Con la circolare del 27.05.2020 del MIT (DG Motorizzazione) e dell’ACI sono state fornite alcune precisazioni a parziale integrazione e modifica della precedente circolare del 30 aprile scorso. Tali integrazioni e modifiche si sono rese necessarie per il prossimo avvio della terza fase di attuazione della graduale riforma del “documento unico” di circolazione.
La circolare tratta diverse tematiche, tra le quali, la radiazione di veicoli esportati entro il 31.12.2019, la nazionalizzazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da altri Paesi UE, la conservazione e distruzione delle documentazioni e delle targhe, le ricevute sostitutive del DU non valido per la circolazione.
La circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MIT www.mit.gov.it e sul sito istituzionale dell’ACI www.aci.it.
Circolare MIT_MOT ACI 27.05.2020, n. 14794.pdf|Visualizza dettagli
Circolare MIT_MOT-ACI del 30.04.20, n. 12168.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, a seguito della circolare del 20 maggio 2020 del Ministro dell’Interno (diffusa agli organi di controllo) fornisce precisazioni in via informale, sollecitato da un nostro chiarimento, relativamente alla documentazione che gli autotrasportatori esteri devono possedere o comunicare in ingresso in Italia.
In particolare, è stato evidenziato che "i conducenti ed ogni altro lavoratore che rientra nella definizione di “personale viaggiante”, impiegati nel settore dell’autotrasporto, prescindendo dalla loro cittadinanza e residenza o dalla sede legale della impresa dalla quale dipendono, fanno ingresso in Italia senza alcuna formalità".
Altresì, il MIT conferma che rimane comunque fermo fino al 2 Giugno 2020 l’obbligo di rendere una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per comprovare la sussistenza delle condizioni che consentono la applicazione di questa deroga per l’ingresso in Italia e cioè per comprovare la condizione di “personale viaggiante.
Circolare M_Interno 20.05.2020 su DPCM 17 MAGGIO 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dei Trasporti, con decreto del 21.05.2020, n. 209 ha disposto la sospensione dei divieti di circolari per le giornate di domenica 24 e 31 maggio e per la festività del 2 giugno 2020.
Resta ferma la sospensione del calendario per i trasporti internazionali sino a successivo provvedimento.
DM MIT 21.05.2020, N. 209 - sospensione calendario divieti circolazione.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 15350/117 del 19 maggio scorso, ha fornito chiarimenti relativi all’applicazione del DL 33/2020 e del DPCM 17.05.2020.
Con il DL 33/2020 è stato definito il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Con DPCM 17 maggio 2020, attuativo del DL 19/2020 e del suddetto DL, sono state stabilite diverse prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a numerosi ambiti di applicazione.
Nello specifico, la circolare ha precisato, con riferimento agli spostamenti, ai trasporti e alle attività economiche, che:
- Spostamenti
Gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione, dal 18 maggio 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione, a meno che lo Stato e le Regioni, sulla base di quanto disposto dal DL 19/2020, non adottino misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020).
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020).
Dal 3 giugno 2020 sono possibili gli spostamenti tra regioni diverse che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree.
Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti.
Viene confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura non sono soggetti ad alcuna limitazione.
- Attività economiche e produttive
Si ribadisce che, dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art.1, comma 14, D.L n. 33/2020). È, quindi, previsto un regime di controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia le Regioni sono incaricate di individuare le misure di prevenzione o riduzione del contagio. In assenza di linee guida e protocolli regionali, si applicano quelli nazionali. Inoltre, le Regioni hanno il compito di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art.1, comma 16, D.L n. 33/2020). Si ricorda che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Sanzioni
Si ribadisce che nelle ipotesi di violazione dei DL suddetti e dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’art. 650 c.p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), queste sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del DL 19/2020.
Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta, richiamando il comma 3 dell’art. 4, del D.L. n.19/2020, si stabilisce che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità disponenti.
Per i casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore, ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.
Resta confermata la possibilità per i Prefetti, per l’esecuzione delle misure anti Covid-19, di avvalersi delle Forze di polizia, eventualmente con il concorso del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Per la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, gli stessi Prefetti potranno avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nelle articolazioni territoriali, e del comando Carabinieri per la tutela del lavoro nonché del personale dei corpi di Polizia locale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e delle Forze armate.
