Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è intervenuto a fornire, con nota del 15.04.2016, ulteriori chiarimenti in merito all’operatività degli Uffici periferici del Ministero medesimo. In particolare, la nota suddetta impartisce istruzioni relative a:
- il contenuto delle procedure da porre in essere da parte degli Uffici periferici riguardanti il rilascio o il diniego dell’autorizzazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Albo;
-
quali sanzioni amminiszione dell’infrazione e la prova dell’avvenuta notificazione dello stesso.
La DGT competente, se ritiene fondato l’accertamento, anche in presenza di scritti difensivi, stabilisce, con ordinanza motivata, l’entità della sanzione pecuniaria (tra il limite minimo e il limite massimo previsto dalla legge) e ingiunge all’impresa responsabile dell’infrazione di effettuare il pagamento.
L’impresa, cui è stata notificata l’ordinanza-ingiunzione, può provvedere entro 30 giorni dalla notificazione al pagamento della sanzione ed estinguere il procedimento sanzionatorio oppure può non effettuare il pagamento né presentare opposizione al giudice di pace del luogo in cui è accertata la violazione; in questo caso, l’ordinanza-ingiunzione diviene titolo esecutivo e la DGT che ha emesso tale atto provvede a riscuotere le somme dovute sulla base delle norme per l’esazione delle imposte dirette.
3. Ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia di provvedimento adottato dagli uffici
Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori è l’organo deputato a decidere sui ricorsi proposti dagli interessati avversi i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo e provvedimenti disciplinari adottati dagli Uffici delle Motorizzazioni.
Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
Le decisioni del Comitato Centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all’ufficio della motorizzazione competente.
Il ricorso può essere presentato al Comitato Centrale in presenza di un provvedimento
- di diniego di iscrizione all’Albo
- di sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo
- di applicazione di sanzioni disciplinari
Considerando l’iscrizione all’Albo un sub-procedimento volto ad accertare i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria in capo alle imprese è, pertanto, di competenza dell’Albo decidere su ricorsi avversi alle tematiche suddette.
Nel caso in cui, invece, un’impresa è già iscritta all’Albo, ma abbia avviato il procedimento per iscriversi al REN, ovvero presentato domanda per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione: ogni provvedimento conseguente a tale domanda ovvero relativo alla dimostrazione o al venir meno di uno qualunque dei quattro requisiti o che incida sull’autorizzazione già rilasciata è di competenza della DGT .
Rientrano, pertanto, nelle competenze della DGT le decisioni in via gerarchica sui ricorsi presentati avvero i provvedimenti di:
- rigetto della domanda di rilascio dell’autorizzazione
- sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione
- dichiarazione dell’idoneità del gestore
- dichiarazione di perdita dell’onorabilità degli altri soggetti
In alternativa ai ricorsi al Comitato Centrale dell’Albo o alla DGT, le imprese possono proporre ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notifica, comunicazione, conoscenza dell’atto impugnato.
Nota MIT 15.4.2016.pdfVisualizza dettagli