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  • Latest Post - ‏2017-07-11T17:02:09Z by Gabriele Rosati
Francesca Santini
Francesca Santini
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Pinned topic Rimborso IRES

‏2017-06-08T15:28:14Z | rimborso

Gentili Colleghi,

scrivo per chiederVi se per caso Vi è capitata una situazione di rimborso IRES richiesto in dichiarazione in un periodo di imposta rispetto al quale l'Agenzia delle Entrate, al fine del pagamento, richiede i documenti certificanti i crediti oltre il termine previsto per esercitare il potere di verifica.

C'è una sentenza della Cassazione del 2010 che testualmente dichiara quanto segue:

"Deve, invero, ribadirsi che in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione (ed anche in quella rettificata o corretta) un credito d'imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; una volta che il credito si sia consolidato - attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica - l'Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso."

A fronte del diniego, a Vostro avviso, potrebbe essere argomentabile l'illegittimità della richiesta documentale, considerando anche che gli anni in esame sono stati accertati e non vi è stata alcuna ripresa in merito ai crediti richiesti successivamente a rimborso?

Grazie mille per il Vostro utile considerevole pensiero.

Francesca Santini

Updated on 2017-06-08T15:29:55Z at 2017-06-08T15:29:55Z by Francesca Santini
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    Re: Rimborso IRES

    ‏2017-07-06T07:50:33Z  

    Gentile Dottoressa,

             In merito al quesito che propone mi sembra di capire che il diniego a cui si riferisce sia quello dell'AdE di riconoscerle il credito: in questo caso si dovrebbero analizzare le motivazioni che loro forniscono e qualunque fosse la loro tesi direi che, da quanto ci dice, erano decorsi i termini per esercitare il potere di verifica.

    Se invece intende dire che vi è pervenuta la sola richiesta di fornire i documenti e siete voi a non volerli inviare, potreste obbiettare anche qui la decadenza dei termini ma si dovrebbe analizzare il provvedimento con il quale vi chiedono di esibire la documentazione per maggior sicurezza.

  • Gabriele Rosati
    Gabriele Rosati
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    Re: Rimborso IRES

    ‏2017-07-11T17:02:09Z  

    Buona sera,

    La ringrazio per il gentile riscontro e confermo la sua prima ipotesi, ovvero il decorso dei termini accertativi.

    Tuttavia l'Agenzia delle Entrate argomenta che c'è una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2016, segnatamente s.c. SS. UU. n. 5069/2016, che milita a favore della tesi secondo la quale, qualora un contribuente richieda un credito d'imposta a rimborso, l'Ufficio possa prescindere dai termini accertativi circa la richiesta dalla documentazione probatoria, in contrasto a precedenti orientamenti giurisprudenziali.

    Grazie mille di nuovo per la sua osservazione, che condivido pienamente.

    Cordiali saluti.

    Francesca Santini

    Non conoscevo la sentenza, ed avrei detto che bastasse inserire il credito nella denuncia dei redditi perché l'amministrazione finanziaria fosse tenuta a riconoscerlo, ovviamente dopo il termine per effettuare l'accertamento in rettifica.

    Il principio su cui si basa la sentenza che mi ha indicato: "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum" - le azioni sono temporanee, le eccezioni sono perpetue - è di derivazione civilistica, l'articolo di riferimento è il 1442 c.c. secondo cui "…l'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto anche se prescritta l'azione per farla valere". Come sottolineato da lei ho trovato molte sentenze di Cassazione precedenti che confutavano quanto enunciato dalla Cass. civ. Sez. Unite, 15-03-2016, n. 5069 e una del 2011 che invece è conforme. Le Sezioni Unite sono intervenute con la sentenza del 2016 per risolvere questo contrasto in maniera definitiva, anche se molti autorevoli autori rimangono scettici sulla possibilità di applicare un principio di natura civilistica al rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente.