Infine, la circolare si sofferma anche sul DPCM 17 maggio 2020.
Di rilievo è quanto riportato relativamente all’art. 3 che conferma le disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile scorso in materia di misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. In particolare, ribadisce l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Va, poi, evidenziato che la circolare nel far riferimento agli artt. 4, 5 e 6 del DPCM del 17 maggio (ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata, spostamenti da e per l’estero), si sofferma sul comma 9, dell’art. 4 che amplia, rispetto alla previgente disciplina, il novero dei soggetti per i quali non trovano applicazione le disposizioni concernenti gli obblighi a carico di coloro che intendono fare ingresso nel nostro territorio, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre. Stessa esenzione è prevista dall’art. 5, comma 10, concernente i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia.
Infine, importante è l’art. 8 che contiene misure di contenimento della diffusione del virus da osservare nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea, terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e delle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”.
Si ritiene, poi, opportuno segnalare che è stata prevista una rimodulazione, con effetti fino al 2 giugno 2020, dei servizi di trasporto aereo, ferroviario, automobilistico nonché da e per le regioni Sicilia e Sardegna.
Circolare M_Interno 19.05.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il provvedimento (GU n. 126 del 17.05.2020) che dà attuazione alle disposizioni contenute nel DL 19/2020 e nel DL 33/2020 e fa efficacia dal 18 maggio (sostituendo il DPCM 26.04.2020) fino al 14 giugno 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure contenute nel decreto medesimo.
Introduce alcune importanti modifiche alla disciplina degli ingressi in Italia e di alcuni trasporti.
Nello specifico, l’art. 4, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, commi 4 e 5, del D.L. 33/2020 (fino al 2 giugno spostamenti possibili da e verso l’estero per motivi di lavoro, necessità, salute, spostamenti liberi per Vaticano e San Marino) e dall’ art. 6 del Decreto in commento (dal 3 giugno: spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, oltre che Vaticano e San Marino salvo specifiche deroghe; dal 3 a 15 giugno spostamenti verso e da altri Paesi esteri solo per motivi di lavoro, necessità e salute, comunque possibili i rientri a domicilio, residenza, abitazione), conferma che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale è tenuto ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi, in modo chiaro e dettagliato, per consentire le verifiche da parte dei vettori:
1) i motivi del viaggio, nel rispetto di quanto previsto, a riguardo dai citati art. 1, commi 4 e 5 del DL 33/2020 e art. 6 del Decreto in commento;
2) l’indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il previsto periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto privato che sarà utilizzato per raggiungerlo;
3) il recapito telefonico, anche mobile, in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario.
I vettori e gli armatori, prima dell’imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri sopra indicata, provvedendo alla misurazione della temperatura dei passeggeri, vietandone l’imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. I vettori e gli armatori sono tenuti ad adottare le misure organizzative che in conformità alle indicazioni del “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM) nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM) assicurano in tutti i momenti del viaggio il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale, con contestuale indicazione delle situazioni in cui gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.
Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all'atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.
Qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea non sia possibile raggiungere il luogo indicato al momento della partenza come sede dell’isolamento fiduciario, l’Autorità sanitaria competente informa la Protezione Civile che determina il luogo e le modalità con cui svolgere il periodo di isolamento, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso. Quest’ultime, in caso di insorgenza di sintomi, dovranno tempestivamente darne comunicazione all’Autorità sanitaria.
Le persone fisiche che entrano in Italia con i propri mezzi di trasporto, sempre fermo restando il rispetto delle indicazioni recate dall’art. 1, commi 4 e 5 del DL 33/2020 e dall’art. 6 del Decreto in commento, anche se asintomatiche, sono parimenti tenute a dare comunicazione del loro ingresso all’Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all’emergenza. Qualora non fosse per loro possibile raggiungere il luogo indicato nella comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario, le persone in ingresso sono tenute a comunicarlo all’Azienda sanitaria competente che con la Protezione civile determina il luogo e le modalità di svolgimento del periodo di isolamento fiduciario, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso. Anche in questo caso è previsto l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria dell’eventuale insorgenza di sintomi.
Le persone sottoposte in un luogo individuato dall’Autorità sanitaria al periodo di isolamento fiduciario possono, salvo che nei casi di insorgenza di sintomi, indicare un diverso luogo dove svolgere un nuovo periodo di isolamento, dandone comunicazione all’Autorità sanitaria, integrandola con l’indicazione del tragitto che intendono effettuare per recarvisi.
