Il Ministero dell’Interno, con nota del 24 marzo scorso, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla valutazione, da parte dell’Organo di controllo su strada, degli adempimenti effettuati dall’impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi, istruzione dei conducenti e controllo sulle loro attività, ai fini dell’applicazione della corresponsabilità per le infrazioni commesse dai propri autisti.
Nel provvedimento si ribadisce quanto stabilito dai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014, ovvero che l’impresa di trasporto ha una responsabilità per le infrazioni commesse dai propri autisti, qualora ci sia un’inefficiente organizzazione dell’attività dei propri conducenti e/o per non aver fornito agli stessi corretta formazione, adeguate istruzioni ed aver omesso i controlli periodici.
La circolare poi richiama gli atti amministrativi emanati dal MIT, quali il Decreto Dirigenziale n. 215 del 12 dicembre 2016 (Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento cronotachigrafi) e la Circolare esplicativa del 13/02/2017, con cui la Direzione Generale per il Trasporto Stradale ha diramato le disposizioni relative ai corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici ed in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. Tali provvedimenti hanno chiarito che la corretta informazione/formazione degli autisti e i controlli possono essere considerati quale circostanza esimente della responsabilità delle imprese ai fini dell’applicazione delle sanzioni del Codice della strada (CDS).
Al riguardo, la circolare del Ministero dell’Interno evidenzia la possibilità di “subordinare” la responsabilità dell’impresa per le infrazioni commesse dai propri conducenti qualora vengano adempiuti tali oneri e l’impresa abbia organizzato la loro attività in modo che possano rispettare le disposizioni del Regolamento 165/2014 e del Regolamento 561/2006.
Inoltre, viene sottolineato, nel caso di controlli su strada, che l’organo accertatore non contesterà all’impresa l’art. 174, comma 14, del CDS qualora venga data prova – all’atto del controllo e comunque prima della redazione del verbale – dell’adempimento degli oneri suddetti con i documenti previsti dal DD 215/2016 del MIT, sempreché si tratti di infrazioni lievi ((definite come infrazioni minori nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403)) che non presuppongono evidenti carenze organizzative.
Al manifestarsi delle altre fattispecie, invece, verrà contestata la violazione dell’art. 174, comma 14, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis CDS, sul quale si potrà, tuttavia, esprimere parere favorevole al suo accoglimento qualora si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa. A tal fine rileva positivamente anche la produzione, nei casi previsti dal decreto legislativo 286/2005, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.
842 - Ministero dell'Interno Franco - trasmissione circolare in materia di corsi di formazione per tachigrafi digitali ed an.pdf|Visualizza dettagli