L'evento 8° Dissemination workshop sul framework dell’ERA per la gestione del rischio nel trasporto terrestre di merci pericolose, a causa del perdurare dell’emergenza COVID-19, programmato per il 16 giugno 2020, è spostato, salvo evoluzioni negative dell’epidemia in corso, al 20 ottobre 2020 sempre presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli.
Si invitano le associazioni a dare diffusione ai propri associati, cercando di comunicare all’indirizzo di posta dtt.dgtfe@mit.gov.it, non appena attivo, una stima del numero dei possibili partecipanti.
Con successiva comunicazione, si procederà a rendere noto il programma della giornata e le modalità di registrazione.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, ha emanato il Decreto n. 194 del 5 maggio 2020 riguardante aggiornamenti sull’operatività nel settore dei trasporti.
In particolare, si sottolinea che, al fine di contrastare il diffondersi del COVID-19 e per tutelare la salute dell’utenza e dei lavoratori sono garantiti, nel settore aereo, i trasporti minimi essenziali. Tra gli aeroporti in cui devono essere offerti i servizi minimi sono stati aggiunti Bergamo–Orio Al Serio e Milano–Linate che potranno riprendere l’operatività. Dal 5 maggio 2020 sono, quindi, operativi gli aeroporti di: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Linate, Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Ciampino, Fiumicino, Torino e Venezia. A Catania, Palermo e Lampedusa sono consentiti esclusivamente collegamenti per continuità territoriale.
Per il trasporto ferroviario di passeggeri, su tratte di lunga percorrenza, è garantita almeno una coppia di treni per ogni direttrice (all.) e per gli intercity sono previste possibili rimodulazioni sulla base delle ridotte esigenze di mobilità. Non è prevista alcuna limitazione per il servizio di trasporto merci e per quello a carattere emergenziale.
Relativamente ai servizi automobilistici interregionali sono assicurati soltanto quelli minimi essenziali; il vettore, previa comunicazione tempestiva al MIT e all'utenza, potrebbe ridurre il servizio, sempreché non proceda alla sua cessazione.
I trasporti per la Regione Sicilia sono così regolamentati: il trasporto marittimo di viaggiatori è sospeso, mentre continua ad essere assicurato quelle delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. E’ consentito il trasporto di passeggeri sulle navi utilizzate per trasporto merci soltanto per giustificati motivi di saluti. Inoltre, gli spostamenti per i passeggeri da Messina a Villa S. Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono garantiti da 8 corse giornaliere A/R, da effettuarsi tra le ore 6.00 alla 21.00 e sono consentiti soltanto a determinate persone, indicate nell’art. 4, comma 4. Il trasporto aereo di viaggiatori è assicurato, per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, soltanto con voli giornalieri in partenza dagli aeroporti di Catania e Palermo. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.
I servizi di trasporto da e per la Regione Sardegna sono assicurati con le seguenti modalità: è prevista la soppressione del trasporto marittimo di viaggiatori e non delle merci, con preferenza al trasporto non accompagnato. Il trasporto aereo di viaggiatori è garantito da voli dall’aeroporto di Cagliari per improrogabili e dimostrate esigenze, come richiesto dal DPCM 26.04.2020 e sentita l’Autorità sanitaria regionale.
Le disposizioni del decreto sono valide fino al 17 maggio.
Decreto interministeriale 05.05.2020, n. 194.pdf|Visualizza dettagli
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Sulla GU n. 80 del 26 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto MIT 16 marzo che stabilisce le modalità operative per accedere agli incentivi del Ferrobonus per gli anni 2020-2021. Infatti, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 111, L. 27.12.2019, n. 160) e di Bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021.
Le domande di accesso ai contributi riguardano il trasporto ferroviario intermodale o trasbordato (Regolamento 125/2017) e devono essere presentate dal 26 marzo al 9 maggio 2020 al MIT, esclusivamente tramite pec (incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it), utilizzando i modelli allegati al Decreto.
Il nuovo Ferrobonus opera in continuità con il passato, al fine di consentire il completamento dei programmi di sviluppo del trasporto ferroviario merci intermodale, avviati con la legge di stabilità 2016.
