Il disegno di legge di conversione del DL 66/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” è all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato (DDL 1465/S – Relatori il Sen. Antonio D’Alì del Gruppo NCD e la Sen. Maria Cecilia Guerra del Gruppo PD).
Si segnalano tra le misure previste quelle di rilievo in materia di appalti pubblici.
Centrali di committenza
L’art. 9, co. 4, del DL in esame modifica il comma 3-bis dell'articolo 33 del Dlgs. 6 aprile 2006, n. 163 prevedendo che i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
Crescono in tal modo i soggetti che hanno l’obbligo di ricorrere alle Centrali di committenza. Vi dovranno infatti ricorrere tutti i Comuni anche non capoluogo e non soltanto quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Per questi ultimi la Legge di Stabilità 2014 prevedeva l’esonero dall’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per l’acquisizioni di lavori in economia mediante amministrazione diretta, ossia per importi fino a 50.000 euro, e mediante affidamenti diretti, quindi per importi fino a 40.000.
Scompare anche questa previsione.
Pubblicazione telematica di avvisi e bandi
L’art. 26 del DL in esame prevede l’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara su almeno due dei quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due dei quotidiani a diffusione locale.
Viene infatti previsto, all’art. 66, co. 7, CCP, che gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Analogamente viene disposto, con una modifica all’art. 122, co. 5, CCP, che per gli avvisi ed i bandi relativi ad affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro; per i bandi relativi a contratti inferiori a 500.000 euro viene mantenuta la pubblicazione presso l’albo pretorio del Comune, cui si aggiunge quella sul profilo di committente della stazione appaltante.
La modifica agli art. 66 e 122 CCP è prevede altresì che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
In sostanza quindi cade la previsione dell’art. 34, co. 35, del DL 179/2012, che prevedeva per i bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 2103 il rimborso alla stazione appaltante da parte degli aggiudicatari dei costi di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani nazionali e locali.
Tuttavia, viene comunque posto a carico degli aggiudicatari il rimborso delle spese di bandi, avvisi e informazioni sulla Gazzetta Ufficiale, che di fatto introduce un nuovo ingiustificato aggravio per le imprese.
Anticipazione obbligo fatturazione elettronica
L’art. 25 del Dl in esame prevede che nell'ambito del programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, l’obbligo di fatturazione elettronica per le amministrazioni diverse da quelle centrali (per le quali l’obbligo decorre dal prossimo 6 giugno) e' anticipato al 31 marzo 2015. La medesima data è prevista anche per gli Enti locali.
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di Progetto (CUP).
Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/24/14G00079/sg