L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del secondo trimestre 2016, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda
(https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2016)
La domanda deve essere presentata entro il 1° agosto 2016 e riguarda i consumi effettuati tra 1° aprile e il 30 giugno 2016.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
-
gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
-
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
-
le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale d cui al suddetto decreto legislativo 422/1997, e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
-
gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha ridotto ulteriormente il campo di applicazione dell’agevolazione, escludendone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richieste per comprovare gli avvenuti consumi:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto; per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione che dovrà, pertanto, essere presentata entro il 30 giugno 2018.
Nota n 73354-RU del 22 giugno 2016.pdf|Visualizza dettagli