Restano, pertanto, valide le regole di funzionamento che hanno disciplinato le precedenti annualità del Ferrobonus, fissate dal Decreto MIT-MEF n. 125 del 14 luglio 2017, con riferimento all’individuazione dei beneficiari, alla commisurazione degli aiuti, alle modalità e alle procedure di attuazione, incluso il meccanismo di ribaltamento.
I beneficiari, quindi, restano le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori di trasporto combinato (MTO) come definiti dal Decreto 125/2017.
Possono presentare una NUOVA domanda di contributo, le imprese già beneficiarie del Ferrobonus nelle annualità 2017-2018. Tali imprese devono rinnovare tutti gli impegni e gli obblighi sottoscritti, ma è richiesto che devono incrementare il volume di traffico ferroviario di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto 125/2017 che è da riferirsi al volume di traffico ferroviario in treni*km dell’ultimo periodo di incentivazione.
Le imprese già benificiarie della misura per le annualità 2017-2018 che non sono interessate a chiedere rimborso per gli anni 2020-2021 sono tenute comunque al rispetto degli impegni assunti in fase di accesso ai contributi.
Anche le imprese che non hanno beneficiato degli incentivi Ferrobonus nelle precedenti annualità possono presentare domanda.
Per i periodi di pagamento del contributo, si procede in continuità in quanto il primo decorre dal 31 agosto 2019 al 30 agosto 2020, mentre il secondo dal 31 agosto 2020 al 30 agosto 2021.
Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso delle due annualità, a consuntivo di ciascuno periodo di 12 mesi di riferimento (31 agosto 2019 - 30 agosto 2020; 31 agosto 2020 - 30 agosto 2021), in ragione dei treni*km effettuati (art. 7, comma 1 e 2 del Decreto 127) - previa presentazione del modello di cui all’allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l’acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini previsti dall’art. 13 comma 1, lettera a) e lettera b) del Decreto 125/2017.
Per le imprese aderenti al nuovo Ferrobonus, ai fini del monitoraggio dell’obbligo di mantenimento per ulteriori 24 mesi - previsto dal Decreto 125/2017 (art. 1, comma 1, lettera c) - del volume di traffico ferroviario raggiunto nell’ultimo anno di erogazione del contributo questo si intende decorrente dal 30 agosto 2021. Il MIT, anche per il tramite del soggetto gestore, renderà disponibili in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio.
Decreto 16 marzo 2020-FERROBONUS.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il 01/apr/2020 da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIT, con decreto del 26.03.2020, n. 129, per continuare a far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, ha sospeso i divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, per le domeniche 29 marzo e 5 aprile. Tale sospensione per i giorni festivi citati è da intendersi applicabile al trasporto merci nazionale, mentre per i trasporti internazionali la sospensione dovrebbe operare illimitatamente fino a nuovo provvedimento.
Resta inteso che non è preclusa che possano essere concesse ulteriori sospensioni dei divieti in altri giorni festivi, ma occorre attendere nuove disposizioni del MIT.
Il testo è reperibile:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Decreto%20129%20del%2026-03-2020.pdf
DM 129 del 26-03-2020-sospensione divieti circolazione.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con circolare del 23 marzo scorso, ha dato attuazione agli articoli 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sull'edizione starordinaria della GU n. 70 del 17 marzo 2020 riguardanti la proroga e la sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1 che impattano sulle attività delle UMC.
La circolare precisa che la sospensione, fino al 15 aprile, è relativa ai termini dei procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o di ufficio, pendenti a decorrere dalla data del 23.02.2020 (art. 103, comma 1, DL 18/2020): per la durata complessiva del procedimenti non si calcola il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020. Resta fermo, tuttavia, come indicato nella disposizione del DL, che le PA “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.
Per quanto riguarda la proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione, l'art. 103, comma 2, DL 12/202, recita che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Pertanto, tale disposizione fa riferimento anche a tutte quelle autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale, ovvero la proroga è prevista per:
In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, CDS., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, CDS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CDS;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Sono ricomprese nell'ambito applicativo anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.
Altresì, la proroga si applica anche alla validità dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Il differimento dei termini delle operazioni tecniche (art. 92, comma 4) è relativo ai veicoli soggetti a revisione (art. 80 CDS) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS). Se tali veicoli dovevano effettuare tali operazioni entro il 31 luglio 2020, sono tuttavia autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.
