Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce ad aprile 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-05/costo%20GASOLIO%20APRILE%20%202020.pdf
|
il MIT, con una nota del 10 maggio scorso, ha reso noto un aggiornamento relativo alle sospensioni e proroghe sulla base degli artt. 92, 103 e 104 del DL 18/2020, convervitito in legge 27/2020.
Tali nota contiene informazioni relative alla proroga della validità dei documenti (patente di guida e patente nautica) e dei permessi di soggiorno per i cittadini extra-UE; al differimento dei termini per l’effettuazione delle operazioni tecniche (revisione ex art. 80 C.d.S., barrato rosa, sostituzione serbatoi gpl); alla sospensione dei termini amministrativi di tutti procedimenti ad istanza di parte o d’ufficio (richiesta patente di guida, CQC, CAP, CFP ADR per esame, revisione patente, CQC, ecc.); alla proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione (estratto carta di circolazione, carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.S., fogli di via art. 99 C.d.S., carte di circolazione e targhe EE, autorizzazione per la circolazione di prova, veicoli alimentati a metano (CNG), prove periodiche cisterne (3 o 6 anni), verifiche periodiche veicoli ATP, CQC, CAP, patenti CE – compimento 65 anni, patenti D1-D1E-D-DE – compimento 60 anni, attestato ex art. 115/2°/a) C.d.S. per guida autotreni/autoarticolati over 65, attestato ex art. 115/2°/b) C.d.S. per guida autobus/autosnodati over 60, Certificati medici ex art. 119 C.d.S., CFP ADR, ecc.).
Decreto Dirigenziale MIT Propoghe-info all'utenza 10.05.2020.pdf|Visualizza dettagli
|
Il MIT, con decreto del 7 maggio 2020, n. 197, ha previsto un'ulteriore sospensione dei divieti di circolazione per le giornate di domenica 10 e 17 maggio pv.
Restano invariate le disposizioni relative al trasporto internazionale.
Il decreto è reperibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-merci/fase-2-de-micheli-proroga-sospensione-divieto-circolazione-dei
Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla GU.
Modified on May 7 2020 by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
|
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, ha emanato il Decreto n. 194 del 5 maggio 2020 riguardante aggiornamenti sull’operatività nel settore dei trasporti.
In particolare, si sottolinea che, al fine di contrastare il diffondersi del COVID-19 e per tutelare la salute dell’utenza e dei lavoratori sono garantiti, nel settore aereo, i trasporti minimi essenziali. Tra gli aeroporti in cui devono essere offerti i servizi minimi sono stati aggiunti Bergamo–Orio Al Serio e Milano–Linate che potranno riprendere l’operatività. Dal 5 maggio 2020 sono, quindi, operativi gli aeroporti di: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Linate, Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Ciampino, Fiumicino, Torino e Venezia. A Catania, Palermo e Lampedusa sono consentiti esclusivamente collegamenti per continuità territoriale.
Per il trasporto ferroviario di passeggeri, su tratte di lunga percorrenza, è garantita almeno una coppia di treni per ogni direttrice (all.) e per gli intercity sono previste possibili rimodulazioni sulla base delle ridotte esigenze di mobilità. Non è prevista alcuna limitazione per il servizio di trasporto merci e per quello a carattere emergenziale.
Relativamente ai servizi automobilistici interregionali sono assicurati soltanto quelli minimi essenziali; il vettore, previa comunicazione tempestiva al MIT e all'utenza, potrebbe ridurre il servizio, sempreché non proceda alla sua cessazione.
I trasporti per la Regione Sicilia sono così regolamentati: il trasporto marittimo di viaggiatori è sospeso, mentre continua ad essere assicurato quelle delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. E’ consentito il trasporto di passeggeri sulle navi utilizzate per trasporto merci soltanto per giustificati motivi di saluti. Inoltre, gli spostamenti per i passeggeri da Messina a Villa S. Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono garantiti da 8 corse giornaliere A/R, da effettuarsi tra le ore 6.00 alla 21.00 e sono consentiti soltanto a determinate persone, indicate nell’art. 4, comma 4. Il trasporto aereo di viaggiatori è assicurato, per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, soltanto con voli giornalieri in partenza dagli aeroporti di Catania e Palermo. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.
I servizi di trasporto da e per la Regione Sardegna sono assicurati con le seguenti modalità: è prevista la soppressione del trasporto marittimo di viaggiatori e non delle merci, con preferenza al trasporto non accompagnato. Il trasporto aereo di viaggiatori è garantito da voli dall’aeroporto di Cagliari per improrogabili e dimostrate esigenze, come richiesto dal DPCM 26.04.2020 e sentita l’Autorità sanitaria regionale.
Le disposizioni del decreto sono valide fino al 17 maggio.
Decreto interministeriale 05.05.2020, n. 194.pdf|Visualizza dettagli
|
Il MIT, con circolare MOT 2807 del 30 aprile scorso, ha aggiornato l’elenco delle attività indifferibili da rendersi a partire dalla data del 4 maggio 2020 o successiva, ove espressamente indicata, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione. Tuttavia, i Direttori degli Uffici hanno facoltà di effettuare limitate rimodulazioni delle tempistiche di avvio in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale.
La circolare n. 2394 del 16 aprile 2020 si intende integrata e modificata e le attività indifferibili da rendersi sono di seguito elencate:
1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020);
4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
6. Visite periodiche ATP;
7. Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE, da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
8. Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
9. Trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
10.Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
11.Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
12.Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;
13.Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);
14.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);
15.Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);
16.Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).
Tutte le iniziative sopra evidenziate si intendono a carattere provvisorio e riferite alla specifica fase evolutiva dell’emergenza sanitaria in atto.
Circolare MIT - DG MOT 30.04.2020, n. 2807.pdf|Visualizza dettagli
|
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute - negli articoli 103 e 104 - del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020)
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.
Pertanto, la nuova circolare dispone che:
- le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i permessi provvisori di guida rilasciati ex art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della Direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Circolare M_Interno 30.04.2020-sospensioni e proroghe.pdf|Visualizza dettagli
|
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute - negli articoli 103 e 104 - del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020)
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.
Pertanto, la nuova circolare dispone che:
- le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i permessi provvisori di guida rilasciati ex art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della Direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Circolare M_Interno 30.04.2020-sospensioni e proroghe.pdf|Visualizza dettagli
|
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 30 aprile scorso, ha ridefinito le proroghe e sospensioni, già indicate nella circolare del 23.04.2020, a seguito di modifiche intervenute - negli articoli 103 e 104 - del DL 18/2020 nella sua conversione in Legge (L. 24.04.2020)
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9487 del 23 marzo 2020.
Pertanto, la nuova circolare dispone che:
- le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
- le CQC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- i permessi provvisori di guida rilasciati ex art. 59 della legge 120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della Direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
Circolare M_Interno 30.04.2020-sospensioni e proroghe.pdf|Visualizza dettagli
|
Si informa che il MIT ha predisposto un nuovo modello di autocertificazione da compilare da parte dei conducenti delle imprese non aventi sede legale in Italia e la relativa traduzione in lingua inglese.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
4 MAG MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI EDITABILE.pdf|Visualizza dettagli
unofficial courtesy translation into English (6).doc|Visualizza dettagli
|