il MIT, nonostante la ferma opposizione di Confindustria, ha pubblicato sul proprio sito il Decreto direttoriale 27 novembre 2020, n. 206, relativo ai “costi indicativi di riferimento dell’attività di autotrasporto merci”.
Il nuovo sistema riprende sostanzialmente il concetto delle tariffe “forcella”, proponendo un valore minimo e massimo entro cui estrapolare il costo per la singola voce (per es., veicolo, manutenzione, revisioni, pneumatici, stipendio, ecc.).
L’impostazione metodologica delle tabelle dei costi di riferimento distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo: A. fino a 3,5 tonnellate; B. oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate; C. oltre 12 e fino a 26 tonnellate; D. oltre 26 tonnellate.
Inoltre, individua quattro voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni: a) Sezione 1 - Veicolo (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi): relativamente alle voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento; b) Sezione 2 - Altri Costi: a. Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario; b. Energia: relativamente alle fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG, elettrico e ibrido); c) Sezione 3 - Pedaggiamento: relativamente ai costi sostenuti al netto dei rimborsi previsti da normativa.
Il costo unitario chilometrico viene determinato dalla somma della Sezione 1 e Sezione 2, tenendo conto della percorrenza media annua di 100.000 km; tuttavia, viene precisato che le parti possono considerare differenti percorrenze di Km/anno.
Il decreto stabilisce “la natura non cogente dei valori dei costi di esercizio”, ma sottolinea la loro conformità alle disposizioni dell’articolo 1, comma 250 della Legge 190/2014, n. 190, ai pareri resi dall’AGCM e alla giurisprudenza richiamata nelle premesse del decreto medesimo. Inoltre, si prevede una riserva per l’eventuale aggiornamento del valore dei costi.
La documentazione è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
DECRETO DIRETTORIALE MIT 27.11.2020, n. 206 -Costi di Riferimento impresa autotrasporto c_terzi.pdf|Visualizza dettagli
MIT tabelle costi DD 27.11.2020, n. 206.pdf|Visualizza dettagli
NOTA METODOLOGICA MIT - LEGENDA DD 27.11.2020, N. 206.pdf|Visualizza dettagli
|
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a maggio 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-06/costo%20GASOLIO%20MAGGIO%20%202020.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_MAGGIO_2020.pdf|Visualizza dettagli
|
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce ad aprile 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-05/costo%20GASOLIO%20APRILE%20%202020.pdf
|
Il MIT-CC Albo Autotrasporto, con Delibera n. 2 del 24 aprile scorso, pubblicata sulla GU n. 110 del 29.04.2020, ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2019.
Si sottolinea che con la Delibera del MIT 1.04.2020 è stato disposto l’avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali dal 20 al 27 aprile 2020 (fase 1) e con la delibera 2/2020 si stabiliscono criteri, modalità e termini per la “fase 2” della procedura di rimborso.
Pertanto, il beneficio può essere richiesto per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall'1.01.2019 al 31.12.2019, dai soggetti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose (in conto proprio e in conto terzi), che appartengono alla classe ecologica EuroIII, EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.
La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi, purché pari almeno ad euro 200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6, Titolo I, della Delibera medesima.
La riduzione compensata non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. Fermo restando il tale limite, è prevista un'ulteriore riduzione compensata se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne: ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne, secondo quanto previsto al punto 8, Titolo I, della Delibera.
Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. Le società concessionarie devono comunque aver emesso fattura entro il 30 aprile 2020 e daranno seguito ai rimborsi secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate il Comitato centrale.
La delibera ribadisce che possono beneficiare della riduzione, i soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019 risultavano come: a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974; b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92; d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974; e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
I richiedenti, che hanno prenotato la domanda e utilizzato sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, riceveranno le riduzioni a decorrere dalla data di utilizzo del servizio.
La riduzione viene calcolata sulla base degli scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nell’allegato alla Delibera.
Si rammenta che l’avvio della “fase 2” relativa all’inserimento dei dati della domanda e firma ed invio della medesima è possibile per i soli soggetti che hanno avuto accesso alla “fase 1” nei termini perentori indicati nella delibera del 1° aprile 2020.
La “fase 2” - Inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda medesima deve avvenire dalle ore 9,00 del 4 maggio 2020 e fino alle ore 14,00 del 24 maggio 2020.
