Il MIT, con circolare MOT 2807 del 30 aprile scorso, ha aggiornato l’elenco delle attività indifferibili da rendersi a partire dalla data del 4 maggio 2020 o successiva, ove espressamente indicata, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione. Tuttavia, i Direttori degli Uffici hanno facoltà di effettuare limitate rimodulazioni delle tempistiche di avvio in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale.
La circolare n. 2394 del 16 aprile 2020 si intende integrata e modificata e le attività indifferibili da rendersi sono di seguito elencate:
1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020);
4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
6. Visite periodiche ATP;
7. Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE, da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
8. Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
9. Trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
10.Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
11.Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
12.Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;
13.Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);
14.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);
15.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);
16.Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).
Tutte le iniziative sopra evidenziate si intendono a carattere provvisorio e riferite alla specifica fase evolutiva dell’emergenza sanitaria in atto.
Circolare MIT - DG MOT 30.04.2020, n. 2807.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT ci ha fornito una comunicazione pervenuta dell'Ambasciata del Kazakistan che si riferisce ai visti per entrare nel pese da parte degli autotrasportatori con cittadinanza degli Stati membri dell'UE.
Dal 1° giugno, infatti, sarà necessario il visto KZ e non vi sarà alcuna ulteriore estensione alla sospensione del regime di esenzione dal visto.
Le richieste di visto dovrebbero essere elaborate entro 5 giorni.
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Il MIT, a seguito della circolare del 20 maggio 2020 del Ministro dell’Interno (diffusa agli organi di controllo) fornisce precisazioni in via informale, sollecitato da un nostro chiarimento, relativamente alla documentazione che gli autotrasportatori esteri devono possedere o comunicare in ingresso in Italia.
In particolare, è stato evidenziato che "i conducenti ed ogni altro lavoratore che rientra nella definizione di “personale viaggiante”, impiegati nel settore dell’autotrasporto, prescindendo dalla loro cittadinanza e residenza o dalla sede legale della impresa dalla quale dipendono, fanno ingresso in Italia senza alcuna formalità".
Altresì, il MIT conferma che rimane comunque fermo fino al 2 Giugno 2020 l’obbligo di rendere una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per comprovare la sussistenza delle condizioni che consentono la applicazione di questa deroga per l’ingresso in Italia e cioè per comprovare la condizione di “personale viaggiante.
Circolare M_Interno 20.05.2020 su DPCM 17 MAGGIO 2020.pdf|Visualizza dettagli
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il MIT, con una nota del 10 maggio scorso, ha reso noto un aggiornamento relativo alle sospensioni e proroghe sulla base degli artt. 92, 103 e 104 del DL 18/2020, convervitito in legge 27/2020.
Tali nota contiene informazioni relative alla proroga della validità dei documenti (patente di guida e patente nautica) e dei permessi di soggiorno per i cittadini extra-UE; al differimento dei termini per l’effettuazione delle operazioni tecniche (revisione ex art. 80 C.d.S., barrato rosa, sostituzione serbatoi gpl); alla sospensione dei termini amministrativi di tutti procedimenti ad istanza di parte o d’ufficio (richiesta patente di guida, CQC, CAP, CFP ADR per esame, revisione patente, CQC, ecc.); alla proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione (estratto carta di circolazione, carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.S., fogli di via art. 99 C.d.S., carte di circolazione e targhe EE, autorizzazione per la circolazione di prova, veicoli alimentati a metano (CNG), prove periodiche cisterne (3 o 6 anni), verifiche periodiche veicoli ATP, CQC, CAP, patenti CE – compimento 65 anni, patenti D1-D1E-D-DE – compimento 60 anni, attestato ex art. 115/2°/a) C.d.S. per guida autotreni/autoarticolati over 65, attestato ex art. 115/2°/b) C.d.S. per guida autobus/autosnodati over 60, Certificati medici ex art. 119 C.d.S., CFP ADR, ecc.).
Decreto Dirigenziale MIT Propoghe-info all'utenza 10.05.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute - negli articoli 103 e 104 - del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020)
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.
Pertanto, la nuova circolare dispone che:
- le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i permessi provvisori di guida rilasciati ex art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della Direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Circolare M_Interno 30.04.2020-sospensioni e proroghe.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute - negli articoli 103 e 104 - del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020)
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.
Pertanto, la nuova circolare dispone che:
- le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i permessi provvisori di guida rilasciati ex art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della Direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Circolare M_Interno 30.04.2020-sospensioni e proroghe.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute - negli articoli 103 e 104 - del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020)
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.
Pertanto, la nuova circolare dispone che:
- le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i permessi provvisori di guida rilasciati ex art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della Direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Circolare M_Interno 30.04.2020-sospensioni e proroghe.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che il MIT ha predisposto un nuovo modello di autocertificazione da compilare da parte dei conducenti delle imprese non aventi sede legale in Italia e la relativa traduzione in lingua inglese.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
4 MAG MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI EDITABILE.pdf|Visualizza dettagli
unofficial courtesy translation into English (6).doc|Visualizza dettagli
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Il MIT, con decreto del 7 maggio 2020, n. 197, ha previsto un'ulteriore sospensione dei divieti di circolazione per le giornate di domenica 10 e 17 maggio pv.
Restano invariate le disposizioni relative al trasporto internazionale.
Il decreto è reperibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-merci/fase-2-de-micheli-proroga-sospensione-divieto-circolazione-dei
Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla GU.
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce ad aprile 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-05/costo%20GASOLIO%20APRILE%20%202020.pdf
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