Il Ministero dell’Interno, con circolare del 27 marzo scorso, ha chiarito che i comportamenti previsti dall'art. 4, del DL 19/2020 sono puniti con sanzioni amministrative a partire dal 26.03 e quindi non è più applicabile all'art. 650 cod. pen. o qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie. L'attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole dell'art. 202 CDS.
Pertanto, il Ministero specifica che:
1. Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta
Se la violazione prevista dal DL è effettuata senza l'utilizzo di veicolo (per es., il pedone che circola sulla strada della persona, la persona che si trovi senza giustificato motivo all'interno della stazione ferroviaria, o il soggetto che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso da quello definito dall'articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista che va da euro 400,00 a 3.000,00 euro ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a 400,00 euro. Inoltre, si applicano le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% (art. 202, comma 1, CDS) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (il prolungamento del termine di 5 giorni a 30 giorni è stato introdotto dall'art.108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020).
2. Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli
Se la violazione delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria sono commesse con l’utilizzo del veicolo le somme da pagare sono maggiorate di un 1/3. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell'illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. Tale norma deve essere applicata prevedendo l'aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in questo caso si applica il pagamento con riduzione del 30%, qualora il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.
3. Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL
Gli illeciti possono essere accertati dai soggetti previsti dall'art. 13 della L. 689/1981, compresi quelli relativi alla violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali. Il provvedimento individua anche i soggetti hanno la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie e quindi anche a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene: 1. al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM (art. 2 del DL); 2. al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali (art. 3 del DL), ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di un DPCM che regolamenti la situazione d'emergenza.
Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.
Tuttavia, in questa fase emergenziale, il procedimento di irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020, salvo proroghe, e anche il termine per presentare scritti difensivi.
Resta ferma l'attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti e la relativa redazione e consegna al trasgressore del verbale di contestazione, a meno che non sia stata possibile effettuare la contestazione immediata.
4. Modalità di pagamento
Il pagamento delle sanzioni può avvenire alternativamente:
- presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico (anche al momento della contestazione dell’illecito);
- a mezzo di versamento in conto corrente postale;
- se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.
Quando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento indicate da quegli enti.
Si precisa che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile, salvo proroghe.
Il trasgressore che lo desidera può comunque procedere al pagamento della sanzione durante tale periodo.
5. Sanzioni accessorie a carico di esercizi commerciali e attività lavorative
Si sottolinea che tale circolare non disciplina le sanzione descritti nel DL a carico di esercizi commerciali e attività lavorative né il declassamento a violazione amministrativa dei fatti costituenti reato fino alla data del 25 marzo scorso (rinvio a specifiche direttive).
Circolare Ministero Interno del 27.03.20-procedure applicazioni sanzioni illeciti su strada.pdf|Visualizza dettagli
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Sulla GU n. 80 del 26 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto MIT 16 marzo che stabilisce le modalità operative per accedere agli incentivi del Ferrobonus per gli anni 2020-2021. Infatti, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 111, L. 27.12.2019, n. 160) e di Bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021.
Le domande di accesso ai contributi riguardano il trasporto ferroviario intermodale o trasbordato (Regolamento 125/2017) e devono essere presentate dal 26 marzo al 9 maggio 2020 al MIT, esclusivamente tramite pec (i[email protected]), utilizzando i modelli allegati al Decreto.
Il nuovo Ferrobonus opera in continuità con il passato, al fine di consentire il completamento dei programmi di sviluppo del trasporto ferroviario merci intermodale, avviati con la legge di stabilità 2016.
Restano, pertanto, valide le regole di funzionamento che hanno disciplinato le precedenti annualità del Ferrobonus, fissate dal Decreto MIT-MEF n. 125 del 14 luglio 2017, con riferimento all’individuazione dei beneficiari, alla commisurazione degli aiuti, alle modalità e alle procedure di attuazione, incluso il meccanismo di ribaltamento.
I beneficiari, quindi, restano le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori di trasporto combinato (MTO) come definiti dal Decreto 125/2017.
Possono presentare una NUOVA domanda di contributo, le imprese già beneficiarie del Ferrobonus nelle annualità 2017-2018. Tali imprese devono rinnovare tutti gli impegni e gli obblighi sottoscritti, ma è richiesto che devono incrementare il volume di traffico ferroviario di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto 125/2017 che è da riferirsi al volume di traffico ferroviario in treni*km dell’ultimo periodo di incentivazione.
Le imprese già benificiarie della misura per le annualità 2017-2018 che non sono interessate a chiedere rimborso per gli anni 2020-2021 sono tenute comunque al rispetto degli impegni assunti in fase di accesso ai contributi.
Anche le imprese che non hanno beneficiato degli incentivi Ferrobonus nelle precedenti annualità possono presentare domanda.
