il MIT, nonostante la ferma opposizione di Confindustria, ha pubblicato sul proprio sito il Decreto direttoriale 27 novembre 2020, n. 206, relativo ai “costi indicativi di riferimento dell’attività di autotrasporto merci”.
Il nuovo sistema riprende sostanzialmente il concetto delle tariffe “forcella”, proponendo un valore minimo e massimo entro cui estrapolare il costo per la singola voce (per es., veicolo, manutenzione, revisioni, pneumatici, stipendio, ecc.).
L’impostazione metodologica delle tabelle dei costi di riferimento distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo: A. fino a 3,5 tonnellate; B. oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate; C. oltre 12 e fino a 26 tonnellate; D. oltre 26 tonnellate.
Inoltre, individua quattro voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni: a) Sezione 1 - Veicolo (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi): relativamente alle voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento; b) Sezione 2 - Altri Costi: a. Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario; b. Energia: relativamente alle fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG, elettrico e ibrido); c) Sezione 3 - Pedaggiamento: relativamente ai costi sostenuti al netto dei rimborsi previsti da normativa.
Il costo unitario chilometrico viene determinato dalla somma della Sezione 1 e Sezione 2, tenendo conto della percorrenza media annua di 100.000 km; tuttavia, viene precisato che le parti possono considerare differenti percorrenze di Km/anno.
Il decreto stabilisce “la natura non cogente dei valori dei costi di esercizio”, ma sottolinea la loro conformità alle disposizioni dell’articolo 1, comma 250 della Legge 190/2014, n. 190, ai pareri resi dall’AGCM e alla giurisprudenza richiamata nelle premesse del decreto medesimo. Inoltre, si prevede una riserva per l’eventuale aggiornamento del valore dei costi.
La documentazione è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
DECRETO DIRETTORIALE MIT 27.11.2020, n. 206 -Costi di Riferimento impresa autotrasporto c_terzi.pdf|Visualizza dettagli
MIT tabelle costi DD 27.11.2020, n. 206.pdf|Visualizza dettagli
NOTA METODOLOGICA MIT - LEGENDA DD 27.11.2020, N. 206.pdf|Visualizza dettagli
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Il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020, n. 50, pubblicato sulla GU n. 146 del 10.06.2020, ha recepito la Direttiva (UE) 2018/645 che ha modificato la disciplina comunitaria relativa alle patenti di guida e alla qualificazione iniziale/formazione periodica per il conseguimento della CQC. Il provvedimento entrerà in vigore il 25 giugno 2020.
Il decreto apporta delle modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 286/2005 e al decreto legislativo 285/1992 (CDS).
Gli interventi sul decreto legislativo 286/2005 che si riassumono nella sostituzione del precedente articolato, in particolare, riguardano le seguenti disposizioni:
- art. 14 (qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti) il quale chiarisce che l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica;
- art. 15 (ambito di applicazione) relativa ai soggetti che devono effettuare la qualificazione, ovvero i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro dell'UE o dello SEE e Spazio economico europeo, nonché i cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati quest’ultima;
- art. 16 (Deroghe) esclude dalla qualificazione i conducenti di determinati veicoli (velocità massima autorizzata non superiore ai 45 km/h; sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, oppure di veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione, sempreché la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale; utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali; che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente).
Inoltre, la qualificazione non è prevista quando i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente; non offrono servizi di trasporto; nel caso di un trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
La disposizione chiarisce il significato di trasporto occasionale: viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; invece, con la locuzione di trasporto non incidente sulla sicurezza stradale si esprime che il trasporto è svolto in osservanza delle normative sulla circolazione stradale.
- art. 20 (Formazione periodica) ribadisce l’obbligo di rinnovo della CQC ogni 5 anni, frequentando corsi di formazione, secondo quanto prescritto nell’allegato I, sez. 2 e 4. Terminata la formazione periodica, il MIT conferma al conducente la validità della qualificazione.
