Buongiorno,
avrei bisogno di un confronto sulle nuove regole di origine non preferenziale contenute nell'Allegato 22-01 del reg. 2446/2015.
Ad es. in relazione alla voce 8544 (per cui non esiste una regole specifica) mi rifaccio alla regola residuale in base a cui "se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali." Ma se ho componenti di pari valore (es. 20% Cina, 20% Germania e 20% Francia) e il prodotto finito mantiene la stessa voce doganale, a quale di questi Paesi dovrò attribuire l'origine?
In questo caso, possono essere applicate le regole del WTO (che prevedono il criterio del valore aggiunto), anche se formalmente superate?
Grazie e saluti.
Claudia Salvini