È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L.3/16 del 6 gennaio 2016 il Regolamento di esecuzione UE n.2016/7 che introduce il modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE). Il Regolamento entrerà in vigore il 26 gennaio p.v. mentre il DGUE dovrà essere utilizzato a partire dall’entrata in vigore delle norme di recepimento nazionali della nuova direttiva 2014/24/UE o, al più tardi, a decorrere dal 18 aprile 2016 (termine ultimo per il recepimento della direttiva stessa).
IL DGUE è stato introdotto con l’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE e consiste in un’autodichiarazione aggiornata fornita dall’operatore economico alle stazioni appaltanti (SA) quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Gli operatori economici possono utilizzarla al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte e le SA sono tenute ad accettarla quale dichiarazione formale dell’operatore economico.
Quest’ultimo, con il DGUE, potrà attestare di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 57 della direttiva (Clausole di esclusione), soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 58 (Criteri di selezione) e, se del caso, soddisfare le norme e i criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art. 65 (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare).
IL DGUE si pone il fine di contribuire alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare PMI, che intendano partecipare ad appalti europei, in linea con le finalità di semplificazione insite nella nuova disciplina europea. Inoltre, con questo strumento di punta ad uniformare la molteplicità di iniziative di semplificazione delle dichiarazione, già promosse da singoli Stati membri antecedentemente all’entrata in vigore della nuova direttiva 2014/24/UE.
Come previsto dall’art. 59 par. 2, il DGUE potrà essere fornito esclusivamente in formato elettronico; l’applicazione di questa disposizione potrà essere rinviata da parte degli Stati non oltre il 18 aprile 2018. Nelle more, l’operatore economico potrà completare manualmente il DGUE e trasmetterlo elettronicamente (in formato scannerizzato); nei casi di appalti per i quali l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione sia stato rinviato (sempre entro e non oltre il 18 aprile 2018), il DGUE potrà essere trasmesso con mezzi diversi da quelli elettronici.
All’interno del loro ordinamento, gli SM potranno anche decidere di estendere l’utilizzo del DGUE anche per appalti che cadono completamente o parzialmente fuori dall’ambito di applicazione della Direttiva (es. appalti sotto soglia o soggetti al light regime).
Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito della Commissione europea.
In allegato, il testo del Regolamento.
Reg. DGUE_6.1.2016.pdf|Visualizza dettagli