Per i periodi di pagamento del contributo, si procede in continuità in quanto il primo decorre dal 31 agosto 2019 al 30 agosto 2020, mentre il secondo dal 31 agosto 2020 al 30 agosto 2021.
Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso delle due annualità, a consuntivo di ciascuno periodo di 12 mesi di riferimento (31 agosto 2019 - 30 agosto 2020; 31 agosto 2020 - 30 agosto 2021), in ragione dei treni*km effettuati (art. 7, comma 1 e 2 del Decreto 127) - previa presentazione del modello di cui all’allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l’acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini previsti dall’art. 13 comma 1, lettera a) e lettera b) del Decreto 125/2017.
Per le imprese aderenti al nuovo Ferrobonus, ai fini del monitoraggio dell’obbligo di mantenimento per ulteriori 24 mesi - previsto dal Decreto 125/2017 (art. 1, comma 1, lettera c) - del volume di traffico ferroviario raggiunto nell’ultimo anno di erogazione del contributo questo si intende decorrente dal 30 agosto 2021. Il MIT, anche per il tramite del soggetto gestore, renderà disponibili in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio.
Decreto 16 marzo 2020-FERROBONUS.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, tenuto conto del continuo evolversi della situazione e delle prescrizioni conseguenti ai diversi decreti in essere ha predisposto un nuovo modello di autocertificazione (art. 2, DM 120/2020) da compilare in più copie è ad uso degli autisti - “personale viaggiante” - dipendenti da imprese con sede legale NON in Italia.
Il MIT sottolinea che il modello è ora aggiornato alle novazioni disposte in tema di autocertificazione.
MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI dipendenti da imprese con sede legale non in Italia 26.03.20.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con decreto del 26.03.2020, n. 129, per continuare a far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, ha sospeso i divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, per le domeniche 29 marzo e 5 aprile. Tale sospensione per i giorni festivi citati è da intendersi applicabile al trasporto merci nazionale, mentre per i trasporti internazionali la sospensione dovrebbe operare illimitatamente fino a nuovo provvedimento.
Resta inteso che non è preclusa che possano essere concesse ulteriori sospensioni dei divieti in altri giorni festivi, ma occorre attendere nuove disposizioni del MIT.
Il testo è reperibile:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Decreto%20129%20del%2026-03-2020.pdf
DM 129 del 26-03-2020-sospensione divieti circolazione.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con nota del 24 marzo 2020, prot. nr. 300/A/2297/20/111/20/3, informa che a causa dell'emergenza in atto si potrebbero verificare ritardi nella consegna delle carte tachigrafiche dei conducenti (primo rilascio e rinnovo quinquennale) che abbiano fatto richiesta di rilascio o rinnovo alla Camera di Commercio competente.
Pertanto, al conducente che esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta tachigrafica con data successiva al 23/02/2020 non dovrà essere applicata alcuna sanzione da parte degli organi di controllo.
Circolare M_Interno 24.03.2020 - rilascio carte tachigrafiche.pdf|Visualizza dettagli
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AgDogane 23.03.2020-rimborso gasolio I trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
Con nota del 23 marzo 2020, prot. 96399/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che dal 1° gennaio e fino al 30 aprile 2020 possono essere presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel I trimestre (1° gennaio-31 marzo) 2020.
Se per effetto della situazione emergenziale in atto ci fosse impossibilità a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle Dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Per ottenere il rimborso ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) possono presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) nel termine del 30 aprile 2020 o all’occorrenza, nelle circostanze di cui in premessa, entro il 30 giugno 2020.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
La nota è reperibile al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601189/1+Nota+96399+del+20+marzo+2020+-+Benefici+sul+gasolio+per+uso+autotrazione.pdf/86583e2a-fc84-46bd-b6b7-b4bba6a7fa70
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Il MIT, di concerto con il Ministero della Salute, con decreto N. 127 del 24 marzo scorso, ha previsto il prolungamento dell'efficacia di otto Decreti interministeriali (n.112; 113; 114; 116; 117; 118; 120;122) contenenti diverse misure finalizzate a limitare la mobilità delle persone sul territorio nazionale e del trasporto con l'utilizzo dei diversi vettori (stradale, ferroviario, aereo e marittimo)
E' stata inserita una modifica al Decreto n. 120 che riguardava l'obbligo del periodo di isolamento fiduciario di 15 giorni per chi rientra dall'estero: in particolare, l'esenzione da tale obbligo si estende all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente a imprese aventi sede legale in Italia.
Altresì, è venuto meno l'obbligo di isolamento fiduciario in Italia per il personale sanitario, per i lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione.
Previste infine ulteriori restrizioni al trasporto passeggeri con la Sicilia e la Sardegna (Decreto n.122).