Il testo della Delibera è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20A02392&elenco30giorni=false
Delibera CC Albo MIT 24.04.2020, n. 2 - riduzione compensata pedaggi 2019.pdf|Visualizza dettagli
Allegato Delibera CC Albo MIT 24.04.2020, n. 2-riduzione compensata pedaggi 2019.pdf|Visualizza dettagli
|
Il CC Albo degli autotrasportatori-MIT, con la delibera del 1° aprile 2020, n. 1 (GU n. 100 del 16.04.2020), ha disposto l’avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali per l’anno 2019, data “l'eccezionalità della situazione attuale che richiede l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere al massimo i tempi di attivazione, svolgimento e definizione del procedimento di riduzione compensata dei costi sostenuti” dalle imprese.
Da sottolineare che la presentazione della domanda da parte delle imprese di autotrasporto interessate non costituisce titolo per la corresponsione del rimborso; infatti, la delibera è esclusivamente finalizzata a comprimere i tempi dei definizione del procedimento e, pertanto, l'accettazione della domanda medesima, la definizione dei relativi criteri di ripartizione e l'effettiva erogazione dei rimborsi è soggetta al perfezionamento della citata direttiva ministeriale, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità da parte degli organi di controllo e della relativa pubblicazione nella GU, nonché all’emanazione delle conseguenti delibere di attuazione.
Con la delibera si dà, pertanto, avvio alla sola Fase 1 – prenotazione della domanda – che può essere effettuata dai soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019 risultavano come:
a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974;
b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92;
d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974;
e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
Qualora i richiedenti, che hanno prenotato la domanda, hanno utilizzato sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.
Per richiedere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali è necessario utilizzare, a pena di irricevibilità, l’applicativo “PEDAGGI” presente sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi)
E’ necessario dapprima registrarsi allo stesso Portale (https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti)
Per utilizzare l’applicativo PEDAGGI è utile consultare il manuale utente (allegato)
Riassumendo, il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui si articola in due fasi:
- fase 1- prenotazione della domanda, dalle ore 9.00 del 20 aprile 2020 fino alle ore 14,00 del 27 aprile 2020. Le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno inammissibili.
- fase 2 –inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda
Sarà possibile l’accesso alla fase 2 esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito domanda entro i termini perentori previsti dalla fase 1
Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento:
Delibera CC Albo MIT 10.04.2020, n. 1- pedaggi emergenza sanitaria.pdf|Visualizza dettagli
GPEW_Manuale Utente Impresa PEDAGGI 2020.docx|Visualizza dettagli
|
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a giugno 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-07/costo%20GASOLIO%20Giugno%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_GIUGNO_2019.pdf|Visualizza dettagli
|
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a aprile 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-05/costo%20GASOLIO%20Aprile%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_APRILE_2019.pdf|Visualizza dettagli
|
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a gennaio 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-03/costo%20GASOLIO%20Febbraio%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_FEBBRAIO_2019.pdf|Visualizza dettagli
|
L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del IV trimestre 2018, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4607863/lgpd-n-137938-20181217-nota-autotrasp-4trim2018.pdf/9abdd553-917a-4706-8e1d-70ff675f0805).
La domanda deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2019 e riguarda i consumi effettuati tra 1° ottobre e il 31 dicembre 2018.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a) e b);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richiesta per comprovare gli avvenuti i consumi:
- gli esercenti l’attività di trasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- gli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b) e c) possono giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra 1°ottobre e il 31 dicembre 2018.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740".
Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al III trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.
Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.
Nota Agenzia Dogane 17.12.2018, n. 137938_RU - IV trimestre 2018.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
|
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a novembre 2018.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2018-12/costo%20GASOLIO%20NOVEMBRE%20%202018.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_NOVEMBRE_2018.pdf|Visualizza dettagli
|
L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del I trimestre 2017, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2017).
La domanda deve essere presentata entro il 2 maggio 2017 e riguarda i consumi effettuati tra 1° gennaio e il 31 marzo 2017.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2.imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a) e b);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richiesta per comprovare gli avvenuti i consumi:
- gli esercenti l’attività di trasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- gli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b) e c) possono giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra 1°gennaio e il 31 marzo 2017.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740".
Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2019.
Nota Agenzia Dogane 30.03.2017-rimborso accise I trimestre 2017.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
|
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, con circolare del 26 febbraio scorso, hanno dato attuazione all’art. 46-ter della Legge 298/1974, previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28-12-2015, n.208).
La circolare, che fornisce indirizzi generali per consentire un’uniforme applicazione della disposizione, ha la finalità di reintrodurre l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale (da tenere a bordo mezzo) riguardante l’origine e la destinazione delle merci trasportate durante un trasporto internazionale, eseguito sia in ambito UE che extra UE.
