Il MIT e il Ministero dell’Interno, con circolare del 13 dicembre scorso (che fa seguito alla circolare interministeriale del 15.09.2010), hanno fornito chiarimenti sull’applicabilità del Regolamento (CE) n. 1072/2009, relativo al cabotaggio, nei confronti di quei soggetti che esercitano attività di autotrasporto merci in conto di terzi con veicoli esentati dal regime della licenza comunitaria e quindi anche da ogni autorizzazione al trasporto, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Regolamento suddetto.
Il provvedimento osservato chiarisce che, in relazione ai trasporti di cabotaggio eseguiti con veicoli esentati dalla licenza comunitaria, sono ammessi ad effettuare tale tipologia di trasporto, ma comunque nel rispetto dei limiti temporali e numerici, di cui all’art. 8, comma 2, del Regolamento, e sempreché sia presente, a bordo mezzo, idonea documentazione che attesti il trasporto internazionale in entrata nonché ogni tipo di trasporto di cabotaggio successivamente effettuato, i trasporti di seguito elencati:
- gli autoveicoli, la cui massa a carico ammissibile compresi i rimorchi non superi le 3,5 tonn.
- i trasporti postali effettuati in regime di servizio universale
- i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare alle stesse condizioni e con i medesimi limiti previsti per i veicoli soggetti alla licenza comunitaria.
La violazione delle condizioni di cui sopra comporta l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 46-bis (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria) della legge 298/74.
Il trasporto effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. d)-e), del Regolamento comunitario, ovvero i trasporti in conto proprio e il trasporto di medicinali, apparecchi ed attrezzature mediche ed articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali, sono invece da intendersi liberalizzati e, pertanto, non soggetti ad alcuna restrizione ed esclusivamente per tali tipologie, quindi, non operano le condizioni previste dall’art. 8, comma 2 e 3, del Regolamento suddetto.