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/DM%20127%20del%2024032020.pdf
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Si allega la circolare del Ministero del Interno del 24 marzo 2020, prot. nr. 300/A/2309/20/115/28 che contiene maggiori specificazioni e chiarimenti sulle disposizioni del DL 18/2020 e, in particolare, sulle proroghe e sospensioni previste per:
- veicoli da sottoporre a visite, a prova o revisione (punto 1);
- patente di guida (punto 2);
- autorizzazioni, concessioni, altri titoli abilitativi o atti amministrativi (punto 3);
- pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal CDS (punto 4);
- settore assicurativo (punto 5).
Circolare M_Interno 24.03.2020 -chiarimenti su sospensioni e proroghe.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con una nota dl 20 marzo scorso, rende noto che la Repubblica di Serbia ha emanato una misura restrittiva per il trasporto merci e di persone che entrano nel territorio serbo. E’ prevista una scorta della polizia serba dal valico di frontiera sino al valico di uscita. Tale misura interessa tutti i veicoli che provengono o hanno attraversato l’Italia, il Canton Ticino (Svizzera) e Romania.
I conducenti dei veicoli scortati potrebbero, per questo motivo, non poter rispettare la normativa sui tempi di guida e di riposo anche se non sono passibili di sanzioni in Italia perché il mancato rispetto della normativa suddetta è avvenuta in un paese straniero, potrebbero, tuttavia, trovarsi in difficoltà nei giorni successivi sul territorio italiano.
Alla luce di ciò, se i conducenti vengono fermati su strada in Italia e certifichino, con documentazione rilasciata dalle Autorità serbe, che sono stati sottoposti a scorta nel territorio della Repubblica Serba e pertanto hanno disatteso la normativa sui tempi di guida e di riposo, non sono passibili di sanzioni.
Nota M_Interno-scorta frontiera Repubblica Serba.pdf|Visualizza dettagli
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Sono stati pubblicati sulla GU n. 77 del 23 marzo scorso, due Decreti del MIT del 10 e 11 marzo 2020 relativi al rinvio delle scadenze della CQC, del certificato di formazione ADR e dei permessi di guida provvisori.
Il Decreto del 10 marzo dispone che Cqc e certificato Adr, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
Il Decreto dell’11 marzo 2020 si riferisce ai permessi provvisori di guida e ne prevede una proroga fino al 30 giugno 2020, senza oneri per l'utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del CDS, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza.
Entrambi i decreti hanno vigenza dal 23 marzo scorso, giorno di pubblicazione sulla GU.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Decreto MIT 10 marzo 2020 e Decreto MIT 11 marzo 2020-proroga validità CQC, certificato ADR, permessi provvisorio di guida.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a febbraio 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-03/costo%20GASOLIO%20Febbraio%202020.pdf
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_FEBBRAIO_2020.pdf|Visualizza dettagli
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Con decreto interministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Salute) n. 120 del 17.03.2020, è stato predisposto un MODELLO DI DICHIARAZIONE valida per i conducenti professionali addetti all'autotrasporto di merci e di viaggiatori dipendenti da imprese con sede legale non in Italia.
Il modello è in fase di aggiornamento.
E' importante diffondere tale modello agli eventuali "partner esteri".
Il modello è reperibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari
MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI dipendenti da imprese con sede legale non in Italia 17.03.20.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con circolare del 23 marzo scorso, ha dato attuazione agli articoli 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sull'edizione starordinaria della GU n. 70 del 17 marzo 2020 riguardanti la proroga e la sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1 che impattano sulle attività delle UMC.
La circolare precisa che la sospensione, fino al 15 aprile, è relativa ai termini dei procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o di ufficio, pendenti a decorrere dalla data del 23.02.2020 (art. 103, comma 1, DL 18/2020): per la durata complessiva del procedimenti non si calcola il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020. Resta fermo, tuttavia, come indicato nella disposizione del DL, che le PA “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.
Per quanto riguarda la proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione, l'art. 103, comma 2, DL 12/202, recita che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Pertanto, tale disposizione fa riferimento anche a tutte quelle autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale, ovvero la proroga è prevista per:
In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, CDS., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, CDS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CDS;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Sono ricomprese nell'ambito applicativo anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.
Altresì, la proroga si applica anche alla validità dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Il differimento dei termini delle operazioni tecniche (art. 92, comma 4) è relativo ai veicoli soggetti a revisione (art. 80 CDS) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS). Se tali veicoli dovevano effettuare tali operazioni entro il 31 luglio 2020, sono tuttavia autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.
La circolare sottolinea che per quanto riguarda la revisione, avendo la "disposizione ha carattere generale" si applica a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione medesima.Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.
La proroga è valida anche se il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.
Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.
La sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.
Infine, la circolare (che modifica parzialmente quella del 17.03.2020) precisa quali siano le attività indifferibili che devono porre in essere le UMC:
1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus,
mezzi di soccorso, ecc.);
2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.