La circolare sottolinea che per quanto riguarda la revisione, avendo la "disposizione ha carattere generale" si applica a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione medesima.Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.
La proroga è valida anche se il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.
Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.
La sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.
Infine, la circolare (che modifica parzialmente quella del 17.03.2020) precisa quali siano le attività indifferibili che devono porre in essere le UMC:
1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus,
mezzi di soccorso, ecc.);
2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.
Circolare MIT sospensione termini e attività UMC indifferibili - Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 –.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con Decreto 12 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno scorso, ha recepito nel nostro ordimento la Direttiva 2017/2309/UE e adegua per la quarta volta a l processo scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva 2008/68/CE riguardanti il trasporto interno di merci pericolose su strad (ADR) per via navigabile interna (ADN) e per ferrovia (RID).
Il decreto è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-17&atto.codiceRedazionale=17A04092&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
In base alla misura transitoria (1.6.1.1), le nuovi edizioni dei regolamenti modali riguardante il trasporto di merci pericolose su strada, per via navigabile interna e per ferrovia sono applicabili per i trasporti nazionali a partire dal 1° luglio 2017, mentre per quelli internazionali già sono in vigore dal 1° gennaio c.a.
Modificato il 28/giu/2017 da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Si pubblica un'analisi predisposta dall’Area Politiche Industriali – Infrastrutture, Trasporti e Servizi pubblici locali di Confindustria, ai fini della consultazione e del successivo lavoro svolto sui “Tavoli tecnici” promossi dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in materia di rilancio del trasporto ferroviario delle merci.
L'approfondimento, in particolare, si sofferma sull'esame delle dotazioni infrastrutturali ferroviarie e sul segmento del trasporto merci pericolose.
CONFINDUSTRIA-APPROFONDIMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO MERCI.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il 28/giu/2017 da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il prossimo 14 novembre 2016 a Pietrarsa (Portici-Napoli), nella location del Museo Nazionale Ferroviario, si terrà il Forum sul trasporto ferroviario “Logistica e Industria in Treno. Con il Governo un Patto per la Crescita”, organizzato da Confindustria con Confetra e Assoferr.
Si ricorda che per partecipare all’evento è necessario accreditarsi cliccando sul seguente link: registrazione
Programma definitivo FORUM PIETRARSA.pdf|Visualizza dettagli
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Confindustria sta organizzando, con Confetra e Assofer, un forum sul trasporto ferroviario “Logistica e Industria in Treno. Con il Governo un Patto per la Crescita”.
Il convegno sarà focalizzato sulle tematiche relative al mercato, alle infrastrutture e alla regolazione del trasporto ferroviario merci.
L’incontro rappresenta l’occasione per discutere sulle strategie per il rilancio del settore, nell’ottica di un trasporto più efficiente e sostenibile e per la promozione di una logistica integrata tra le varie modalità trasportistiche.
L’evento si svolgerà il 14 novembre 2016 a Pietrarsa (Portici-Napoli), nella location del Museo Nazionale Ferroviario e avrà inizio alle ore 14.00 per terminare alle ore 17.00.
Sarà presente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Graziano Delrio.
Il programma verrà reso noto nei prossimi giorni.
Si prega cortesemente di dare massima diffusione dell'evento alle aziende associate.
Prima del Forum sarà possibile effettuare, a partire dalle ore 12.00, una visita del Museo (da indicare nella registrazione).
Per partecipare all’evento sarà necessario accreditarsi cliccando sul seguente link: registrazione
savethedate_def3conlink.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che dal 1° aprile 2016, le Poste Italiane non effettuano più il servizio “data certa”, ossia l’apposizione del timbro necessario a fornire la prova che il contratto di trasporto sia stato formato in un determinato arco temporale (giorno, mese, anno).
La “data certa” attesta i termini di efficacia dei rapporti contrattuali privatistici e rende il documento opponibile ad eventuali contro-interessati.
Pertanto, dal 1° aprile 2016, visto che il decreto legislativo 286/2005 richiede che il contratto di trasporto abbia comunque “data certa” (anche se non viene menzionata tra gli elementi essenziali del contratto scritto), sarà necessario che le imprese utilizzino altre modalità per conferire certezza al contratto stesso (ad es. pec, affrancatura del documento e invio se stessi, marca temporale sui documenti informatici).
