Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 novembre scorso sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione sull'aggiornamento delle soglie comunitarie in vigore dal 1° gennaio 2016, qui di seguito riportate.
Regolamento delegato (UE) 2015/2172, che modifica la direttiva 2014/23/UE.
All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l’importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR».
Regolamento delegato (UE) 2015/2170, che modifica la direttiva 2014/24/UE.
1) l’articolo 4 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;
2) l’articolo 13, primo comma, è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR».
Regolamento delegato (UE) 2015/2171, che modifica la direttiva 2014/25/UE.
L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «414 000 EUR» è sostituito da «418 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 24 novembre scorso, ha reso noto che Viabilità Italia, ha approvato il piano operativo necessario per prevenire disagi alla circolazione, in caso di intense precipitazione nevose, che potrebbero avere effetti sulla mobilità generale del Paese.
Il Piano ha cardine principalmente sulla:
1. 1. condivisione e analisi delle informazioni relative alle condizioni atmosferiche avverse
2. 2. attività di pianificazione e coordinamento all’interno dei C.O.V.
3. 3. tempestività degli interventi delle varie strutture in relazione alle soglie di allerta dell’emergenza neve
4. 4. attività tecniche preventive e operative
5. 5. emanazione di ordinanze sull’obbligo di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali a cura di enti proprietari o concessionari di strade
6. 6. informazione diffusa mediante pannelli a messaggio variabile
7. 7. sinergia con l’attività di Polizia ferroviaria e con il gestore della rete ferroviaria per la gestione del trasporto sostitutivo dei viaggiatori su strada.
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Stradale – ha diramato, inoltre, le linee guida per la gestione delle emergenze di viabilità determinate dalle precipitazioni nevose.
Il Piano neve è reperibile sul sito del Ministero dell’Interno al seguente link:
http://www.poliziadistato.it/articolo/view/40506/
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici e informatici del 10 novembre 2015, ha disposto l’accessibilità pubblica di alcuni dati relativi alle imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN).
Potranno essere consultati dati relativi a :
a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partiva IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori
b) nome e cognome dei gestori dei trasporti
c) numero di iscrizione al REN e status dell’autorizzazione
d) tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetti dell’autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza
Per il trasporto stradale di merci, sono resi accessibili i dati relativi alle imprese iscritte al REN che hanno completato l’iter di conseguimento dell’autorizzazione per l’esercizio della professione ((Regolamento (CE) n. 1071/2009)) e che siano iscritte, con lo status di “definitiva”, all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Per il trasporto stradale di passeggeri, sono resi accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al REN; per quelle già operanti al 4.12.2011, la pubblicazione riguarderà soltanto quelle che hanno completato l’iter di conseguimento dell’autorizzazione per l’esercizio della professione ((Regolamento (CE) n. 1071/2009)). E’ abrogato il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici e informatici del 23 luglio 2012, contenente disposizioni di prima attuazione per il trasporto su strada di viaggiatori.
I dati possono essere consultati sul sito “Il portale dell’automobilista”, utilizzando dei criteri di ricerca, quali il numero di iscrizione al REN oppure partita IVA/codice fiscale.
Il provvedimento, inoltre, specifica che la sezione del sito “sanzioni”, ad accesso riservato, è suddivisa in 4 sottosezioni.
Il decreto, pubblicato sulla GU n. 270 del 19.11.2015, è entrato a regime il giorno successivo alla sua data di pubblicazione sulla Gazzetta.
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La circolare del Ministero dell’Interno del 13 novembre scorso fa seguito delle sentenze del TAR Lazio (n. 11004 e 11005 del 2015) e di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota 29.10.2015).
Il provvedimento ha stabilito che le sanzioni derivanti dall’inosservanza dell’art. 94 CDS, ovvero quelle relative alla mancata annotazione dei contratti di locazione senza conducente (periodi superiori a 30 giorni) nell’Archivio Nazionale Veicoli, sono applicabili per quei contratti stipulati successivamente dal 2 novembre c.m.
E’ stato precisato, inoltre, che le violazioni indicate devono essere contestate solo al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non nei confronti del conducente pro-tempore del veicolo, a meno che non coincida con il contraente stesso.