Circolare MIT sospensione termini e attività UMC indifferibili - Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 –.pdf|Visualizza dettagli
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La Commissione europea ha appena adottato la comunicazione per l’implementazione delle “green lanes”, secondo le linee guidate pubblicate lo scorso 16 marzo.
La comunicazione dispone, in particolare, che i valichi di frontiera principali della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) devono avere un tempo di attraversamento di massimo 15 minuti, senza alcuna differenza tra le tipologie di merci. E' richiesto agli Stati Membri di sospendere qualsiasi restrizione al traffico e di ridurre al minimo la documentazione necessaria ai trasportatori. Sono invitati, inoltre, ad allinearsi alle norme anche gli Stati limitrofi non aderenti all’Unione (Regno Unito, EEA, Svizzera, Balcani occidentali).
Per l’implementazione, è prevista la creazione di una piattaforma comune e coordinata dalla Commissione europea, per cui è designato un « national contact point » per ogni Stato membro. La comunicazione riporta nel primo allegato anche una mappa dettagliata delle reti TEN-T e dei principali valichi di frontiera dove applicare le « green lanes ». Il secondo allegato propone alcune raccomandazioni specifiche per lo svolgimento dei controlli sui trasportatori, a cui Confindustria ha contributo informalmente suggerendo con delle best practices del nostro protocollo firmato con le parti sociali il 14 marzo scorso. Infine il terzo allegato propone un modello di certificato per i lavoratori del trasporto internazionale, che dovrebbe agevolare la verifica delle informazioni sui soggetti in transito.
2020-03-23-communication-green-lanes_en-implementation.pdf|Visualizza dettagli
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A modifica della precedente comunicazione, a seguito di precisazioni acquisite dal MIT, la sospensione dei divieti di circolazione per le domeniche 15 e 22 marzo sono da intendersi applicabili al trasporto merci nazionale, mentre per i trasporti internazionali la sospensione dovrebbe operare illimitatamente fino a nuovo provvedimento.
Resta inteso che non è preclusa che possano essere concesse ulteriori sospensioni dei divieti in altri giorni festivi, ma occorre attendere nuove disposizioni del MIT.
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L'Agenzia delle Dogane, con nota del 12 marzo scorso, prot. 74668/RU, ha fornito chiarimenti sulla determinazione del credito d'imposta, conseguente alle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1, del DL 124/2019, conv. in L. 157/2019. Tale articolato, integrando il comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, ha disposto "una soglia" entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto. che nte agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone.
L'acquisto di gasolio deve essere sempre comprovato tramite fattura e il limite quantitativo da cui discende l’importo massimo rimborsabile è stato individuato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli aventi titolo, per ogni chilometro percorso. Pertanto, come già anticipato l'Agenzia delle Dogane nella nota del 19.12.2019, l’importo a credito ammissibile deve essere calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall’esercente ai fini del rimborso. in esame.
Particolari specificazioni per la compilazione della richiesta di rimborso riguardano i cd. mezzi speciali.
Infine, la nota precisa che l’esercente attività trasporto merci deve tenere nella propria contabilità aziendale un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane, contenente determinate informazioni per ciascun semirimorchio/rimorchio di cui è intestatario (targa; capacità del serbatoio; lettura del contaore registrata alla fine del trimestre solare; nel caso in cui i semirimorchi/rimorchi siano oggetto di servizi di traino da parte di veicoli nella disponibilità di altro esercente anche targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre).
La nota è reperibile al:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5460838/nota+n.+74668RU.pdf/a2f57131-4012-4efb-9f0a-848c682a03ec
Agenzia _Dogane nota n. 74668RU-12.03.2020-rimborso nuove modalità compilazione.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con decreto del 13.03.2020, n. 115, per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, ha sospeso i divieti di circolazione nei giorni festivi sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, al momento per domenica 15 e 22 marzo, tuttavia limitatamente ai servizi di trasporto merci internazionale.
Non è preclusa un'ulteriore sospensione gli altri giorni festivi, ma si devono attendere nuove disposizioni del Governo.
Il decreto è reperibile al seguente indirizzo internet del MIT:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/D.M.%20N.%20115%20SOSPENSIONE%20CALENDARIO%20DIVIETI.pdf
D.M. MIT 13.03.2020, n. 115- SOSPENSIONE CALENDARIO DIVIETI 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT ha previsto la proroga della validità della CQC (carta di qualificazione del conducente), degli ADR (certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose) e quella del permesso provvisorio di guida.
Le CQC carte di qualificazione del conducente e gli ADR certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020. Entrambi sono prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
Per il permesso provvisorio di guida – rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 59 – si prevede una proroga fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice del codice della strada, non abbia potuto riunirsi. La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.
Decreto MIT 10.03.2020.pdf|Visualizza dettagli
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-03/Decreto_protocollo_0000050_del%2010-032020.pdf
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