Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.69 del 24 marzo 2014 del D.lgs. n. 43 del 4 marzo 2014 è stata recepita la direttiva 2011/76/UE (cd. direttiva Eurovignette) che interviene a modificare la precedente direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada su alcune infrastrutture, già a sua volta modificata dalla direttiva 2006/38/CE.
In primis, in armonia con la legislazione comunitaria, al fine di evitare che, nel caso di percorrenza di un medesimo tratto della rete stradale trans europea, ad un unico veicolo venga applicato una “doppia imposizione” (pedaggio e diritto di utenza), è sancita l’esclusione dal suddetto doppio onere.
Tuttavia, va precisato, qualora siano previsti diritti di utenza, possono essere applicati anche pedaggi per l’utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna.
I pedaggi e i diritti di utenza sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta e senza provocare distorsioni della concorrenza tra gli operatori. In effetti, nel caso (nella sostanza eccezionale) di applicazione sia di pedaggi che diritti di utenza ai soli veicoli che abbiano un peso a pieno carico di almeno 12 tonnellate – eventualità, tra l’altro, questa soggetta a determinate condizioni – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve darne comunicazione alla Commissione Europea e specificarne i motivi.
I diritti di utenza, poi, sono proporzionali alla durata di utilizzo dell’infrastruttura (una giornata, una settimana, un mese o un anno) e basati sulla fissazione di aliquote massime. In particolare, è stabilito che le aliquote mensili, settimanali e giornaliere non possono superare rispettivamente il 10%, il 5% e il 2% di quella annuale.
In generale, l’onere per l’infrastruttura, ossia l’onere riscosso per recuperare i costi di costruzione, manutenzione esercizio e sviluppo dell’infrastruttura sostenuti, varia in base alla categoria di emissione dell’autoveicolo ma può arrivare fino ad un massimo del 100% dell’importo che devono corrispondere i veicoli equivalenti in linea con le norme più rigorose in materia di emissioni.
Va ricordato che se, nel corso del controllo, non si riesce a dimostrare la classe del veicolo, il pedaggio applicato potrà raggiungere il livello più alto applicato.
E’ altresì importante sottolineare è possibile prevedere delle differenziazioni dell’onere applicato a seconda dell’ora o del giorno del transito, ciò al fine di razionalizzare l’utilizzo dell’infrastruttura da cui ne derivi una diminuzione congestione, un miglioramento sicurezza stradale o più in generale una ottimizzazione nell’utilizzo della stessa. Tale variazione, però, deve essere trasparente, resa pubblica, valida per tutti gli utenti alle stesse condizioni e applicata per periodi non superiori alle cinque ore giornaliere.
Infine, l’applicazione, la riscossione e il controllo del pagamento dei pedaggi e dei diritti di utenza sono sempre effettuati in modo da intralciare il meno possibile la fluidità del traffico, evitando controlli e verifiche obbligatorie alle frontiere interne all’UE.