- l’art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica) secondo cui i conducenti che hanno in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza ai sensi dell'art. 118-bis CDS, così come i cittadini di un paese terzo alla UE o allo SEE dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia devono seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia.
Sono apportate anche delle modificazioni:
- all’art. 22 (Codice Unionale) è previsto che con DM MIT, di concerto il Ministero del lavoro e delle politiche, sono stabilite le modalità di rilascio della CQC e di apposizione del codice unionale "95". Gli attestati di conducente che non hanno l’indicazione del codice "95" perché rilasciati Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
- all’allegati I (Requisiti minimi per la formazione) e all’allegato II (Requisiti relativi al modello della Comunità Europea di carta di qualificazione del conducente). In particolare, si prevede che vengono aggiornati i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale e periodica in materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica; viene confermata la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche recepite, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi; è inserita la possibilità di fornire in modalità e-learning una parte della formazione iniziale (non è specificato in che misura) e periodica (non più di due ore per ciascuno dei cinque moduli per un totale complessivo di 10 ore), secondo criteri individuati con Decreto MIT;
Inoltre, dopo l’art. 22 del decreto è stato introdotto l’art. 22 bis (Assistenza reciproca degli Stati dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo) in cui si prevede per lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali l’utilizzo della cd. rete elettronica unionale, di cui all'art.10-bis della direttiva 2003/59/CE. L’accesso alla rete è consentito esclusivamente alle Autorità' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.
Infine, è stato modificato anche il CDS, inserendo l’art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida) in materia di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE in merito al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.
L’art. 10 del decreto in commento contiene “Disposizioni transitorie” e prevede che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il MIT aggiorni le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso e per la connessione con la rete della UE delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.
il decreto legislativo è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Decreto legislativo 10.06.2020, n. 50.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a maggio 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-06/costo%20GASOLIO%20MAGGIO%20%202020.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_MAGGIO_2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce ad aprile 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-05/costo%20GASOLIO%20APRILE%20%202020.pdf
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Il MIT, con circolare del 23 marzo scorso, ha dato attuazione agli articoli 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sull'edizione starordinaria della GU n. 70 del 17 marzo 2020 riguardanti la proroga e la sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1 che impattano sulle attività delle UMC.
La circolare precisa che la sospensione, fino al 15 aprile, è relativa ai termini dei procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o di ufficio, pendenti a decorrere dalla data del 23.02.2020 (art. 103, comma 1, DL 18/2020): per la durata complessiva del procedimenti non si calcola il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020. Resta fermo, tuttavia, come indicato nella disposizione del DL, che le PA “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.
Per quanto riguarda la proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione, l'art. 103, comma 2, DL 12/202, recita che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Pertanto, tale disposizione fa riferimento anche a tutte quelle autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale, ovvero la proroga è prevista per:
In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, CDS., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, CDS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CDS;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Sono ricomprese nell'ambito applicativo anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.
Altresì, la proroga si applica anche alla validità dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Il differimento dei termini delle operazioni tecniche (art. 92, comma 4) è relativo ai veicoli soggetti a revisione (art. 80 CDS) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS). Se tali veicoli dovevano effettuare tali operazioni entro il 31 luglio 2020, sono tuttavia autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.
La circolare sottolinea che per quanto riguarda la revisione, avendo la "disposizione ha carattere generale" si applica a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione medesima.Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.
La proroga è valida anche se il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.
Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.
La sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.
Infine, la circolare (che modifica parzialmente quella del 17.03.2020) precisa quali siano le attività indifferibili che devono porre in essere le UMC:
1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus,
mezzi di soccorso, ecc.);
2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci e di persone;
3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
5. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN);
6. trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
9. autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo.
Circolare MIT sospensione termini e attività UMC indifferibili - Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 –.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a giugno 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-07/costo%20GASOLIO%20Giugno%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_GIUGNO_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a aprile 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-05/costo%20GASOLIO%20Aprile%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_APRILE_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a gennaio 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-03/costo%20GASOLIO%20Febbraio%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_FEBBRAIO_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che sul sito del MIT è stata pubblicata la Direttiva n. 293 del 15 giugno 2017, diramata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, relativa alle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.