Infine, si ribadisce quanto già stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10.07.2014, che le procedure di annotazione riguardano soltanto i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando esclusi dall'applicazione della procedura i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o di cose in conto terzi.
Circolare M_Interno 13.11.2015-intestazione temporanea veicoli-noleggio senza conducente.pdf|Visualizza dettagli
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Con comunicato del 17 novembre scorso il Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, ad integrazione dei Comunicati del 1° luglio 2015 e del 21 ottobre 2015 (vd. all.) relativi a «Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell’offerta previste dall’art. 75 e le garanzie definitive di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni», ha reso noto che, nell’ambito di alcune procedure di appalti pubblici, è stata riscontrata la presentazione da parte di alcune imprese di polizze fideiussorie false delle compagnie assicurative FGIC UK Limited, Assured Guaranty UK e AMBAC Assurance UK Limited, sulle quali l’Autorità ha acquisito dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni le informazioni che di seguito si riportano:
- l’impresa assicurativa FGIC UK Limited con sede legale nel Regno Unito non emette più polizze dal 2008 e la validità dell’ultima polizza emessa in Italia è terminata nell’agosto 2012;
- la compagnia assicurativa Assured Guaranty UK con sede legale nel Regno Unito ha cessato l’attività di sottoscrizione di nuovi contratti dal 2010 e attualmente sta proseguendo la propria attività soltanto relativamente alla gestione dei contratti ancora in corso;
- l’impresa assicurativa AMBAC Assurance UK Limited con sede legale nel Regno Unito ha cessato il 22 luglio 2015 l’attività in libera prestazione di servizi mentre continua ad operare in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza di Milano.
- l ComunicatoPres.06.07.15.pdf|Visualizza dettagli ComunicatoPres.21.10.15.pdf|Visualizza dettagli.
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Il 4 novembre scorso è stato pubblicato un comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, che offre indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla forma dei contratti pubblici ad integrazione e modifica della Determinazione n. 1, recante “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice”, adottata dall'ANAC in data 13 febbraio 2013. Ciò in considerazione della sopravvenienza normativa di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione Italia”, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Secondo l'ANAC, il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata.
Pertanto, anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica.
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Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 267 del 26 novembre 2012 (G.U., S.G., n. 80 del 5 aprile 2013), è stato adottatoil Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vigore dal 20 aprile 2013.
Tale regolamento pone in capo alle ditte titolari di attestati, rilasciati dal Servizio a produttori di legno e centri di lavorazione dell'acciaio e del legno, l'obbligo di pagamento dei relativi oneri sulla base delle tariffe stabilite nell'Allegato I al Regolamento stesso.
Si ricorda, inoltre, che il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, (art. 30, co. 5 bis), prevedeva che gli operatori economici, che al 20 aprile 2013 risultassero titolari di attestati di qualificazione o di denuncia attività, in quanto Produttori di elementi in legno o Centri di trasformazione (dell’acciaio o del legno), fossero tenuti, entro la data del 30 giugno 2014, al pagamento delle somme dovute. Veniva precisato, inoltre, che erano tenute al pagamento, altresì, le imprese che avessero presentato istanza prima del 20 aprile 2013 e che avessero ricevuto l’Attestato successivamente, in vigenza del Decreto n. 267.
Con lettera della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) è stato segnalato a Confindustria (v. Allegato) che, essendo ormai ampiamente trascorso il termine ultimo previsto per il pagamento, tenuto conto dei conseguenti e rilevanti profili di responsabilità di danno erariale, il CSLP procederà, avvalendosi di Equitalia Spa, al recupero forzoso delle somme dovute, tramite emissione di apposite cartelle esattoriali indirizzate ai soggetti debitori interessati.
Si ritiene pertanto opportuno sottoporre quanto sopra all'attenzione del sistema associativo, affinché i propri associati, ove interessati, siano informati della necessità di ottemperare quanto prima agli obblighi di legge, onde evitare le procedure di riscossione forzosa. CSLP.REGISTRO UFFICIALE.2015.0008151.pdf|Visualizza dettagli
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Sul sito della Commissione Europea sono state pubblicate due note orientative in materia di tempi di guida e di riposo del conducente ((Regolamento (CE) n. 561/2006)) e di carte tachigrafiche del conducente danneggiate, mal funzionanti, smarrite od oggetto di furto ((Regolamento (UE) n. 165/2014)).