Vengono, inoltre, confermate le modalità con cui l’operatore di sanità pubblica, alla luce delle comunicazioni ricevute, debba provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare.
Le disposizioni e le limitazioni sopra esposte non trovano applicazione per:
1) gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
2) il personale viaggiante delle imprese (non più soltanto quello delle imprese con sede in Italia-dovrebbe, pertanto venir meno la disciplina specifica in precedenza prevista per gli autisti di mezzi di trasporto di imprese straniere che avevano l'obbligo compilare un modulo di autocertificazione redatto dal MIT);
3) cittadini e i residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
4) il personale sanitario
5) i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6) il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;
7) i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
8) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;
9) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento di obblighi internazionali.
L’art. 5 del DPCM relativo ai soggiorni brevi e transiti prevede che le persone in ingresso nel nostro Paese con mezzi di trasporto di linea, in ragione delle motivazioni indicate dall’art. 1, comma 4, del D.L. 33/2020 (motivi di lavoro, necessità, salute), abbiano 72 ore di tempo per soggiornare nel territorio, prorogabili di ulteriori 48 in caso di necessità, e sono tenute a fornire al vettore o armatore con cui effettuano lo spostamento verso il nostro Paese una dichiarazione di autocertificazione contenente:
1) i motivi del viaggio (motivi di lavoro, necessità, salute) e la durata della permanenza;
2) l’indirizzo del luogo di soggiorno in Italia (in caso di più luoghi, vanno indicati tutti) e il mezzo privato con cui lo si raggiunge;
3) recapito telefonico per essere contattato.
Contestualmente alla compilazione della certificazione, chi entra in Italia assume l’obbligo di lasciare il nostro Paese nelle 72 ore successive all’entrata (più eventuali ulteriori 48) e, superato tale termine, di iniziare il periodo di auto-isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo, nonché, in caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19, di avvertire l’Autorità sanitaria, attraverso gli opportuni numeri per l’emergenza sottoponendosi alle relative determinazioni. In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche, devono comunque comunicare il loro ingresso all’Azienda sanitaria territorialmente competente.
Analogamente, in caso di ingresso in Italia ma esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, con mezzo di trasporto privato o proprio, le persone per poter soggiornare in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48, sono tenute a dare tempestiva comunicazione del loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di entrata nel territorio nazionale, rendendo, contestualmente, la medesima dichiarazione di autocertificazione riportata in precedenza, per i casi di trasporto di linea.
In caso di trasporto terrestre che preveda l’attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, e in caso di insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19 a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria. La permanenza massima in caso di transito è di 24 ore, prorogabili di ulteriori 12. Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.
Con specifico riferimento al trasporto aereo, in caso di viaggio con transito in Italia e destinazione estera, i passeggeri non sono tenuti alla comunicazione alla azienda sanitaria e alla autocertificazione sopra esposte, fermo restando l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi alla ASL competente.
I passeggeri in transito ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia sono comunque tenuti a fornire al vettore una dichiarazione di autocertificazione (motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; la località finale del viaggio; codice identificativo del viaggio e del mezzo di trasporto di linea con cui si raggiunge la meta finale; recapito telefonico per contatti durante la permanenza in Italia). I passeggeri, inoltre, non si devono allontanare, all’interno delle aerostazioni, dalle aree specificamente loro destinate.
In caso di viaggio aereo con destinazione finale in Italia e transito in altro aeroporto italiano, i passeggeri comunicano la propria presenza all’Azienda sanitaria locale competente rispetto alla destinazione finale una volta compiuto lo sbarco (che si considera come il luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea con cui si è fatto ingresso in Italia). Anche in questo caso, sono previste delle esenzioni.
Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.
L’art. 6 del DPCM prevede, in attuazione della possibilità prevista dall’art. 1, comma 4 del D.L. n.33/2020, di adottare tramite DPCM ulteriori disposizioni in tema di spostamenti da e verso l’estero, e dispone che, a decorrere dal 3 giugno p.v., salvo eventuali specifiche ulteriori restrizioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4 del D.L. 33/2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Dal 3 al 15 giugno 2020, restano, invece, vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, le disposizioni esposte in tema di ingressi in Italia e soggiorni brevi (artt. 4 e 5 del DPCM) si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli sopra esposti, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.
