Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in seguito a vari quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, con la Circolare n. 7791 del 3 aprile 2014, ha chiarito una serie di questioni riguardanti l’applicazione del criterio della residenza normale nell’ambito della patente di guida.
In primis, si precisa che ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE, per residenza normale si intende “il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali o professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita”
Mentre, nel caso i luoghi degli interessi professionali e personali non coincidano e, di conseguenza, una persona soggiorni alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, per residenza normale si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione però che vi ritorni regolarmente (quest’ultima restrizione non si applica se il soggiorno all’estero è dovuto all’esecuzione di una missione a tempo indeterminato).
Inoltre, il principio della residenza normale si applica anche ai cittadini italiani (in quanto appartenenti ad Stato membro che rientra in tutte le norme della direttiva 2006/126/CE) ed infine, la residenza normale è richiesta anche se il candidato/conducente non è in possesso di residenza anagrafica in Italia.
Premesso ciò, la circolare chiarisce una serie di problematiche inerenti:
· Rilascio della patente di guida per esame a candidato non titolare di patente comunitaria: in tal caso il criterio della residenza normale può essere applicato soltanto ai cittadini di uno degli stati membri dell’UE o della SEE, mentre per i cittadini extracomunitari si applica il criterio della residenza anagrafica.
· Rilascio di patente di guida per conversione di altra comunitaria o rilasciata da Stato SEE: come per il punto precedente, si prescinde dalla residenza del titolare della patente da convertire e si fa riferimento al criterio della residenza normale.
· Conferma di validità, riconoscimento, duplicato di patente comunitaria o rilasciata da Stato SEE: anche in questi casi va applicato il criterio della residenza normale, prescindendo dalla cittadinanza.
· Rilascio della patente di guida per esame a candidato già titolare di patente comunitaria o rilasciata da Stato SEE (estensione ad altra categoria): Si tratta delle fattispecie di effettuazione dell’esame da parte di soggetto già titolare di patente di guida comunitaria ovvero di rilascio di una nuova patente con abilitazioni meno ampie rispetto a quella posseduta. In tali casi, una volta effettuate le procedure di riconoscimento, si osserva il principio della residenza normale del conducente, prescindendo dalla sua cittadinanza.
· Certificazione relativa alla residenza normale: la residenza normale è comprovata dagli utenti comunitari allegando alla documentazione prescritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello allegato alla Circolare). I cittadini extracomunitari, invece, attestano la residenza normale mediante il permesso di soggiorno, che gli UMC acquisiscono in copia, insieme ad una dichiarazione sottoscritta redatta secondo il modello allegato alla circolare.