Il Ministero dell’Interno, con nota del 5 maggio scorso, è intervenuto a fornire un’interpretazione dell’art. 193, comma 2, del Codice della Strada (CDS), in materia di obbligo di responsabilità civile, ovvero di copertura assicurativa del veicolo.
Nello specifico, la nota si sofferma sull’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo nei casi ((in presenza del pagamento in misura ridotta (art. 202 CDS) o in forma scontata del 30% effettuato entro 5 giorni dalla contestazione)) non venga corrisposto il premio di assicurazione valida per almeno 6 mesi o lo stesso venga pagato oltre il termine di 60 giorni.
Nel silenzio della norma, non essendo possibile procedere a confisca, tuttavia il veicolo rimane sottoposto a sequestro amministrativo. Per superare questa problematica, il Ministero dell’Interno chiarisce che in tali casi è da applicare il meccanismo procedimentale di cui all’art. 21 della L. n. 689/1981. Pertanto, ferma restando l’efficacia del verbale di accertamento che costituisce titolo esecutivo per il pagamento della sanzione, l’autorità amministrativa dovrà emettere un’ordinanza-ingiunzione per fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio assicurativo, scaduto il quale il veicolo è posto sotto sequestro.
L’ordinanza-ingiunzione, pertanto, integra il presupposto procedimentale necessario per disporre della confisca del veicolo anche nel caso in cui, pur in presenza di un pagamento in misura ridotta, non sia stata riattivata una valida assicurazione per almeno 6 mesi. Analoghe considerazioni per l’ipotesi in cui ci sia il pagamento in forma scontata del 30% entro 5 giorni.
Nota Ministero Interno 5 maggio 2016.pdfVisualizza dettagli