L’art. 7 del provvedimento, prevede, ancora, la sospensione dei servizi di crociera operati da navi passeggeri italiane. Elimina il divieto, previsto dal DPCM 26 aprile u.s. per le società di gestione, per gli armatori e per i comandanti di navi battenti bandiera estera impegnate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti nazionali, anche ai fini della sosta inoperosa.
L’art. 8 conferma che, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono espletate anche sulla base di quanto previsto dal citato “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM), nonché dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM).
Si evidenzia, infine, che in relazione ad eventuali nuove esigenze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può, con proprio Decreto integrare o modificare le richiamate Linee guida e, previo accordo con i sottoscrittori, il Protocollo condiviso di regolamentazione del settore trasporto e logistica.
Il DPCM è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
DPCM 17.05.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con decreto del 7 maggio 2020, n. 197, ha previsto un'ulteriore sospensione dei divieti di circolazione per le giornate di domenica 10 e 17 maggio pv.
Restano invariate le disposizioni relative al trasporto internazionale.
Il decreto è reperibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-merci/fase-2-de-micheli-proroga-sospensione-divieto-circolazione-dei
Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla GU.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, ha emanato il Decreto n. 194 del 5 maggio 2020 riguardante aggiornamenti sull’operatività nel settore dei trasporti.
In particolare, si sottolinea che, al fine di contrastare il diffondersi del COVID-19 e per tutelare la salute dell’utenza e dei lavoratori sono garantiti, nel settore aereo, i trasporti minimi essenziali. Tra gli aeroporti in cui devono essere offerti i servizi minimi sono stati aggiunti Bergamo–Orio Al Serio e Milano–Linate che potranno riprendere l’operatività. Dal 5 maggio 2020 sono, quindi, operativi gli aeroporti di: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Linate, Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Ciampino, Fiumicino, Torino e Venezia. A Catania, Palermo e Lampedusa sono consentiti esclusivamente collegamenti per continuità territoriale.
Per il trasporto ferroviario di passeggeri, su tratte di lunga percorrenza, è garantita almeno una coppia di treni per ogni direttrice (all.) e per gli intercity sono previste possibili rimodulazioni sulla base delle ridotte esigenze di mobilità. Non è prevista alcuna limitazione per il servizio di trasporto merci e per quello a carattere emergenziale.
Relativamente ai servizi automobilistici interregionali sono assicurati soltanto quelli minimi essenziali; il vettore, previa comunicazione tempestiva al MIT e all'utenza, potrebbe ridurre il servizio, sempreché non proceda alla sua cessazione.
I trasporti per la Regione Sicilia sono così regolamentati: il trasporto marittimo di viaggiatori è sospeso, mentre continua ad essere assicurato quelle delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. E’ consentito il trasporto di passeggeri sulle navi utilizzate per trasporto merci soltanto per giustificati motivi di saluti. Inoltre, gli spostamenti per i passeggeri da Messina a Villa S. Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono garantiti da 8 corse giornaliere A/R, da effettuarsi tra le ore 6.00 alla 21.00 e sono consentiti soltanto a determinate persone, indicate nell’art. 4, comma 4. Il trasporto aereo di viaggiatori è assicurato, per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, soltanto con voli giornalieri in partenza dagli aeroporti di Catania e Palermo. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.
I servizi di trasporto da e per la Regione Sardegna sono assicurati con le seguenti modalità: è prevista la soppressione del trasporto marittimo di viaggiatori e non delle merci, con preferenza al trasporto non accompagnato. Il trasporto aereo di viaggiatori è garantito da voli dall’aeroporto di Cagliari per improrogabili e dimostrate esigenze, come richiesto dal DPCM 26.04.2020 e sentita l’Autorità sanitaria regionale.
Le disposizioni del decreto sono valide fino al 17 maggio.
Decreto interministeriale 05.05.2020, n. 194.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con circolare MOT 2807 del 30 aprile scorso, ha aggiornato l’elenco delle attività indifferibili da rendersi a partire dalla data del 4 maggio 2020 o successiva, ove espressamente indicata, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione. Tuttavia, i Direttori degli Uffici hanno facoltà di effettuare limitate rimodulazioni delle tempistiche di avvio in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale.