Il primo punto della circolare definisce il campo d'applicazione, precisando che la disposizione di applica al trasporto internazionale di merci in conto terzi e in conto proprio. Per trasporto internazionale si intende quello con origine in Italia e destinazione estera e viceversa ovvero quello in cui l’Italia è solo un Paese di transito con origine/destinazione estera.
L'oggetto del controllo è "qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola o consuetudine internazionale sia accompagnatorio delle merci"; è sanzionabile sia la mancanza momentanea di un documento sul veicolo che la mancata o incompleta compilazione del documento stesso. In quest'ultimo caso, l'entità della sanzione amministrativa è diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l'impossibilità di accertare la regolarità amministrativa del trasporto.
Restano ferme le sanzioni previste per i trasporti in regime di cabotaggio (art. 46-bis, L.298/1974)
La circolare precisa che "il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza". La documentazione sarà considerata regolare se fornirà "adeguata contezza della regolarità del trasporto". Pertanto, nel documento medesimo dovranno essere presenti le informazioni sulla tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e scarico e il vettore o sub-vettore che svolge il trasporto. I documenti maggiormente utilizzati, che possono attestare la regolarità del trasporto, sono la lettera di vettura internazionale (CMR) e il documento di trasporto (DDT); inoltre vi sono altri documenti ritenuti ugualmente idonei come, ad esempio, quelli per le merci pericolose, quelli prodotti per garantire che alcune tipologie di merci spedite (in particolare, i prodotti agricoli, quelli di origine animale e alimentare) rispettino le norme igienico sanitarie, certificati sanitari, fitosanitari, documenti amministrativi o formulari per la movimentazione di rifiuti, ecc.
Nel caso di mancanza momentanea del documento di trasporto a bordo mezzo, quindi nel caso in cui il conducente non sia in grado di esibire il documento di trasporto durante un controllo su strada, è applicata la sanzione prevista dal comma 1, dell'art. 46-ter (sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 1.200 euro e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo l’esibizione della predetta documentazione e comunque trascorsi 60 giorni dalla data di accertamento).
Presupposto per l’applicazione della sanzione è costituito dalla circostanza che il documento esista e sia stato compilato, ma non è presente sul veicolo.
La circolare sull’argomento precisa che l’obbligo di portare il documento di trasporto a bordo mezzo ricorre anche se norme amministrative, fiscali e doganali non prevedano che il documento deve necessariamente essere presente durante l’esecuzione del trasporto.
Nel caso di mancata compilazione del documento di trasporto, le sanzioni applicate sono quelle dell’art. 46-ter, comma 3, primo o secondo periodo, a seconda che tale mancanza consenta o meno di accertare la regolarità del trasporto internazionale. Infatti, qualora non sia presente un documento idoneo a dimostrare la regolarità del trasporto medesimo, ma ciò può essere desunta da altri elementi acquisiti nell’effettuazione del controllo stradale, si applica la sanzione di cui al comma 3, primo periodo, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro (no sanzione accessoria); mentre nel caso in cui non è possibile desumere la regolarità del trasporto si applica il comma 3, secondo periodo, che richiama per le sanzioni da applicare l’art. 46, commi primo e secondo, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.065 a 12.394 euro (in caso di recidiva nei 5 anni successivi la sanzione prevista è da 2.582 a 15.493), cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 207 del CDS (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Nel caso di incompleta compilazione del documento di trasporto, ricorre la violazione dell’art. 46-ter, comma 3 o dell’art. 46. Nello specifico, si applica il comma 3, primo periodo dell’art. 46-ter qualora dal documento compilato in modo erroneo o incompleto si possa desumere la regolarità del trasporto; mentre, ricorre la sanzione prevista dall’art. 46 quando non è possibile accertare la regolarità del trasporto medesimo e, quindi, se non sia in alcun modo documentata tipologia e quantità della merce, luogo di carico e di scarico, vettore o sub-vettore che effettua il trasporto
Il trasporto internazionale in conto proprio è liberalizzato nella UE, nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, in Svizzera e Repubblica San di San Marino; mentre con i Paesi extra-Ue è necessaria un’autorizzazione bilaterale.
L’art. 46-ter trova applicazione nel caso di trasporti in conto proprio liberalizzati o meno, ovvero nel trasporto è necessario che siano presenti i documenti che provano il legame tra la merce stessa e l’attività d’impresa e previsti a fini amministrativi, fiscali e doganali, ovvero quei documenti che sono obbligatori per determinate tipologie di trasporto (ADR, ATP, rifiuti, ecc.).