    Cordiali saluti

     

  • Gabriele Rosati
    Gabriele Rosati
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    Re: Rimborso IRES

    ‏2017-07-06T07:50:33Z  

    Gentile Dottoressa,

             In merito al quesito che propone mi sembra di capire che il diniego a cui si riferisce sia quello dell'AdE di riconoscerle il credito: in questo caso si dovrebbero analizzare le motivazioni che loro forniscono e qualunque fosse la loro tesi direi che, da quanto ci dice, erano decorsi i termini per esercitare il potere di verifica.

    Se invece intende dire che vi è pervenuta la sola richiesta di fornire i documenti e siete voi a non volerli inviare, potreste obbiettare anche qui la decadenza dei termini ma si dovrebbe analizzare il provvedimento con il quale vi chiedono di esibire la documentazione per maggior sicurezza.

  • Francesca Santini
    Francesca Santini
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    Re: Rimborso IRES

    ‏2017-07-10T16:08:08Z  

    Gentile Dottoressa,

             In merito al quesito che propone mi sembra di capire che il diniego a cui si riferisce sia quello dell'AdE di riconoscerle il credito: in questo caso si dovrebbero analizzare le motivazioni che loro forniscono e qualunque fosse la loro tesi direi che, da quanto ci dice, erano decorsi i termini per esercitare il potere di verifica.

    Se invece intende dire che vi è pervenuta la sola richiesta di fornire i documenti e siete voi a non volerli inviare, potreste obbiettare anche qui la decadenza dei termini ma si dovrebbe analizzare il provvedimento con il quale vi chiedono di esibire la documentazione per maggior sicurezza.

    Buona sera,

    La ringrazio per il gentile riscontro e confermo la sua prima ipotesi, ovvero il decorso dei termini accertativi.

    Tuttavia l'Agenzia delle Entrate argomenta che c'è una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2016, segnatamente s.c. SS. UU. n. 5069/2016, che milita a favore della tesi secondo la quale, qualora un contribuente richieda un credito d'imposta a rimborso, l'Ufficio possa prescindere dai termini accertativi circa la richiesta dalla documentazione probatoria, in contrasto a precedenti orientamenti giurisprudenziali.

    Grazie mille di nuovo per la sua osservazione, che condivido pienamente.

    Cordiali saluti.

    Francesca Santini

    Updated on 2017-07-10T16:10:22Z at 2017-07-10T16:10:22Z by Francesca Santini
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    Gabriele Rosati
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    Re: Rimborso IRES

    ‏2017-07-11T17:02:09Z  

    Buona sera,

    La ringrazio per il gentile riscontro e confermo la sua prima ipotesi, ovvero il decorso dei termini accertativi.

    Tuttavia l'Agenzia delle Entrate argomenta che c'è una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2016, segnatamente s.c. SS. UU. n. 5069/2016, che milita a favore della tesi secondo la quale, qualora un contribuente richieda un credito d'imposta a rimborso, l'Ufficio possa prescindere dai termini accertativi circa la richiesta dalla documentazione probatoria, in contrasto a precedenti orientamenti giurisprudenziali.

    Grazie mille di nuovo per la sua osservazione, che condivido pienamente.

    Cordiali saluti.

    Francesca Santini

    Non conoscevo la sentenza, ed avrei detto che bastasse inserire il credito nella denuncia dei redditi perché l'amministrazione finanziaria fosse tenuta a riconoscerlo, ovviamente dopo il termine per effettuare l'accertamento in rettifica.

    Il principio su cui si basa la sentenza che mi ha indicato: "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum" - le azioni sono temporanee, le eccezioni sono perpetue - è di derivazione civilistica, l'articolo di riferimento è il 1442 c.c. secondo cui "…l'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto anche se prescritta l'azione per farla valere". Come sottolineato da lei ho trovato molte sentenze di Cassazione precedenti che confutavano quanto enunciato dalla Cass. civ. Sez. Unite, 15-03-2016, n. 5069 e una del 2011 che invece è conforme. Le Sezioni Unite sono intervenute con la sentenza del 2016 per risolvere questo contrasto in maniera definitiva, anche se molti autorevoli autori rimangono scettici sulla possibilità di applicare un principio di natura civilistica al rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente.

    Cordiali saluti