La circolare n. 2394 del 16 aprile 2020 si intende integrata e modificata e le attività indifferibili da rendersi sono di seguito elencate:
1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020);
4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
6. Visite periodiche ATP;
7. Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE, da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
8. Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
9. Trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
10.Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
11.Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
12.Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;
13.Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);
14.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);
15.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);
16.Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).
Tutte le iniziative sopra evidenziate si intendono a carattere provvisorio e riferite alla specifica fase evolutiva dell’emergenza sanitaria in atto.
Circolare MIT - DG MOT 30.04.2020, n. 2807.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute - negli articoli 103 e 104 - del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020)
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.
Pertanto, la nuova circolare dispone che:
- le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i permessi provvisori di guida rilasciati ex art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della Direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Circolare M_Interno 30.04.2020-sospensioni e proroghe.pdf|Visualizza dettagli
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE del 27 maggio 2020, n. L165, il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio scorso, che stabilisce misure specifiche e temporanee per prorogare alcuni termini di validità di certificati, licenze e autorizzazioni e rinviare verifiche e attività formative periodiche in materia di trasporti stradali, in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l’epidemia di Covid-19 .
Il provvedimento si pone l’obiettivo di dare base giuridica al regime di proroghe introdotte dagli Stati membri (SM) nella legislazione del trasporto stradale, in particolare in tema di revisione di veicoli, patenti, CQC, licenze comunitarie, superando quindi il riconoscimento reciproco da parte dei Paesi membri.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta UE e si applica dal 4 giugno 2020; l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 5, si applicano dal 28 maggio 2020.
Settore stradale
Direttiva 2003/59/CE (art.2)
- formazione periodica: i termini relativi a tale attività (che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020) sono prorogati per un periodo di 7 mesi. I CIP restano validi per il medesimo periodo;
- codice armonizzato "95" (allegato I - Direttiva 2006/126/CE): riportato sulle patenti di guida o sulla CQC si considera prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente;
- carta di Qualificazione del Conducente (CQC): con scadenze tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, è prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.
Uno SM, che ritenga che la data del 31.08.2020 non sia sufficiente per completare la formazione periodica, la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle CQC, ha facoltà di presentare una richiesta motivata di autorizzazione alla Commissione - entro il 1° agosto 2020 - per applicare una proroga più lunga rispetto al periodo febbraio/agosto oppure ai 7 mesi. La Commissione, constatato che sono soddisfatte le condizioni, è chiamata ad adottare una decisione che autorizza lo SM ad applicare una proroga di detti termini, pubblicando la decisione sulla GUCE.
Direttiva 2006/126/CE (art. 3)
- patente di guida: la validità delle patenti di guida con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 è prorogata per un periodo di 7 mesi dalla data indicata sulla patente di guida.
Anche in questo caso, se fosse impossibile effettuare per lo SM il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo precedente.
Regolamento (Ue) n. 165/2014 (art. 4)
- revisione periodica dei tachigrafi: la revisione che doveva essere effettuata tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, può essere effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui doveva essere eseguita. È ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo;
- carta di qualificazione del conducente (CQC): qualora il conducente chieda il rinnovo della CQC nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli SM rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta.
Con riguardo alla sostituzione, se il conducente lo richiede nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, la carta sostitutiva sarà rilasciata entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità di rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all’Autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.
E’ concesso agli SM, che non riescano ad effettuare revisioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, di presentare una richiesta motivata di autorizzazione per prolungare il periodo di proroga.
Direttiva 2014/45/UE (art. 5)
- Revisione dei veicoli: i termini relativi ai controlli tecnici dei veicoli che avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 7 mesi. Anche la validità delle carte di circolazione, che scadevano nel periodo suddetto, è prorogata di 7 mesi. È possibile richiedere una proroga più lunga, con gli stessi criteri indicati al punto precedente.
Regolamento (CE) n. 1071/2009 (art. 6)
- Idoneità finanziaria: l’idoneità finanziaria da documentare tra il 1° marzo e il 30 settembre 2020 può essere dimostrata entro il termine fissato dall’Autorità competente che non può essere superiore a 12 mesi. Qualora lo SM constati che entro il 28 maggio 2020 un’impresa di trasporto non soddisfi tale requisito e abbia assegnato un termine per regolarizzarlo, l’autorità può prorogarlo purché tale termine non sia scaduto al 28 maggio 2020; il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.
