Buongiorno a tutti.
Chiedo se qualcuno di voi ha già avuto modo di valutare la deducibilità ai fini IRES degli accantonamenti per ripristino e bonifica dei siti utilizzati per impianti di carburante.
Nello specifico, la nostra azienda associata svolge attività di commercio petroli, con relativo utilizzo di siti dedicati agli impianti ed ai depositi.
La normativa ambientale impone all'azienda, al momento della cessazione dell'attività, di provvedere alla bonifica ed al ripristino dei siti occupati dagli impianti/depositi medesimi.
A fronte di tali spese future, la ditta stanzia a bilancio degli accantonamenti ad apposito fondo.
Il dubbio è se tali accantonamenti siano fiscalmente deducibili oppure no.
A livello di prassi, ho trovato la circolare AE n. 26/2012 che a sua volta richiama la ris. min. n. 52/1998 (che allego entrambe), nelle quali è stato preso in esame il trattamento fiscale dei costi di chiusura e post chiusura di discariche; in tali documenti viene ammessa la deducibilità fiscale degli accantonamenti a condizione che, da un punto di vista civilistico, siano presenti dei "dettagliati piani finanziari" aggiornati con perizie tecniche asseverate, al fine di avere una "valutazione sufficientemente realistica" dei costi che l'azienda dovrà sostenere quando verranno meno i ricavi per effetto della cessazione della discarica.
A livello di dottrina, il Sole 24 Ore del 1° ottobre 2012 ritiene estendibile il chiarimento anche a situazioni analoghe quali la gestione delle cave.
Sull'argomento, l'azienda vorrebbe evitare di formulare un interpello all'AE.
Grazie
Fabrizio Manca