La circolare prevede delle disposizioni procedurali per tutti gli illeciti ci cui all’art. 46-ter della L. 298/1974. In particolare, si sottolinea che le violazioni sono dapprima contestate al conducente del veicolo, quale responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti o con i documenti incompleti. Tuttavia, qualora ne ricorrono i presupposti, anche gli altri soggetti della filiera, possono essere chiamati a rispondere degli illeciti a titolo di concorso con il conducente (art. 5, L. 689/1981).
E’ da evidenziare infine che nel caso di concorso delle violazioni di cui all’art. 46-ter L. 298/1974 con altre norme che disciplinano i documenti di trasporto, ovvero qualora la mancanza del documento di trasporto o la sua incompleta compilazione sono oggetto di sanzioni previste da altre norme amministrative, fiscali o doganali, tali sanzioni si applicano in concorso con quelle previste dall’art. 46-ter, in quanto aventi diversa oggettività giuridica e destinate a tutelare interessi giuridici diversi.
|
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio del costo per litro di gasolio per autotrazione relativo a gennaio 2016.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo economico.
La tabella è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=26339
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_GENNAIO_2016.pdf|Visualizza dettagli
|
Ci sono pervenute numerose segnalazioni per il malfunzionamento del sito "Il Portale dell'Automobilista", ove effettuare la verifica on-line per la regolarità (retributiva, previdenziale e per premi assicurativi) dei vettori , ai sensi dell’art. 83-bis della Legge 133/08 smi.
Le principali segnalazioni riguardano la registrazione al Portale medesimo, poiché si arriva ad una pagina di blocco/errore con scritto "Certifica Mail Cittadino è temporaneamente non disponibile", oppure chi è riuscito a registrarsi non riesce ad inserire la provincia di riferimento della sede del vettore.
Per problematiche inerenti l'accesso al Portale è contattabile il numero verde 800 232 323 (da evitare chiamate alle ore di punta 9-11).
Il numero verde, cui abbiamo segnalato le nostre difficoltà, ha suggerito di:
- non utilizzare il browser internet explorer bensì google chrome
- inviare una mail, qualora ancora non si riuscisse nella registrazione, al seguente indirizzo: [email protected].
La mail deve contenere nell’oggetto “registrazione al Portale”, riportare la motivazione per cui si richiede assistenza e, in allegato, copia della patente di guida e codice fiscale del titolare dell’azienda o più semplicemente del soggetto che effettuerà la verifica.
Inoltre, si deve autorizzare ad effettuare la registrazione (importantissimo!)
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
|
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio del costo per litro del gasolio per autotrazione relativa a novembre 2015.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25470
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_NOVEMBRE_2015.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
|
Si informa che la delibera del Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori del 29 settembre 2015, n. 5, riguardante i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione per richiedere la riduzione compensata dei pedaggi per i transiti effettuati nell’anno 2014, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.230 del 3.10.2015.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alla circolare riservata agli associati.
|
Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi, con delibera n. 8 del 29 settembre scorso, ha prorogato, fino al 15 novembre 2015, il termine per verificare la regolarità delle imprese iscritte all'Albo.
Pertanto, a partire dal 16 novembre pv, a seguito di apposita ulteriore delibera, mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato Centrale medesimo, i committenti dei servizi di trasporto potranno verificare la regolarità contributiva delle imprese iscritte all'Albo con le quali sottoscrivere un contratto di trasporto scritto o verbale.
