Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, con circolare del 26 febbraio scorso, hanno dato attuazione all’art. 46-ter della Legge 298/1974, previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28-12-2015, n.208).
La circolare, che fornisce indirizzi generali per consentire un’uniforme applicazione della disposizione, ha la finalità di reintrodurre l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale (da tenere a bordo mezzo) riguardante l’origine e la destinazione delle merci trasportate durante un trasporto internazionale, eseguito sia in ambito UE che extra UE.
Il primo punto della circolare definisce il campo d'applicazione, precisando che la disposizione di applica al trasporto internazionale di merci in conto terzi e in conto proprio. Per trasporto internazionale si intende quello con origine in Italia e destinazione estera e viceversa ovvero quello in cui l’Italia è solo un Paese di transito con origine/destinazione estera.
L'oggetto del controllo è "qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola o consuetudine internazionale sia accompagnatorio delle merci"; è sanzionabile sia la mancanza momentanea di un documento sul veicolo che la mancata o incompleta compilazione del documento stesso. In quest'ultimo caso, l'entità della sanzione amministrativa è diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l'impossibilità di accertare la regolarità amministrativa del trasporto.
Restano ferme le sanzioni previste per i trasporti in regime di cabotaggio (art. 46-bis, L.298/1974)
La circolare precisa che "il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza". La documentazione sarà considerata regolare se fornirà "adeguata contezza della regolarità del trasporto". Pertanto, nel documento medesimo dovranno essere presenti le informazioni sulla tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e scarico e il vettore o sub-vettore che svolge il trasporto. I documenti maggiormente utilizzati, che possono attestare la regolarità del trasporto, sono la lettera di vettura internazionale (CMR) e il documento di trasporto (DDT); inoltre vi sono altri documenti ritenuti ugualmente idonei come, ad esempio, quelli per le merci pericolose, quelli prodotti per garantire che alcune tipologie di merci spedite (in particolare, i prodotti agricoli, quelli di origine animale e alimentare) rispettino le norme igienico sanitarie, certificati sanitari, fitosanitari, documenti amministrativi o formulari per la movimentazione di rifiuti, ecc.
Nel caso di mancanza momentanea del documento di trasporto a bordo mezzo, quindi nel caso in cui il conducente non sia in grado di esibire il documento di trasporto durante un controllo su strada, è applicata la sanzione prevista dal comma 1, dell'art. 46-ter (sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 1.200 euro e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo l’esibizione della predetta documentazione e comunque trascorsi 60 giorni dalla data di accertamento).
Presupposto per l’applicazione della sanzione è costituito dalla circostanza che il documento esista e sia stato compilato, ma non è presente sul veicolo.
La circolare sull’argomento precisa che l’obbligo di portare il documento di trasporto a bordo mezzo ricorre anche se norme amministrative, fiscali e doganali non prevedano che il documento deve necessariamente essere presente durante l’esecuzione del trasporto.
Nel caso di mancata compilazione del documento di trasporto, le sanzioni applicate sono quelle dell’art. 46-ter, comma 3, primo o secondo periodo, a seconda che tale mancanza consenta o meno di accertare la regolarità del trasporto internazionale. Infatti, qualora non sia presente un documento idoneo a dimostrare la regolarità del trasporto medesimo, ma ciò può essere desunta da altri elementi acquisiti nell’effettuazione del controllo stradale, si applica la sanzione di cui al comma 3, primo periodo, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro (no sanzione accessoria); mentre nel caso in cui non è possibile desumere la regolarità del trasporto si applica il comma 3, secondo periodo, che richiama per le sanzioni da applicare l’art. 46, commi primo e secondo, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.065 a 12.394 euro (in caso di recidiva nei 5 anni successivi la sanzione prevista è da 2.582 a 15.493), cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 207 del CDS (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Nel caso di incompleta compilazione del documento di trasporto, ricorre la violazione dell’art. 46-ter, comma 3 o dell’art. 46. Nello specifico, si applica il comma 3, primo periodo dell’art. 46-ter qualora dal documento compilato in modo erroneo o incompleto si possa desumere la regolarità del trasporto; mentre, ricorre la sanzione prevista dall’art. 46 quando non è possibile accertare la regolarità del trasporto medesimo e, quindi, se non sia in alcun modo documentata tipologia e quantità della merce, luogo di carico e di scarico, vettore o sub-vettore che effettua il trasporto
Il trasporto internazionale in conto proprio è liberalizzato nella UE, nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, in Svizzera e Repubblica San di San Marino; mentre con i Paesi extra-Ue è necessaria un’autorizzazione bilaterale.
L’art. 46-ter trova applicazione nel caso di trasporti in conto proprio liberalizzati o meno, ovvero nel trasporto è necessario che siano presenti i documenti che provano il legame tra la merce stessa e l’attività d’impresa e previsti a fini amministrativi, fiscali e doganali, ovvero quei documenti che sono obbligatori per determinate tipologie di trasporto (ADR, ATP, rifiuti, ecc.).
La circolare prevede delle disposizioni procedurali per tutti gli illeciti ci cui all’art. 46-ter della L. 298/1974. In particolare, si sottolinea che le violazioni sono dapprima contestate al conducente del veicolo, quale responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti o con i documenti incompleti. Tuttavia, qualora ne ricorrono i presupposti, anche gli altri soggetti della filiera, possono essere chiamati a rispondere degli illeciti a titolo di concorso con il conducente (art. 5, L. 689/1981).
E’ da evidenziare infine che nel caso di concorso delle violazioni di cui all’art. 46-ter L. 298/1974 con altre norme che disciplinano i documenti di trasporto, ovvero qualora la mancanza del documento di trasporto o la sua incompleta compilazione sono oggetto di sanzioni previste da altre norme amministrative, fiscali o doganali, tali sanzioni si applicano in concorso con quelle previste dall’art. 46-ter, in quanto aventi diversa oggettività giuridica e destinate a tutelare interessi giuridici diversi.