Regolamento (CE) n. 1072/2009 (art. 7)
- licenze comunitarie e delle copie conformi: la validità di quella con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 è estesa per 6 mesi;
- attestati del conducente: la validità degli attestati, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, è estesa per un periodo di 6 mesi.
Anche in questo caso, vi è la possibilità da parte dello SM di richiedere una proroga più lunga.
Regolamento (CE) n. 1073/2009 (art.8)
- licenze comunitarie e delle copie conformi: tale documentazione, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, è prorogata per 6 mesi;
- domanda di autorizzazione di servizi regolari di trasporto effettuati con autobus: in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la decisione relativa alla domanda di autorizzazione di servizi regolari presentata dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 è adottata dall’Autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
Se il rinnovo delle licenze comunitarie non è possibile anche dopo il 31 agosto 2020, lo SM membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi su indicati
Settore ferroviario
Direttiva (UE) 2016/798 (art. 9)
- certificati di sicurezza unico per le imprese ferroviarie: i termini per il rinnovo di tali certificati che sarebbero scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogati per 6 mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo;
- autorizzazione di sicurezza per il gestore dell’infrastruttura ferroviaria: la validità delle autorizzazioni che sarebbero scadute o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 è estesa di 6 mesi.
Se impossibile il rinnovo, lo SM può chiedere una proroga.
Direttiva 2004/49/CE (art. 10):
- certificati di sicurezza: proroga di 6 mesi per il rinnovo dei certificati che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020;
- autorizzazioni di sicurezza: i termini per il rinnovo delle autorizzazioni per il periodo suddetto sono prorogati per 6 mesi.
Vi è la possibilità per gli SM di chiedere un allungamento temporale della proroga.
Direttiva 2007/59/CE (art. 11)
- licenza dei macchinisti: la validità delle licenze che sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 é prorogata di sei mesi dalla data su di esse indicata;
- controlli periodici relativi all’idoneità del macchinista: i termini relativi a tali controlli periodici che dovevano effettuarsi nell’intervallo di tempo sopra riportato sono prorogati di 6 mesi in ciascun caso.
Anche in questi casi, se lo SM ritiene impraticabile il rinnovo delle licenze o l’effettuazione dei controlli periodici anche dopo il 31 agosto 2020 può richiedere una proroga alla Commissione.
Direttiva 2012/34/UE (art. 12)
- riesame della licenza: i termini relativi all’effettuazione del riesame a intervalli regolari sono prorogati per 6 mesi;
- validità licenze temporanee: sono estese per 6 mesi a partire dalla data di scadenza.
Possibilità di proroga dei termini suddetti su richiesta dello SM.
Direttiva 2012/34/UE (art. 13)
- licenze/capacità finanziaria imprese ferroviarie: qualora un’impresa ferroviaria nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 31 agosto 2020, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell’impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell’impresa ferroviaria nei 6 mesi successivi.
Settore marittimo e acque interne
Direttiva 96/50/CE (art. 14)
- certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna: proroga dei termini di 6 mesi per sottoporsi alle visite mediche di coloro che compiono 65 anni.
Possibilità per lo SM di chiedere un’ulteriore proroga oltre il 31.08.2020
Direttiva (UE) 2016/1629 (art. 15)
- certificati dell’Unione per la navigazione interna: la validità si considera prorogata per un periodo di 6 mesi;
- documentazione rilasciata dagli SM a norma della Direttiva 2006/87/CE: la validità dei documenti si considera prorogata per 6 mesi.
Lo SM che, non riesca ad adempiere entro il 31.08.2020, può richiedere un allungamento del periodo temporale.
Regolamento (CE) n. 725/2004 (art. 16)
- revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali: i termini per l’effettuazione della revisione periodica che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 sono prorogati fino al 30 novembre 2020;
- esercitazione del personale di bordo: in caso di impossibilità di svolgere le esercitazioni nel 2020 entro gli intervalli prescritti, è necessario che dette esercitazioni siano effettuate almeno due volte nel corso del 2020, a distanza di non più di sei mesi l’una dall’altra;.
- addestramento dei soggetti previsti dall’allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del Regolamento suddetto: gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di attività di addestramento che sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.