|
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06013
presentato da SANGA Giovanni
testo di Mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 457
SANGA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 Gennaio 2015, in vigore dal 4 maggio 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 94 della legge 147 del 2013 (stabilità 2014), ha disposto che le funzioni relative alla tenuta e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in precedenza svolte dalle province, spettino agli uffici della motorizzazione civile nel rispettivo ambito territoriale di competenza;
nonostante le istruzioni dettate dal Ministero dei trasporti agli uffici della motorizzazione per rendere operativo detto passaggio di competenze (contenute nella circolare ministeriale n. 2 del 13 maggio scorso), permangono numerose problematiche che, di fatto, stanno rallentando le pratiche per le iscrizioni all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al Registro elettronico nazionale (REN), da parte delle nuove imprese;
in particolare, risulta che molti uffici della MCTC abbiano difficoltà a mettere in atto le predette istruzioni anche per quelle pratiche che, in ottemperanza dell'Accordo Stato – Città ed autonomie locali del 23 aprile scorso, sono già state istruite dalle province ed in ordine alle quali l'unica attività richiesta alle motorizzazioni è quella di effettuare una «semplice verifica di correttezza formale dell'istruttoria stessa e logicità giuridico – sostanziale degli argomenti esposti nella relazione e nello schema di provvedimento proposto (dalla Provincia)»;
le difficoltà di funzionamento delle motorizzazioni si stanno appalesando anche rispetto alle operazioni di revisione dei mezzi pesante. Infatti, le nuove procedure introdotte dal Ministero dei trasporti con la circolare prot. 8259 RU del 1o aprile 2015 (che prevedono dei tempi standard in relazione alla tipologia del veicolo da revisionare), richiedono la disponibilità di un numero di personale congruo al fine di non rallentare lo svolgimento delle predette operazioni, con inevitabili ripercussioni per le imprese di autotrasporto;
la circolare ministeriale prima citata ha acconsentito alla possibilità di incrementare il numero delle prenotazioni per ciascuna seduta, tenuto conto della «quantità e del profilo del personale di aiuto eventualmente disponibile», assegnando ai Direttori Generali territoriali il compito di dare disposizioni per la rapida individuazione e formazione del personale, anche mediante affiancamento sul lavoro –:
cosa intenda fare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per risolvere le criticità sopra evidenziate. (5-06013)
Risposta Del Basso De Caro-Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti
Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 settembre 2015 nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
Il trasferimento di funzioni disposto dall'articolo 1, comma 94, della Legge di stabilità 2014, come ogni cambiamento di competenza, necessita di congrui margini di tempo per l'assestamento degli uffici; nella fattispecie, gli uffici periferici della motorizzazione si trovano a dover affrontare nuove funzioni a risorse invariate, in quanto non vi è stata la possibilità di procedere al contestuale trasferimento delle risorse umane impiegate presso le province e dedicate a tali funzioni.
Tenuto conto di tale aspetto, già con la circolare n. 2 del 2015 le prime indicazioni sono state quelle dirette a gestire le nuove competenze in un'ottica di massima flessibilità organizzativa degli uffici periferici. Si è infatti previsto che l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo sarà svolta, sotto il profilo operativo e se necessario al buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso la migliore strutturazione organizzativa individuata dalla singola Direzione generale territoriale, sulla scorta delle specifiche risorse disponibili; tale facoltà consente di sfruttare al meglio le professionalità diversamente esistenti nei vari Uffici sul territorio.
Un ulteriore indirizzo fornito è incentrato su un forte ricorso agli strumenti di autocertificazione e di promozione della semplificazione amministrativa, per i quali sono stati forniti prontamente una prima serie di moduli standardizzati utilizzabili per la produzione delle domande e, successivamente, la circolare n. 4 del 2015 del 24 luglio 2015 ha previsto un altro stock di modelli corrispondenti alle varie esigenze di modifica della situazione delle imprese interessate o di comunicazione di informazioni obbligatorie, i quali faciliteranno gli adempimenti dell'utenza e degli stessi uffici, anche grazie alla standardizzazione. Nel contempo, si sta lavorando per consentire una gestione delle pratiche con il più ampio ausilio delle risorse informatiche.
Per quanto riguarda la disponibilità di risorse umane, considerati i tempi e la complessità delle procedure previste dalla normativa in materia di mobilità del personale, è in corso l’iter per l'acquisizione in comando di 14 unità di personale dei ruoli delle province, già coinvolti presso tali enti nell'attività concernente le funzioni trasferite. Tali unità di personale verranno assegnate alle Direzioni generali territoriali secondo priorità dettate dalla situazione concreta esistente sul territorio.
Si sta inoltre valutando la possibilità di ricorrere all'utilizzo temporaneo di personale del Ministero attraverso l'istituto della missione, con particolare riguardo agli uffici della Sardegna. È stato infatti predisposto un interpello per l'individuazione di unatask-force di operatori per attività di supporto in casi di particolari emergenze operative. Ciò consentirà di rafforzare, nel tempo più rapido consentito da tali procedura, la funzionalità degli uffici della motorizzazione, con particolare riguardo per quelli che lamentano le sofferenze maggiori.
Quanto alle nuove procedure operative in materia di revisione dei veicoli pesanti, si osserva che tali nuove procedure non si limitano a definire tempi standard per ogni tipologia di veicolo da revisionare, ma soprattutto introducono l'adozione della strong authentication (autenticazione a due fattori) e della firma digitale remota per il rilascio dei certificati di revisione, finalizzata a qualificare ulteriormente l'attività di revisione dei veicoli a motore.
Infine, da un riscontro effettuato nello scorso mese di luglio, le revisioni certificate con la firma digitale ammontano a 204.871 su un totale di 277.836; non si riscontra pertanto alcun rallentamento delle attività di revisione attribuibile alle nuove procedure introdotte.
|