Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) sono state introdotte diverse novità per il settore dell’autotrasporto: i commi dal 247 al 250 modificano ed integrano il decreto legislativo 286/05 e l’art. 83-bis del DL 112/08, convertito in legge 133/08.
Rispetto al decreto legislativo 286/05, i principali interventi riguardano:
- l’ampliamento delle definizioni di vettore (che comprendono anche cooperative, consorzi e reti d’impresa) e di committente (con l’aggiunta del committente cd. logistico), contenute nell’art. 2, comma 1, lett. b) e c), e l’introduzione della definizione di sub-vettore;
- l’inserimento della disciplina della sub-vezione (nuovo art. 6-ter): il ricorso alla sub-vezione deve essere necessariamente concordato tra le parti del trasporto al momento della stipulazione del contratto o in corso di esecuzione dello stesso; in assenza di accordo tra committente e vettore il contratto può essere risolto per inadempimento. Il vettore è tenuto a verificare la regolarità del sub-vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, pena la responsabilità solidale, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi alle prestazioni ricevute. Il sub-vettore non può a sua volta sub-affidare il trasporto ad altro soggetto, altrimenti il contratto è ritenuto nullo. Viene introdotta un’eccezione al divieto di sub-vezione successivamente ad ogni “rottura di carico” di un trasporto di collettame (raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore alle 5 tonn.);
- l’abrogazione della scheda di trasporto (art. 7-bis): dal 1° gennaio 2015, i committenti di un servizio di trasporto merci non sono più tenuti alla compilazione di tale documento e gli agenti accertatori, di conseguenza, non possono più chiedere al conducente di esibire la suddetta scheda o i documenti equipollenti. Tuttavia, le informazioni riguardante le “generalità” del committente e le istruzioni sull’esecuzione del trasporto fornite dal committente medesimo è necessario che risultino da altra documentazione (vedi anche circolare del Ministero dell’Interno del 31.12.2014). Resta fermo l’obbligo di tenere a bordo mezzo la documentazione richiesta per altre finalità dalle leggi vigenti (fiscali, di sicurezza o per altri scopi: trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).
Con riferimento all’art. 83-bis, le principali novità attengono:
- l’introduzione del “principio” della libera contrattazione dei prezzi e condizioni nel contratto di trasporto, sia scritto che verbale, sempreché si tenga conto “dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;
- la previsione della responsabilità solidale del committente nei confronti del vettore ed eventuali sub-vettori, nel limite di un anno, qualora non richieda copia del DURC (non antecedente a tre mesi rispetto alla data del contratto). Tuttavia, la responsabilità solidale del committente è strettamente connessa al soggetto/vettore, poiché nel d.lgs. 286/05 si prevede che il vettore sia direttamente responsabile se non verifica la regolarità del sub-vettore. In particolare, tale responsabilità si intende retributiva, previdenziale e assicurativa nel caso di contratti scritti, anche fiscale e di violazione del CDS nel caso di contratti verbali. Pertanto, il committente è chiamato a verificare la regolarità del vettore che successivamente potrà essere riscontrata mediante l’accesso ad un apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori;
- per i contratti di durata superiore ai 30 giorni, si prevede l’adeguamento del corrispettivo se la variazione del prezzo del gasolio supera del 2% il valore preso a riferimento alla stipula del contratto; l’adeguamento vale anche per le variazioni delle tariffe autostradali.
Con tre disposizioni a parte della Legge di Stabilità, sono introdotti:
- dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi predisposti dal MIT (anche sulla base delle rilevazione mensile del MISE sul prezzo medio del gasolio), cui il committente e vettore devono tener conto per elaborare il corrispettivo della prestazione di trasporto (comma 250);
- la previsione del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 132, che costituisce condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub‐trasporto. Tale negoziazione è considerata valida anche qualora le parti procedono alla risoluzione (se prevista in un accordo o nel contratto) della controversia con mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese. L’azione diretta non può essere oggetto di negoziazione assistita né di mediazione (comma 249);
- la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria per le nuove imprese che intendono esercitare (dal 1° gennaio 2015) l’attività di autotrasporto, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009. A partire dal terzo anno, tale dimostrazione deve essere effettuata con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (comma 251).