La Direttiva è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2017-07/decreto_ministeriale_protocollo_293%20del%2015-06-2017.pdf
Il testo verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.
Ci riserviamo ulteriori comunicazioni e approfondimenti in merito.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 27 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20.06.2017, ha apportato modifiche al calendario dei divieti di circolazione per l’anno 2017.
Tali modifiche sono disposte per superare “le oggettive e rilevanti criticità di carattere strutturale, amministrativo e operativo” che incidono sui tempi di percorrenza dello stretto di Messina, condizionando i flussi di traffico nella regione Sicilia e penalizzando sia il sistema produttivo e quello trasportistico.
Pertanto, il provvedimento ha previsto che alla luce delle difficoltà di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia (muniti di documentazione che attesti origine e destinazione del viaggio) l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due.
DM MIT 27.04.2017-modifiche calendario divieti circolazione.pdf|Visualizza dettagli
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Lo scorso 10 maggio, alle h. 10.30, si è tenuto a Roma, presso la sede di Confindustria (Sala Consiglio Direttivo - VII piano) il secondo incontro del Tavolo Informale Infrastrutture, presieduto dal Vice Presidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, Stefan Pan.
Il Gruppo di Lavoro, che ha visto la partecipazione di circa 30 rappresentanti del Sistema Associativo e del mondo imprenditoriale legati al comparto Infrastrutture, annovera tra gli scopi principali quelli di: predisporre un costante coordinamento tra le rappresentanze territoriali, di categoria e di impresa coinvolte nel settore Infrastrutture, aumentare la diffusione della cultura d’impresa nella politica infrastrutturale e monitorare la costruzione delle opere infrastrutturali e la regolamentazione del mercato degli appalti.
Nel corso della riunione il Gruppo di Lavoro ha affrontato il tema dell’importanza della Riforma nazionale sulla politica infrastrutturale che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con gli organi interessati, sta portando avanti, al fine di trovare soluzioni efficaci alle criticità esistenti.
Per questo motivo, la riunione ha visto la partecipazione, in qualità di ospite, del Prof. Ennio Cascetta, Capo della Struttura Tecnica di Missione del MIT per l’Indirizzo Strategico, lo Sviluppo delle Infrastrutture e l’Alta Sorveglianza, che ha illustrato ai presenti i passaggi chiave che il Governo e gli attori coinvolti intendono affrontare al fine di dotare il Sistema Infrastrutturale italiano di strutture moderne ed efficienti, garantendo una piena mobilità di persone e merci e una migliore accessibilità dell’intero territorio nazionale verso l’Europa.
In particolare, Il Prof. Cascetta ha integralmente presentato l’iter di Pianificazione, Progettazione e Realizzazione, previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (CCP) e ribadito nell’Allegato al Documento di Economia e Finanza 2017 “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” con il fine di portare a termine la realizzazione del primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP).
La prossima riunione del Tavolo Informale Infrastrutture è prevista tra circa due mesi.
Tavolo Informale Infrastrutture_Prof. Cascetta - 10 maggio 2017.pdf|Visualizza dettagli
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con segnalazione n. AS1355 del 8 febbraio 2017, pubblicata sul Bollettino n. 10 del 20 marzo scorso, è intervenuta in materia di costi minimi di esercizio dell’autotrasporto.
L’Autorità ha fornito risposta al MIT che manifestava l’intenzione di ripubblicare valori indicativi di riferimento dettagliati riferiti ai costi di esercizio. In tale ambito, il Ministero si era già conformato a quanto disposto nel parere dell’Autorità dell’aprile 2015, nel quale si evidenziava la “natura restrittiva della concorrenza” di tali valori.
La nuova segnalazione ribadisce fortemente quanto già affermato nel precedente parere del 22 aprile 2015, cioè che, a prescindere se le determinazioni siano disposte da un’Amministrazione nazionale o da un organismo composto da rappresentanti degli operatori economici, esse restringono comunque la concorrenza.