Ci riserviamo di trasmettere la nota delle Poste italiane non appena sarà disponibile.
Modificato il 06/mag/2016 da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Si informa che dal 1° aprile 2016, le Poste Italiane non effettuano più il servizio “data certa”, ossia l’apposizione del timbro necessario a fornire la prova che il contratto di trasporto sia stato formato in un determinato arco temporale (giorno, mese, anno).
La “data certa” attesta i termini di efficacia dei rapporti contrattuali privatistici e rende il documento opponibile ad eventuali contro-interessati.
Pertanto, dal 1° aprile 2016, visto che il decreto legislativo 286/2005 richiede che il contratto di trasporto abbia comunque “data certa” (anche se non viene menzionata tra gli elementi essenziali del contratto scritto), sarà necessario che le imprese utilizzino altre modalità per conferire certezza al contratto stesso (ad es. pec, affrancatura del documento e invio se stessi, marca temporale sui documenti informatici).
Ci riserviamo di trasmettere la nota delle Poste italiane non appena sarà disponibile.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, con circolare del 26 febbraio scorso, hanno dato attuazione all’art. 46-ter della Legge 298/1974, previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28-12-2015, n.208).
La circolare, che fornisce indirizzi generali per consentire un’uniforme applicazione della disposizione, ha la finalità di reintrodurre l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale (da tenere a bordo mezzo) riguardante l’origine e la destinazione delle merci trasportate durante un trasporto internazionale, eseguito sia in ambito UE che extra UE.
Il primo punto della circolare definisce il campo d'applicazione, precisando che la disposizione di applica al trasporto internazionale di merci in conto terzi e in conto proprio. Per trasporto internazionale si intende quello con origine in Italia e destinazione estera e viceversa ovvero quello in cui l’Italia è solo un Paese di transito con origine/destinazione estera.
L'oggetto del controllo è "qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola o consuetudine internazionale sia accompagnatorio delle merci"; è sanzionabile sia la mancanza momentanea di un documento sul veicolo che la mancata o incompleta compilazione del documento stesso. In quest'ultimo caso, l'entità della sanzione amministrativa è diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l'impossibilità di accertare la regolarità amministrativa del trasporto.
Restano ferme le sanzioni previste per i trasporti in regime di cabotaggio (art. 46-bis, L.298/1974)
La circolare precisa che "il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza". La documentazione sarà considerata regolare se fornirà "adeguata contezza della regolarità del trasporto". Pertanto, nel documento medesimo dovranno essere presenti le informazioni sulla tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e scarico e il vettore o sub-vettore che svolge il trasporto. I documenti maggiormente utilizzati, che possono attestare la regolarità del trasporto, sono la lettera di vettura internazionale (CMR) e il documento di trasporto (DDT); inoltre vi sono altri documenti ritenuti ugualmente idonei come, ad esempio, quelli per le merci pericolose, quelli prodotti per garantire che alcune tipologie di merci spedite (in particolare, i prodotti agricoli, quelli di origine animale e alimentare) rispettino le norme igienico sanitarie, certificati sanitari, fitosanitari, documenti amministrativi o formulari per la movimentazione di rifiuti, ecc.
Nel caso di mancanza momentanea del documento di trasporto a bordo mezzo, quindi nel caso in cui il conducente non sia in grado di esibire il documento di trasporto durante un controllo su strada, è applicata la sanzione prevista dal comma 1, dell'art. 46-ter (sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 1.200 euro e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo l’esibizione della predetta documentazione e comunque trascorsi 60 giorni dalla data di accertamento).
Presupposto per l’applicazione della sanzione è costituito dalla circostanza che il documento esista e sia stato compilato, ma non è presente sul veicolo.
La circolare sull’argomento precisa che l’obbligo di portare il documento di trasporto a bordo mezzo ricorre anche se norme amministrative, fiscali e doganali non prevedano che il documento deve necessariamente essere presente durante l’esecuzione del trasporto.
