Circolare M_Interno 13.11.2015-intestazione temporanea veicoli-noleggio senza conducente.pdfVisualizza dettagli
CODICE DELLA STRADA: INTESTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI-LOCAZIONE VEICOLI SENZA CONDUCENTE - SENTENZE TAR LAZIO
Floriana Buccioni
Tag: 
temporanea
noleggio
conducente
art.
senza
della
strada
codice
94
intestazione
veicoli
202 viste
La circolare del Ministero dell’Interno del 13 novembre scorso fa seguito delle sentenze del TAR Lazio (n. 11004 e 11005 del 2015) e di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota 29.10.2015).
Il provvedimento ha stabilito che le sanzioni derivanti dall’inosservanza dell’art. 94 CDS, ovvero quelle relative alla mancata annotazione dei contratti di locazione senza conducente (periodi superiori a 30 giorni) nell’Archivio Nazionale Veicoli, sono applicabili per quei contratti stipulati successivamente dal 2 novembre c.m.
E’ stato precisato, inoltre, che le violazioni indicate devono essere contestate solo al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non nei confronti del conducente pro-tempore del veicolo, a meno che non coincida con il contraente stesso.
Infine, si ribadisce quanto già stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10.07.2014, che le procedure di annotazione riguardano soltanto i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando esclusi dall'applicazione della procedura i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o di cose in conto terzi.
Circolare M_Interno 13.11.2015-intestazione temporanea veicoli-noleggio senza conducente.pdfVisualizza dettagli |
CODICE DELLA STRADA: INTESTAZIONE TEMPORANEA VEICOLI-CHIARIMENTI MINISTERO DELL’INTERNO
Floriana Buccioni
Tag: 
veicoli
intestazione
31
27
art.
veicolo
decreto
ministero
luglio
della
94
novembre
codice
3
circolare
247-bis
regolamento
ottobre
dell'interno
strada
locazione
comodato
temporanea
dei
conducente
2014
e
senza
285/1992
legislativo
10
delle
495/1992
trasporti
infrastrutture
200 viste
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 31 ottobre scorso, ha fornito delucidazioni in merito alla disciplina relativa all’intestazione temporanea dei veicoli, di cui all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada (CDS) e dell’art. 247-bis, del Regolamento attuativo. Il Ministero ha precisato, anzitutto, che gli ambiti di applicazione, le esenzioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti interessati dalla normativa sono stati già ampiamente oggetto di definizione delle due circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). La circolare del Ministero dell’Interno si sofferma ad evidenziare gli aspetti legati all’ambito operativo della normativa suddetta, nelle more della predisposizione di una direttiva esplicativa sulle tematiche legate all’attività di controllo e sanzionatoria. Pertanto, fermo restando l’ambito di applicazione della disposizione del CDS a fattispecie già definite dal MIT, la circolare in questione specifica che, in presenza di comodato, l’obbligo di annotazione è previsto soltanto quando l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario avviene in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore ai 30 giorni. Tale annotazione viene meno nel caso di comodato di un veicolo a familiare convivente. E’ stato, anche, chiarito che nessuna norma vieta la concessione del mezzo, da parte dell’intestatario del veicolo, ad altro soggetto a titolo di cortesia o di favore. Inoltre, si ribadisce che la disciplina è operativa, dal 3 novembre 2014 e si precisa che eventuali sanzioni possono trovare applicazione decorsi 30 giorni dalla data suddetta e, pertanto, a partire dal 3 dicembre 2014, poiché la norma consente all’utilizzatore del veicolo di provvedere all’annotazione entro 30 giorni dall’atto di utilizzo. La violazione della disposizione del CDS non deve essere contestata automaticamente al conducente, che non è tenuto nemmeno a tenere a bordo mezzo la documentazione prescritta dalla legge nelle fattispecie enucleate dalla disciplina sull’intestazione temporanea dei veicoli. Da sottolineare, tuttavia, che obbligato in solido, per tutte le violazioni del CDS, punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all’art. 196, comma 1, del CDS. |