Previsione di una possibile proroga.
Direttiva 2005/65/CE (art. 17)
- riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti: i termini per l’esecuzione del riesame sono prorogati per un periodo di 6 mesi, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2020;
- addestramento: gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di attività di addestramento che in forza di tale allegato sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di 6 mesi in ciascun caso, ma comunque non oltre il 30 novembre 2020. 27.5.2020.
L’impossibilità di svolgere il riesame o l’addestramento oltre il 31.08.2020, lo SM può fare domanda di proroga alla Commissione.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:165:FULL&from=EN
REGOLAMENTO (UE) 2020_698.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT ci ha fornito una comunicazione pervenuta dell'Ambasciata del Kazakistan che si riferisce ai visti per entrare nel pese da parte degli autotrasportatori con cittadinanza degli Stati membri dell'UE.
Dal 1° giugno, infatti, sarà necessario il visto KZ e non vi sarà alcuna ulteriore estensione alla sospensione del regime di esenzione dal visto.
Le richieste di visto dovrebbero essere elaborate entro 5 giorni.
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E’ stato pubblicato, sulla GU n. 125 del 16.05.2020, il DL 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che si applicano dal 18 maggio al 31 luglio, fatti salvi i termini previsti nel comma 1.
Nello specifico, è disposto che a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Tuttavia, potrebbero essere reintrodotte, anche solo con riferimento a specifiche aree del territorio qualora fossero interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Si prevede che fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Invece, dal 3 giugno 2020, sono consentiti gli spostamenti fra regioni (anche in questo caso, sono possibili delle limitazioni con provvedimenti adottati sulla dell’art. 2 del DL 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, particolarmente interessate al rischio epidemiologico).
Inoltre, fin al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del DL 19/2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
Si evidenzia che è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee- guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli nazionali; in assenza di quelli regionali si applicano quelli nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate con provvedimenti ai sensi dell’art. 2 del DL 19/2020 o del comma 16 del provvedimento in esame.
La mancata osservanza dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. In relazione a tale situazione, possono introdurre misure derogatorie (ampliative o restrittive), rispetto a quelle nazionali. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico.
Le violazioni del DL, a meno che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (art. 4, comma 1, del DL 1/2020). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Il provvedimento è entrato in vigore dal giorno della sua pubblicazione in GU (16.05.2020).
ll DL è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false
DL 16.05.2020, n. 33.pdf|Visualizza dettagli
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L'evento 8° Dissemination workshop sul framework dell’ERA per la gestione del rischio nel trasporto terrestre di merci pericolose, a causa del perdurare dell’emergenza COVID-19, programmato per il 16 giugno 2020, è spostato, salvo evoluzioni negative dell’epidemia in corso, al 20 ottobre 2020 sempre presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli.
Si invitano le associazioni a dare diffusione ai propri associati, cercando di comunicare all’indirizzo di posta [email protected], non appena attivo, una stima del numero dei possibili partecipanti.
Con successiva comunicazione, si procederà a rendere noto il programma della giornata e le modalità di registrazione.
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La Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di linee guida e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri e le imprese europee a revocare gradualmente le restrizioni di "viaggio".
Nello specifico, per il settore dei trasporti, sono stati pubblicati tre documenti:
1. Una comunicazione per ripristinare la libera circolazione e abolire le restrizioni alle frontiere interne dell’UE in modo graduale e coordinato. La comunicazione indica agli Stati membri le modalità (Joint European Roadmap) per procedere all'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e al controllo delle frontiere interne. Inoltre, si prevede che la Commissione continuerà ad analizzare la proporzionalità delle misure adottate dagli Stati membri per far fronte all'emergenza per quanto riguarda le frontiere interne ed esterne e le restrizioni ai viaggi, chiedendo la revoca di misure qualora siano ritenute sproporzionate. A supporto dell’iniziativa, la Commissione medesima ha promosso l’uso dell’apposita app per monitorare la situazione ai confini tramite il sistema Galileo.