La segnalazione mette in evidenza come una tale ripubblicazione impatterebbe fortemente sulla libera contrattazione dei prezzi del servizio di trasporto (con la probabile conseguenza di un allineamento artificiale degli stessi verso l’alto), ma anche la mancanza di un nesso causale tra le esigenze di sicurezza che il MIT vorrebbe tutelare con la pubblicazione dettagliata di valori per ciascuna componente di costo.
Inoltre, l’Autorità, pur richiamando quanto recitato dall’Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 2016, che riconosce all’amministrazione nazionale una generica competenza di fissare il prezzo dei servizi di trasporto, sottolinea che tale Ordinanza, tuttavia, non legittima, ai fini della sicurezza, a individuare valori con metodi e criteri che producono restrizioni della concorrenza, ove sia possibile ricorrere a strumenti meno restrittivi.
Al riguardo, la segnalazione conviene con la sentenza della Corte di Giustizia del settembre 2014 (a seguito del ricorso di Confindustria) che enunciava proprio altre misure rinvenibili nella normativa europea (durata massima settimanale, pause, riposi, lavoro notturno, ecc.) più efficaci per garantire la sicurezza e di minore impatto concorrenziale.
Alla luce di ciò, l’AGCM invita il MIT a non riproporre tali valori dettagliati di costo perché i costi variano da azienda a azienda, rispetto alla tipologia della stessa, all’organizzazione, ai veicoli, al trasporto e non tengono, quindi, conto della capacità imprenditoriale propria di ciascuna impresa.
In conclusione, l’AGCM sollecita il MIT, “nelle proprie prerogative volte alla tutela di obiettivi di interesse pubblico come la sicurezza stradale” a svolgere tali funzioni con misure e modalità che incidano il meno possibile sul corretto funzionamento delle dinamiche concorrenziali e di mercato.
La segnalazione è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.agcm.it/ricerca-avanzata/open/C12563290035806C/5E1A53EAFD42EAE3C12580C8003C7C3D.html
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Con riferimento alla nostra circolare del 22 marzo scorso relativa alla richiesta di contributi sulla Direttiva ministeriale riguardante i trasporti eccezionali, si informa che è stata predisposta, anche con i contribbuti pervenuti dal sistema associativo, una nota inviata alla Sottosegretaria, sen. Simona Vicari, nella giornata di ieri.
Bozza Direttiva trasporti eccezionali _1_ - modifiche e osservazioni Confindustria.pdf|Visualizza dettagli
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Si informa che dal 1° aprile 2016, le Poste Italiane non effettuano più il servizio “data certa”, ossia l’apposizione del timbro necessario a fornire la prova che il contratto di trasporto sia stato formato in un determinato arco temporale (giorno, mese, anno).
La “data certa” attesta i termini di efficacia dei rapporti contrattuali privatistici e rende il documento opponibile ad eventuali contro-interessati.
Pertanto, dal 1° aprile 2016, visto che il decreto legislativo 286/2005 richiede che il contratto di trasporto abbia comunque “data certa” (anche se non viene menzionata tra gli elementi essenziali del contratto scritto), sarà necessario che le imprese utilizzino altre modalità per conferire certezza al contratto stesso (ad es. pec, affrancatura del documento e invio se stessi, marca temporale sui documenti informatici).
Ci riserviamo di trasmettere la nota delle Poste italiane non appena sarà disponibile.
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Si informa che dal 1° aprile 2016, le Poste Italiane non effettuano più il servizio “data certa”, ossia l’apposizione del timbro necessario a fornire la prova che il contratto di trasporto sia stato formato in un determinato arco temporale (giorno, mese, anno).
La “data certa” attesta i termini di efficacia dei rapporti contrattuali privatistici e rende il documento opponibile ad eventuali contro-interessati.
Pertanto, dal 1° aprile 2016, visto che il decreto legislativo 286/2005 richiede che il contratto di trasporto abbia comunque “data certa” (anche se non viene menzionata tra gli elementi essenziali del contratto scritto), sarà necessario che le imprese utilizzino altre modalità per conferire certezza al contratto stesso (ad es. pec, affrancatura del documento e invio se stessi, marca temporale sui documenti informatici).
