Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare del 25 marzo 2014 ha chiarito alcune criticità attinenti l’effettuazione dei controlli sulle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada. Viene precisato, tra l’altro, che:
· tutte le cisterne destinate al trasporto di merci pericolose rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n.35/10, che rimanda agli allegati A e B dell’ ADR per gli aspetti tecnici. In particolare, le cisterne che devono essere sottoposte a controllo sono individuate nelle misure transitorie del capitolo 1.6 dell’ ADR, mentre non sono oggetto della presente circolare quelle cisterne rientranti nell’ambito di applicazione del DM 18 febbraio 2010 (ossia, che possono circolare in deroga ad alcune disposizioni dell’ ADR solo per un periodo di tempo prestabilito e su territorio nazionale).
· per le cisterne sottoposte a modifiche o riparazioni che non risultano dalla documentazione a corredo della cisterna , i controlli in corso devono essere sospesi ed avviati i controlli eccezionali – di cui al punto d) della circolare in oggetto
· nel caso cisterne utilizzare per il trasporto di merci pericolose vengano “convertite” al trasporto di merci non pericolose, è necessario provvedere al ritiro e alla distruzione delle targhette identificave e all’annullamento della punzonatura di cui all’articolo 4 dell DD 24.11.2006. Inoltre, la riammissione delle cisterne in questione all’ utilizzo per il trasporto di merci pericolose non sarà più possibile.