Nel caso di mancata compilazione del documento di trasporto, le sanzioni applicate sono quelle dell’art. 46-ter, comma 3, primo o secondo periodo, a seconda che tale mancanza consenta o meno di accertare la regolarità del trasporto internazionale. Infatti, qualora non sia presente un documento idoneo a dimostrare la regolarità del trasporto medesimo, ma ciò può essere desunta da altri elementi acquisiti nell’effettuazione del controllo stradale, si applica la sanzione di cui al comma 3, primo periodo, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro (no sanzione accessoria); mentre nel caso in cui non è possibile desumere la regolarità del trasporto si applica il comma 3, secondo periodo, che richiama per le sanzioni da applicare l’art. 46, commi primo e secondo, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.065 a 12.394 euro (in caso di recidiva nei 5 anni successivi la sanzione prevista è da 2.582 a 15.493), cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 207 del CDS (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Nel caso di incompleta compilazione del documento di trasporto, ricorre la violazione dell’art. 46-ter, comma 3 o dell’art. 46. Nello specifico, si applica il comma 3, primo periodo dell’art. 46-ter qualora dal documento compilato in modo erroneo o incompleto si possa desumere la regolarità del trasporto; mentre, ricorre la sanzione prevista dall’art. 46 quando non è possibile accertare la regolarità del trasporto medesimo e, quindi, se non sia in alcun modo documentata tipologia e quantità della merce, luogo di carico e di scarico, vettore o sub-vettore che effettua il trasporto
Il trasporto internazionale in conto proprio è liberalizzato nella UE, nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, in Svizzera e Repubblica San di San Marino; mentre con i Paesi extra-Ue è necessaria un’autorizzazione bilaterale.
L’art. 46-ter trova applicazione nel caso di trasporti in conto proprio liberalizzati o meno, ovvero nel trasporto è necessario che siano presenti i documenti che provano il legame tra la merce stessa e l’attività d’impresa e previsti a fini amministrativi, fiscali e doganali, ovvero quei documenti che sono obbligatori per determinate tipologie di trasporto (ADR, ATP, rifiuti, ecc.).
La circolare prevede delle disposizioni procedurali per tutti gli illeciti ci cui all’art. 46-ter della L. 298/1974. In particolare, si sottolinea che le violazioni sono dapprima contestate al conducente del veicolo, quale responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti o con i documenti incompleti. Tuttavia, qualora ne ricorrono i presupposti, anche gli altri soggetti della filiera, possono essere chiamati a rispondere degli illeciti a titolo di concorso con il conducente (art. 5, L. 689/1981).
E’ da evidenziare infine che nel caso di concorso delle violazioni di cui all’art. 46-ter L. 298/1974 con altre norme che disciplinano i documenti di trasporto, ovvero qualora la mancanza del documento di trasporto o la sua incompleta compilazione sono oggetto di sanzioni previste da altre norme amministrative, fiscali o doganali, tali sanzioni si applicano in concorso con quelle previste dall’art. 46-ter, in quanto aventi diversa oggettività giuridica e destinate a tutelare interessi giuridici diversi.
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Numerosi sono le disposizioni di interesse del settore nella Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 28.12.2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30.12.2015):
Con l’art. 1, comma, 903 viene meno l’obbligo di eseguire il pagamento del corrispettivo del contratto di trasporto con strumenti che garantiscono la completa tracciabilità del medesimo; pertanto, anche al contratto di trasporto si applica il limite generale di utilizzo del contante di 3.000 euro (art. 1, comma 898)
Codice della strada: esportazione all’estero di veicoli
La disposizione è intervenuta sull’art. 103 del CDS e ha stabilito che la definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati possa avvenire soltanto mediante prova di aver immatricolato il veicolo medesimo nel paese estero di destinazione.
Tra le altre misure, si evidenzia l’incentivo fiscale per gli investimenti in nuovi beni strumentali (art. 1, commi da 91 a 94), e l’introduzione di un credito d’imposta (art. 1, comma 98) per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lettera c), del TFUE.
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Graziano Delrio, spinge sull’acceleratore: pronta una bozza del decreto di attuazione della riforma Madia
Arriva il documento unico di circolazione, che ingloberà carta di circolazione e certificato di proprietà, con un costo totale di 29 euro. Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, spinge sull’acceleratore e ha già pronta una prima bozza del decreto di attuazione della riforma Madia che manderà in pensione il pubblico registro automobilistico. Sul testo il Mit sta lavorando insieme a Funzione pubblica e Dipartimento affari legislativi di Palazzo Chigi.