Ci riserviamo di trasmettere la nota delle Poste italiane non appena sarà disponibile.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, con circolare del 26 febbraio scorso, hanno dato attuazione all’art. 46-ter della Legge 298/1974, previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28-12-2015, n.208).
La circolare, che fornisce indirizzi generali per consentire un’uniforme applicazione della disposizione, ha la finalità di reintrodurre l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale (da tenere a bordo mezzo) riguardante l’origine e la destinazione delle merci trasportate durante un trasporto internazionale, eseguito sia in ambito UE che extra UE.
Il primo punto della circolare definisce il campo d'applicazione, precisando che la disposizione di applica al trasporto internazionale di merci in conto terzi e in conto proprio. Per trasporto internazionale si intende quello con origine in Italia e destinazione estera e viceversa ovvero quello in cui l’Italia è solo un Paese di transito con origine/destinazione estera.
L'oggetto del controllo è "qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola o consuetudine internazionale sia accompagnatorio delle merci"; è sanzionabile sia la mancanza momentanea di un documento sul veicolo che la mancata o incompleta compilazione del documento stesso. In quest'ultimo caso, l'entità della sanzione amministrativa è diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l'impossibilità di accertare la regolarità amministrativa del trasporto.
Restano ferme le sanzioni previste per i trasporti in regime di cabotaggio (art. 46-bis, L.298/1974)
La circolare precisa che "il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza". La documentazione sarà considerata regolare se fornirà "adeguata contezza della regolarità del trasporto". Pertanto, nel documento medesimo dovranno essere presenti le informazioni sulla tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e scarico e il vettore o sub-vettore che svolge il trasporto. I documenti maggiormente utilizzati, che possono attestare la regolarità del trasporto, sono la lettera di vettura internazionale (CMR) e il documento di trasporto (DDT); inoltre vi sono altri documenti ritenuti ugualmente idonei come, ad esempio, quelli per le merci pericolose, quelli prodotti per garantire che alcune tipologie di merci spedite (in particolare, i prodotti agricoli, quelli di origine animale e alimentare) rispettino le norme igienico sanitarie, certificati sanitari, fitosanitari, documenti amministrativi o formulari per la movimentazione di rifiuti, ecc.
Nel caso di mancanza momentanea del documento di trasporto a bordo mezzo, quindi nel caso in cui il conducente non sia in grado di esibire il documento di trasporto durante un controllo su strada, è applicata la sanzione prevista dal comma 1, dell'art. 46-ter (sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 1.200 euro e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo l’esibizione della predetta documentazione e comunque trascorsi 60 giorni dalla data di accertamento).
Presupposto per l’applicazione della sanzione è costituito dalla circostanza che il documento esista e sia stato compilato, ma non è presente sul veicolo.
La circolare sull’argomento precisa che l’obbligo di portare il documento di trasporto a bordo mezzo ricorre anche se norme amministrative, fiscali e doganali non prevedano che il documento deve necessariamente essere presente durante l’esecuzione del trasporto.