La nota orientativa n. 7 fornisce delucidazioni sull’art. 8, par. 2 e 5, del Regolamento 561/2006 e, in particolare sul significato di “arco 24 ore” entro il quale i conducenti, dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale, devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo. Pertanto, la finalità della nota è quella di fornire un utile metodo di calcolo ai soggetti preposti al controllo, affinché individuino e sanzionino, ove necessario, le violazioni in materia di riposo giornaliero commesse in ciascun arco di 24 ore.
La nota, infatti, chiarisce che il periodo di 24 ore decorre dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale “qualificabile come tale” ovvero da un periodo di riposo di durata minima legale, come definito dagli artt. 4 e 8 del Regolamento 561/2006, nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo.
La nota precisa anche che, in caso di multipresenza, deve essere utilizzato un metodo di calcolo analogo a quello su esposto, sostituendo soltanto un arco di 24 ore con un arco di 30 ore, come disposto dall’art. 8, par. 5, del Regolamento 561/2006. Inoltre, è considerata l’ipotesi che il riposo giornaliero che cada in un periodo di riposo in corso.
Con riferimento alla nota orientativa n. 8, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni di trasporto, vengono dettate delle linee-guida nel caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente ((art. 29, Regolamento (UE) n. 165/2014)). La nota stabilisce che il conducente, che ha la propria carta con le caratteristiche di cui sopra e sta tornando alla sede dell’impresa, può continuare a guidare senza la carta medesima per un massimo di 15 giorni o per un periodo più lungo, se deve riportare il mezzo alla sede dell’impresa, sempreché possa provare l’impossibilità di esibire o utilizzare la carta e abbia richiesto (nei termini di legge) l’emissione di una nuova carta all’Autorità competente.
La nota, altresì, sottolinea che è necessario che vengano osservate tutte le “garanzie” (come i documenti stampati e registrazioni manuali) specifiche per la guida senza conducente.
Nota_7 CE_arco 24 ore.pdf|Visualizza dettagli
Nota_8 CE-card conducente.pdf|Visualizza dettagli
Modified on by Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori, con la delibera del 26 ottobre 2015, n. 10 (G.U. n. 254 del 31.10.2015), ha stabilito le quote di iscrizione per l’anno 2016 che le imprese devono versare entro il 31 dicembre 2015.
Sia gli importi che le modalità di pagamento sono quelle delle scorso anno (pagamento telematico attraverso il Portale dell’Automobilista; carte di credito VISA o Mastercard; carte prepagate Postepay o Postepay Impresa; BancoPosta online)
Il mancato pagamento della quota dovuta nei termini, comporta la sospensione dell’impresa dall’Albo (art. 19, Legge 298/74).
Delibera 26.10.2015, n. 10-quota iscrizione Albo autotrasporto 2016.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con circolare del 29 ottobre 2015, prot. n. 25018, indirizzata ai competenti uffici periferici, ha inteso dare attuazione alle sentenze 11004 e 11006 del 2015, in materia di locazione senza conducente.
La circolare, che è anche intervenuta sulla circolare del 10.07.2014-par. E.1 e sulla circolare del 27.10.2014-par. Deleghe, ha previsto che:
a) a) è consentito il contratto di sub comodato;
b) b) il locatario-avente causa può conferire delega generale al dante causa per l’espletamento degli obblighi di comunicazione all’Archivio Nazionale Veicoli (ANV);
c) c) la comunicazione all’Archivio Nazionale dei Veicoli relativa alle attività di locazione senza conducente non è più soggetta al versamento dei 9 €/veicolo di diritti di motorizzazione.
Le istruzioni contenute nella circolare sono entrate a regime dal 2 novembre scorso.
Circolare MIT 29.10.2015 - intestazione temporanea veicoli.pdf|Visualizza dettagli
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