2. Una comunicazione sulle linee guida per il ripristino graduale dei trasporti, garantendo nel contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale. Il testo indica una serie di principi generali. Tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere progressivamente riattivate in via prioritaria, fatto salvo l’effettivo impiego di misure proporzionate ed efficaci per proteggere la salute dei lavoratori dei trasporti e dei passeggeri. In tal senso, potrebbero essere poste in essere misure che limitino le operazioni di trasporto, nonché le misure di protezione e prevenzione connesse alla salute, anche se dovrebbero rimanere limitate, nella loro portata e durata, ovvero fino a quando è necessario per proteggere la salute pubblica.
E’ prevista la salvaguardia del trasporto di merci per garantire che le catene di approvvigionamento siano funzionali. Sulla protezione dei lavoratori e dei passeggeri, in particolare, si richiede che siano prese misure ragionevoli per limitare i contatti tra lavoratori dei trasporti e passeggeri, nonché tra passeggeri (il distanziamento tra passeggeri dovrebbero essere applicate finché la situazione sanitaria lo richiede). La Commissione europea, inoltre, sollecita gli Stati membri, ove possibile, a ridurre la densità dei passeggeri nei mezzi di trasporto collettivi e nelle aree di attesa; i passeggeri dovranno indossare maschere facciali, in particolare dove le misure di distanziamento fisico non possono essere osservate. Sui settori specifici, l’ECDC e le autorità competenti (p.e. EASA) presenteranno nelle prossime settimane gli orientamenti tecnici e operativi per facilitare un approccio coordinato e assistere le autorità nazionali, le imprese e gli operatori.
3. Una raccomandazione per rendere i voucher di viaggio un’alternativa al rimborso in contanti per i consumatori. I voucher devono essere protetti dall'insolvenza dell’emittente, con un periodo di validità minimo di 12 mesi, e devono essere rimborsabili entro un anno, se non riscattati. Questi devono anche fornire ai passeggeri una flessibilità sufficiente, consentendo ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle stesse condizioni di servizio, oltre a poter essere trasferibili a un altro viaggiatore.
La reperibilità della documentazione suddetta, potrete richiederla a [email protected]
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce ad aprile 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-05/costo%20GASOLIO%20APRILE%20%202020.pdf
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il MIT, con una nota del 10 maggio scorso, ha reso noto un aggiornamento relativo alle sospensioni e proroghe sulla base degli artt. 92, 103 e 104 del DL 18/2020, convervitito in legge 27/2020.
Tali nota contiene informazioni relative alla proroga della validità dei documenti (patente di guida e patente nautica) e dei permessi di soggiorno per i cittadini extra-UE; al differimento dei termini per l’effettuazione delle operazioni tecniche (revisione ex art. 80 C.d.S., barrato rosa, sostituzione serbatoi gpl); alla sospensione dei termini amministrativi di tutti procedimenti ad istanza di parte o d’ufficio (richiesta patente di guida, CQC, CAP, CFP ADR per esame, revisione patente, CQC, ecc.); alla proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione (estratto carta di circolazione, carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.S., fogli di via art. 99 C.d.S., carte di circolazione e targhe EE, autorizzazione per la circolazione di prova, veicoli alimentati a metano (CNG), prove periodiche cisterne (3 o 6 anni), verifiche periodiche veicoli ATP, CQC, CAP, patenti CE – compimento 65 anni, patenti D1-D1E-D-DE – compimento 60 anni, attestato ex art. 115/2°/a) C.d.S. per guida autotreni/autoarticolati over 65, attestato ex art. 115/2°/b) C.d.S. per guida autobus/autosnodati over 60, Certificati medici ex art. 119 C.d.S., CFP ADR, ecc.).
Decreto Dirigenziale MIT Propoghe-info all'utenza 10.05.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute - negli articoli 103 e 104 - del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020)
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.
Pertanto, la nuova circolare dispone che:
- le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i permessi provvisori di guida rilasciati ex art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della Direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Circolare M_Interno 30.04.2020-sospensioni e proroghe.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute - negli articoli 103 e 104 - del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020)
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.
Pertanto, la nuova circolare dispone che:
- le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i permessi provvisori di guida rilasciati ex art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della Direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Circolare M_Interno 30.04.2020-sospensioni e proroghe.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che il MIT ha predisposto un nuovo modello di autocertificazione da compilare da parte dei conducenti delle imprese non aventi sede legale in Italia e la relativa traduzione in lingua inglese.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
4 MAG MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI EDITABILE.pdf|Visualizza dettagli
unofficial courtesy translation into English (6).doc|Visualizza dettagli
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