11, lettera c) del decreto MIT 20 settembre 2013, stabilendo che ai fini del computo del termine di 2 anni dalla scadenza della CQC - da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si deve tener conto del periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.
DM MIT 8 giugno 2020, n. 158-CQC.pdf|Visualizza dettagli
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Ad integrazione della precedente comunicazione, si allega il DM sulla sospensione dei divieti di circolazione.
La sospensione riguarderà la giornata di domenica 14 giugno.
I trasporti internazionali continueranno a circolare fino ad ulteriore provvedimento.
Decreto MIT 12.06.2020, n. 244 - sospensione calendario divieti.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a maggio 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-06/costo%20GASOLIO%20MAGGIO%20%202020.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_MAGGIO_2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con circolare della DG Motorizzazione dell’8 giugno scorso, ha fornito un prontuario ad uso degli UMC per il corretto svolgimento dell’attività di rilascio del documento unico (DU), istituito con d.lgs. 98/2017.
La circolare mette in evidenza come le attività di pre-convalida e di controllo successivo dei fascicoli digitali, da parte degli UMC, hanno particolare importanza per l’intero processo di rilascio “informatizzato”. Tale processo, gestito esclusivamente in via telematica, comporta la totale dematerializzazione delle istanze delle documentazioni ad esse collegate.
Circolare MIT_DG MOT 8.06.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con DM 05.06.2020, n. 232, ha previsto la sospensione del divieto di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, per la giornata di domenica 7 giugno 2020.
Resta ferma la sospensione dei divieti, sino a successivo provvedimento, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.
Il DM è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fase-3-prorogata-la-sospensione-del-divieto-circolazione-dei-mezzi-pesanti-nel
DM MIT 05.06.2020-sospensione calendario divieti circolazione.pdf|Visualizza dettagli
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Si segnala che, ad integrazione della precedente comunicazione, con un'ulteriore lettera della Federazione Russa al MIT le misure relative al transito sono pubblicate sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti russo al seguente indirizzo: www.mintrans.ru/activities/281.
M_INFR.GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE(I).0022999.04-06-2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT ha pubblicato, il 20 maggio scorso, le linee guida per disciplinare l'accesso ai servizi (sportello), lo svolgimento delle operazioni tecniche sui veicoli e gli esami della patente. Hanno la loro validità per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso, a meno che non intervengano fattori o circostanze diverse che ne impongano l’integrazione o l’aggiornamento delle stesse.
Si pongono l'obiettivo di tutelare i dipendenti dell'UMC e CPA e di tutta l'utenza, professionale e non, che effettua operazioni sia presso gli Uffici che presso le proprie sedi, e sono finalizzate a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e minimizzare il rischio contagio da COVID-19.
Le linee guida costituiscono attuazione del citato art. 1, comma 1, lettera q) DPCM 17.05.2020, il quale dispone che i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole potevano riprendere le loro attività a decorrere dal 20 maggio 2020; tuttavia, l'esercizio di tali attività deve avvenire “secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Da sottolineare che le linee guida "muovono dal recepimento di tutti i protocolli e le circolari adottate in materia di mitigazione del contagio da Covid-19, ai vari livelli di concertazione e competenza". Nello specifico fanno riferimento a:
1. Circolare 14915 del 29 aprile 2020 della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute recante: “Indicazioni operative relative alle attivitàdel medico
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.”
2. “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data
26/04/2020 dal Governo con le parti sociali;
3. “Protocollo applicativo – Emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19”, sottoscritto dal M.I.T. con le OO.SS. nazionali in data 22/04/2020;
4. “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”prodotto e diffuso da INAIL nel mese di Aprile 2020.
I protocolli e i documenti suddetti, nonché le prescrizioni in essi contenute, costituiscono parte integrante delle presenti linee guida che si pongono l’ulteriore obiettivo di specializzarne l’adozione in ragione delle peculiarità delle funzioni esercitate per esclusiva di legge dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e dai Centri Prova Autoveicoli (CPA).
TRASPORTI_COVID-19-LINEE GUIDA DI ACCESSO UFFICI MIT 20.05.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Si segnala, per Vostra opportuna informazione, la lettera del Vice Ministro dei Trasporti della Federazione Russa pervenuta al MIT sulla disciplinata applicata - da considerarsi restrittiva, anche se tuttavia già programmata - relativa al transito dei vettori stranieri sul territorio russo.
Nota Federazione Russa _transito vettori stranieri 01.06.2020.pdf|Visualizza dettagli
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