Nel caso di mancata compilazione del documento di trasporto, le sanzioni applicate sono quelle dell’art. 46-ter, comma 3, primo o secondo periodo, a seconda che tale mancanza consenta o meno di accertare la regolarità del trasporto internazionale. Infatti, qualora non sia presente un documento idoneo a dimostrare la regolarità del trasporto medesimo, ma ciò può essere desunta da altri elementi acquisiti nell’effettuazione del controllo stradale, si applica la sanzione di cui al comma 3, primo periodo, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro (no sanzione accessoria); mentre nel caso in cui non è possibile desumere la regolarità del trasporto si applica il comma 3, secondo periodo, che richiama per le sanzioni da applicare l’art. 46, commi primo e secondo, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.065 a 12.394 euro (in caso di recidiva nei 5 anni successivi la sanzione prevista è da 2.582 a 15.493), cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 207 del CDS (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Nel caso di incompleta compilazione del documento di trasporto, ricorre la violazione dell’art. 46-ter, comma 3 o dell’art. 46. Nello specifico, si applica il comma 3, primo periodo dell’art. 46-ter qualora dal documento compilato in modo erroneo o incompleto si possa desumere la regolarità del trasporto; mentre, ricorre la sanzione prevista dall’art. 46 quando non è possibile accertare la regolarità del trasporto medesimo e, quindi, se non sia in alcun modo documentata tipologia e quantità della merce, luogo di carico e di scarico, vettore o sub-vettore che effettua il trasporto
Il trasporto internazionale in conto proprio è liberalizzato nella UE, nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, in Svizzera e Repubblica San di San Marino; mentre con i Paesi extra-Ue è necessaria un’autorizzazione bilaterale.
L’art. 46-ter trova applicazione nel caso di trasporti in conto proprio liberalizzati o meno, ovvero nel trasporto è necessario che siano presenti i documenti che provano il legame tra la merce stessa e l’attività d’impresa e previsti a fini amministrativi, fiscali e doganali, ovvero quei documenti che sono obbligatori per determinate tipologie di trasporto (ADR, ATP, rifiuti, ecc.).
La circolare prevede delle disposizioni procedurali per tutti gli illeciti ci cui all’art. 46-ter della L. 298/1974. In particolare, si sottolinea che le violazioni sono dapprima contestate al conducente del veicolo, quale responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti o con i documenti incompleti. Tuttavia, qualora ne ricorrono i presupposti, anche gli altri soggetti della filiera, possono essere chiamati a rispondere degli illeciti a titolo di concorso con il conducente (art. 5, L. 689/1981).
E’ da evidenziare infine che nel caso di concorso delle violazioni di cui all’art. 46-ter L. 298/1974 con altre norme che disciplinano i documenti di trasporto, ovvero qualora la mancanza del documento di trasporto o la sua incompleta compilazione sono oggetto di sanzioni previste da altre norme amministrative, fiscali o doganali, tali sanzioni si applicano in concorso con quelle previste dall’art. 46-ter, in quanto aventi diversa oggettività giuridica e destinate a tutelare interessi giuridici diversi.
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Dal 2 marzo 2016 entrano a pieno regime le ulteriori disposizioni in materia di tachigrafo contenute nel Regolamento (UE) n. 165/2014. Gli articoli 24, 34 e 45 sono già entrati in vigore il 2 marzo 2015.
Il provvedimento abroga le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3821/85, comprese quelle contenute nell’Allegato IB, e modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006.
Il Regolamento è principalmente centrato a disciplinare le funzioni del tachigrafo, ma contiene, tra l’altro, disposizioni che riguardano le omologazioni, installazioni e riparazione dell’apparecchio, il rilascio, la durata, la validità della carta del conducente e dell’officina, nonché quelle relative all'introduzione di tachigrafi intelligenti (collegati ad un servizio di tracciamento satellitare e della connessione a distanza per la trasmissione dei dati, anche a postazioni di controllo situate lungo la strada).
Si prevede, altresì, la possibilità per gli Stati membri, in casi debitamente giustificati ed eccezionali, di rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile valida per un massimo di 185 giorni, a un conducente che non ha la sua residenza abituale in uno Stato membro, a condizione che l’autista abbia un regolare rapporto di lavoro con un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio.
Il provvedimento, inoltre, prevede il rafforzamento dell’obbligo delle imprese di trasporto di garantire ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici. Tale disposizione si pone in un “contesto” di continuità con quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento (CE) n. 561/06.
Regolamento (CE) n. 165_2014.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIT, con decreto del 22 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 9 del 13.01.2016, ha recepito la Direttiva 2014/85/UE, di modifica della Direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida.
Il DM, recependo la Direttiva suddetta, va a modificare anche il Decreto Legislativo 59/2011 (che ha dato attuazione alla Direttiva 2006/126/CE), in particolare, l’allegato II (requisiti minimi per il conseguimento della patente di guida: prova teorica, prova e capacità di comportamento), l’allegato III (requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore).