Il Pra, per come lo conosciamo adesso, non esisterà più: finirà sotto l’ombrello del ministero delle Infrastrutture dal 2016. A luglio del prossimo anno, poi, entrerà in pista un altro soggetto, l’Agenzia per il Trasporto stradale, che si occuperà di tutti i rapporti con cittadini e imprese relativi a trasferimenti di proprietà, fermi amministrativi, patenti, riscossione delle imposte. E, mentre questa operazione prenderà quota, l’Aci dovrà rivedere il suo perimetro, riducendo il proprio personale, per equilibrare la perdita di competenze. La riforma del Pra, tentata da molti Governi e mai riuscita, sta finalmente per decollare.
La data chiave è il 1° gennaio 2016. Da quel momento saranno «trasferite al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le funzioni svolte dal Pubblico registro automobilistico». L’Archivio nazionale dei veicoli, tenuto presso la Motorizzazione civile, sarà integrato con una sezione contenente i dati relativi alle vetture.
Sei mesi dopo, il 1° luglio, ci sarà la seconda rivoluzione: il certificato di proprietà andrà in pensione, per essere sostituito dal documento unico di circolazione, che ingloberà anche la carta di circolazione. Per la sua emissione sarà pagata una tariffa di 29 euro, che sostituirà gli attuali costi di iscrizione a Pra e Archivio nazionale.
Per mandare a regime il nuovo sistema, poi, sarà fondamentale un nuovo soggetto: l’Agenzia per il Trasporto stradale. Avrà sede a Roma e sarà un ente autonomo sotto il profilo giuridico e patrimoniale, ma vigilato dal ministero delle Infrastrutture. Prenderà in carico tutto il pacchetto di competenze relativo a circolazione, sicurezza e trasporto stradale di persone e di cose. Dal 1° luglio 2016 raccoglierà le vecchie funzioni del Pra e gestirà procedure come iscrizioni e rinnovi, trascrizioni dei trasferimenti di proprietà, fermi amministrativi, riscossione dell’Ipt. Ma anche l’omologazione dei veicoli e il rilascio e l’aggiornamento delle patenti.
La struttura non porterà nuovi oneri alla finanza pubblica ma sarà sostenuta con tariffe e proventi derivati dalla sua attività. Mentre questo nuovo soggetto decolla, l’Automobile club, che attualmente gestisce il Pra, perderà quota e dovrà provvedere «alla riorganizzazione del personale e alla contestuale riduzione della pianta organica», oltre alla ridefinizione dei rapporti con le sue società partecipate.
di Giuseppe Latour, con un commento di Maurizio Caprino - Il Sole 24 Ore
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Lo scorso 27 gennaio Confindustria ha presentato al Ministro Lupi un documento di proposte per la riforma del sistema portuale nazionale.
Il documento integra ed aggiorna, alle previsioni dell’art. 29 del DL Sblocca Italia, il Position Paper redatto da Confindustria con il Sistema Associativo nel giugno 2014.
Le principali tematiche trattate sono: pianificazione portuale, programmazione degli investimenti portuali e logistici, Autorità Portuali, attività e servizi portuali, responsabilità e competenze amministrative nel porto, concessioni demaniali, lavoro portuale, fiscalità portuale e Governance Portuale.
Il documento è reperibile nella Community “Infrastrutture, Logistica, Trasporti e Servizi pubblici locali”, Sezione Documenti Confindustria alla voce “Trasporto marittimo e Porti”.
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Vi segnalo un articolo interessante riguardante su "Il Sole 24 ore" del 24 settembre 2014 che riprende la nota congiunturale di Confetra sul trasporto merci in Italia, dalla quale si evince un trend positivo nel 1° semestre 2014.
Sole 24 ore - mini rivesglio del traffico merci.pdf|Visualizza dettagli
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Lo scorso 25 settembre Confindustria è stata audita, presso la Camera dei Deputati, IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale. Sono intervenuti il Vice Presidente per lo Sviluppo Economico e per l'Energia Aurelio Regina e il Direttore dell’area Politiche Industriali Andrea Bianchi. In aggiunta al testo dell’audizione depositato agli atti, Confindustria si è riservata l’invio di un’analisi più estesa. Entrambi i testi sono consultabili nella sezione “libreria”.
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