Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a settembre 2021.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2021-10/costo%20Gasolio%20SETTEMBRE%202021.pdf
MIMS VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_SETTEMBRE_2021.pdf|Visualizza dettagli
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Con nota del 24 settembre 2021, prot. 357045/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° ottobre al 2 novembre, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre 2021 (1° luglio – 30 settembre 2021).
È disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (Software gasolio autotrazione 3° trimestre 2021 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Agenzia Dogane 24.09.2021-rimborso accise III trimestre 2021.pdf|Visualizza dettagli
Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2021 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)
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Con nota del 29 dicembre 2020, prot. 485862/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel IV trimestre 2020 (1° ottobre – 31 dicembre 2020).
E’ disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° ottobre, il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 3 o inferiori (così come previsto dall’art. 1, comma 630, della Legge 27.12.2019, n. 160) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Ag_Dogane 29.12.2020, prot. 485862-rimborso accise IV trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a maggio 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-06/costo%20GASOLIO%20MAGGIO%20%202020.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_MAGGIO_2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce ad aprile 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-05/costo%20GASOLIO%20APRILE%20%202020.pdf
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AgDogane 23.03.2020-rimborso gasolio I trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
Con nota del 23 marzo 2020, prot. 96399/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che dal 1° gennaio e fino al 30 aprile 2020 possono essere presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel I trimestre (1° gennaio-31 marzo) 2020.
Se per effetto della situazione emergenziale in atto ci fosse impossibilità a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle Dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Per ottenere il rimborso ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) possono presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) nel termine del 30 aprile 2020 o all’occorrenza, nelle circostanze di cui in premessa, entro il 30 giugno 2020.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
La nota è reperibile al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601189/1+Nota+96399+del+20+marzo+2020+-+Benefici+sul+gasolio+per+uso+autotrazione.pdf/86583e2a-fc84-46bd-b6b7-b4bba6a7fa70
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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L'Agenzia delle Dogane, con nota del 12 marzo scorso, prot. 74668/RU, ha fornito chiarimenti sulla determinazione del credito d'imposta, conseguente alle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1, del DL 124/2019, conv. in L. 157/2019. Tale articolato, integrando il comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, ha disposto "una soglia" entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto. che nte agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone.
L'acquisto di gasolio deve essere sempre comprovato tramite fattura e il limite quantitativo da cui discende l’importo massimo rimborsabile è stato individuato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli aventi titolo, per ogni chilometro percorso. Pertanto, come già anticipato l'Agenzia delle Dogane nella nota del 19.12.2019, l’importo a credito ammissibile deve essere calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall’esercente ai fini del rimborso. in esame.
Particolari specificazioni per la compilazione della richiesta di rimborso riguardano i cd. mezzi speciali.
Infine, la nota precisa che l’esercente attività trasporto merci deve tenere nella propria contabilità aziendale un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane, contenente determinate informazioni per ciascun semirimorchio/rimorchio di cui è intestatario (targa; capacità del serbatoio; lettura del contaore registrata alla fine del trimestre solare; nel caso in cui i semirimorchi/rimorchi siano oggetto di servizi di traino da parte di veicoli nella disponibilità di altro esercente anche targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre).
La nota è reperibile al:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5460838/nota+n.+74668RU.pdf/a2f57131-4012-4efb-9f0a-848c682a03ec
Agenzia _Dogane nota n. 74668RU-12.03.2020-rimborso nuove modalità compilazione.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a aprile 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-05/costo%20GASOLIO%20Aprile%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_APRILE_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a gennaio 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-03/costo%20GASOLIO%20Febbraio%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_FEBBRAIO_2019.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del IV trimestre 2018, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4607863/lgpd-n-137938-20181217-nota-autotrasp-4trim2018.pdf/9abdd553-917a-4706-8e1d-70ff675f0805).
La domanda deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2019 e riguarda i consumi effettuati tra 1° ottobre e il 31 dicembre 2018.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a) e b);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richiesta per comprovare gli avvenuti i consumi:
- gli esercenti l’attività di trasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- gli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b) e c) possono giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra 1°ottobre e il 31 dicembre 2018.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740".
Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al III trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.
Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.
Nota Agenzia Dogane 17.12.2018, n. 137938_RU - IV trimestre 2018.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a novembre 2018.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2018-12/costo%20GASOLIO%20NOVEMBRE%20%202018.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_NOVEMBRE_2018.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del I trimestre 2017, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2017).
La domanda deve essere presentata entro il 2 maggio 2017 e riguarda i consumi effettuati tra 1° gennaio e il 31 marzo 2017.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2.imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a) e b);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richiesta per comprovare gli avvenuti i consumi:
- gli esercenti l’attività di trasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- gli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b) e c) possono giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra 1°gennaio e il 31 marzo 2017.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740".
Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2019.
Nota Agenzia Dogane 30.03.2017-rimborso accise I trimestre 2017.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del IV trimestre 2016, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2016).
La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 e riguarda i consumi effettuati tra 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a. gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
c. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al suddetto decreto legislativo 422/1997 e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
d. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richieste per comprovare gli avvenuti consumi:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 2 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del Decreto Legge 1/2012, conv. in Legge 27/2012;
- € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 3 dicembre e il 31 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata tab. A.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al III trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione che dovrà, pertanto, essere presentata entro il 30 giugno 2018.
Nota Agenzia Dogane 20.12.2016, n. 143065_RU - IV trimestre 2016.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del secondo trimestre 2016, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda
(https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2016)
La domanda deve essere presentata entro il 1° agosto 2016 e riguarda i consumi effettuati tra 1° aprile e il 30 giugno 2016.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
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gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
-
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
-
le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale d cui al suddetto decreto legislativo 422/1997, e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
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gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha ridotto ulteriormente il campo di applicazione dell’agevolazione, escludendone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richieste per comprovare gli avvenuti consumi:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto; per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione che dovrà, pertanto, essere presentata entro il 30 giugno 2018.
Nota n 73354-RU del 22 giugno 2016.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio del costo per litro di gasolio per autotrazione relativo a gennaio 2016.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo economico.
La tabella è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=26339
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_GENNAIO_2016.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio del costo per litro del gasolio per autotrazione relativa a novembre 2015.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25470
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_NOVEMBRE_2015.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13.06.2012 e del Decreto dirigenziale del 12 settembre 2012 e dell'11 dicembre 2013, è intervenuto nuovamente ad adeguare le tabelle sui costi d’esercizio limitatamente alla variazione del costo del gasolio, tenendo conto dell’ultima rilevazione disponibile (febbraio 2014) del Ministero dello Sviluppo Economico ed anche della revisione del costo del lavoro come previsto nel CCNL del 1° agosto 2013.
I valori dei costi di esercizio sono pubblicati dal MIT e sono consultabili sul relativo sito al seguente indirizzo internet:
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