In particolare, il provvedimento dispone che la certificazione medica per il rilascio o il rinnovo di validità della patente di guida deve necessariamente tener conto anche delle malattie neurologiche e della sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Infatti, la patente di guida non potrà essere rilasciata o rinnovata a coloro che sono colpiti da gravi affezioni neurologiche tali da risultare incompatibili con la sicurezza alla guida.
DM MIT 22.12.2015-recepimento Direttiva 2014_85-patente guida.pdf|Visualizza dettagli
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Sul sito della Commissione Europea sono state pubblicate due note orientative in materia di tempi di guida e di riposo del conducente ((Regolamento (CE) n. 561/2006)) e di carte tachigrafiche del conducente danneggiate, mal funzionanti, smarrite od oggetto di furto ((Regolamento (UE) n. 165/2014)).
La nota orientativa n. 7 fornisce delucidazioni sull’art. 8, par. 2 e 5, del Regolamento 561/2006 e, in particolare sul significato di “arco 24 ore” entro il quale i conducenti, dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale, devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo. Pertanto, la finalità della nota è quella di fornire un utile metodo di calcolo ai soggetti preposti al controllo, affinché individuino e sanzionino, ove necessario, le violazioni in materia di riposo giornaliero commesse in ciascun arco di 24 ore.
La nota, infatti, chiarisce che il periodo di 24 ore decorre dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale “qualificabile come tale” ovvero da un periodo di riposo di durata minima legale, come definito dagli artt. 4 e 8 del Regolamento 561/2006, nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo.
La nota precisa anche che, in caso di multipresenza, deve essere utilizzato un metodo di calcolo analogo a quello su esposto, sostituendo soltanto un arco di 24 ore con un arco di 30 ore, come disposto dall’art. 8, par. 5, del Regolamento 561/2006. Inoltre, è considerata l’ipotesi che il riposo giornaliero che cada in un periodo di riposo in corso.
Con riferimento alla nota orientativa n. 8, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni di trasporto, vengono dettate delle linee-guida nel caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente ((art. 29, Regolamento (UE) n. 165/2014)). La nota stabilisce che il conducente, che ha la propria carta con le caratteristiche di cui sopra e sta tornando alla sede dell’impresa, può continuare a guidare senza la carta medesima per un massimo di 15 giorni o per un periodo più lungo, se deve riportare il mezzo alla sede dell’impresa, sempreché possa provare l’impossibilità di esibire o utilizzare la carta e abbia richiesto (nei termini di legge) l’emissione di una nuova carta all’Autorità competente.
La nota, altresì, sottolinea che è necessario che vengano osservate tutte le “garanzie” (come i documenti stampati e registrazioni manuali) specifiche per la guida senza conducente.
Nota_7 CE_arco 24 ore.pdf|Visualizza dettagli
Nota_8 CE-card conducente.pdf|Visualizza dettagli
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Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06013
presentato da SANGA Giovanni
testo di Mercoledì 8 luglio 2015, seduta n. 457
SANGA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 Gennaio 2015, in vigore dal 4 maggio 2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 94 della legge 147 del 2013 (stabilità 2014), ha disposto che le funzioni relative alla tenuta e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in precedenza svolte dalle province, spettino agli uffici della motorizzazione civile nel rispettivo ambito territoriale di competenza;
nonostante le istruzioni dettate dal Ministero dei trasporti agli uffici della motorizzazione per rendere operativo detto passaggio di competenze (contenute nella circolare ministeriale n. 2 del 13 maggio scorso), permangono numerose problematiche che, di fatto, stanno rallentando le pratiche per le iscrizioni all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al Registro elettronico nazionale (REN), da parte delle nuove imprese;
in particolare, risulta che molti uffici della MCTC abbiano difficoltà a mettere in atto le predette istruzioni anche per quelle pratiche che, in ottemperanza dell'Accordo Stato – Città ed autonomie locali del 23 aprile scorso, sono già state istruite dalle province ed in ordine alle quali l'unica attività richiesta alle motorizzazioni è quella di effettuare una «semplice verifica di correttezza formale dell'istruttoria stessa e logicità giuridico – sostanziale degli argomenti esposti nella relazione e nello schema di provvedimento proposto (dalla Provincia)»;
le difficoltà di funzionamento delle motorizzazioni si stanno appalesando anche rispetto alle operazioni di revisione dei mezzi pesante. Infatti, le nuove procedure introdotte dal Ministero dei trasporti con la circolare prot. 8259 RU del 1o aprile 2015 (che prevedono dei tempi standard in relazione alla tipologia del veicolo da revisionare), richiedono la disponibilità di un numero di personale congruo al fine di non rallentare lo svolgimento delle predette operazioni, con inevitabili ripercussioni per le imprese di autotrasporto;
la circolare ministeriale prima citata ha acconsentito alla possibilità di incrementare il numero delle prenotazioni per ciascuna seduta, tenuto conto della «quantità e del profilo del personale di aiuto eventualmente disponibile», assegnando ai Direttori Generali territoriali il compito di dare disposizioni per la rapida individuazione e formazione del personale, anche mediante affiancamento sul lavoro –:
cosa intenda fare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per risolvere le criticità sopra evidenziate. (5-06013)
Risposta Del Basso De Caro-Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti
Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 settembre 2015 nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
Il trasferimento di funzioni disposto dall'articolo 1, comma 94, della Legge di stabilità 2014, come ogni cambiamento di competenza, necessita di congrui margini di tempo per l'assestamento degli uffici; nella fattispecie, gli uffici periferici della motorizzazione si trovano a dover affrontare nuove funzioni a risorse invariate, in quanto non vi è stata la possibilità di procedere al contestuale trasferimento delle risorse umane impiegate presso le province e dedicate a tali funzioni.
Tenuto conto di tale aspetto, già con la circolare n. 2 del 2015 le prime indicazioni sono state quelle dirette a gestire le nuove competenze in un'ottica di massima flessibilità organizzativa degli uffici periferici. Si è infatti previsto che l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo sarà svolta, sotto il profilo operativo e se necessario al buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso la migliore strutturazione organizzativa individuata dalla singola Direzione generale territoriale, sulla scorta delle specifiche risorse disponibili; tale facoltà consente di sfruttare al meglio le professionalità diversamente esistenti nei vari Uffici sul territorio.
Un ulteriore indirizzo fornito è incentrato su un forte ricorso agli strumenti di autocertificazione e di promozione della semplificazione amministrativa, per i quali sono stati forniti prontamente una prima serie di moduli standardizzati utilizzabili per la produzione delle domande e, successivamente, la circolare n. 4 del 2015 del 24 luglio 2015 ha previsto un altro stock di modelli corrispondenti alle varie esigenze di modifica della situazione delle imprese interessate o di comunicazione di informazioni obbligatorie, i quali faciliteranno gli adempimenti dell'utenza e degli stessi uffici, anche grazie alla standardizzazione. Nel contempo, si sta lavorando per consentire una gestione delle pratiche con il più ampio ausilio delle risorse informatiche.
Per quanto riguarda la disponibilità di risorse umane, considerati i tempi e la complessità delle procedure previste dalla normativa in materia di mobilità del personale, è in corso l’iter per l'acquisizione in comando di 14 unità di personale dei ruoli delle province, già coinvolti presso tali enti nell'attività concernente le funzioni trasferite. Tali unità di personale verranno assegnate alle Direzioni generali territoriali secondo priorità dettate dalla situazione concreta esistente sul territorio.
Si sta inoltre valutando la possibilità di ricorrere all'utilizzo temporaneo di personale del Ministero attraverso l'istituto della missione, con particolare riguardo agli uffici della Sardegna. È stato infatti predisposto un interpello per l'individuazione di unatask-force di operatori per attività di supporto in casi di particolari emergenze operative. Ciò consentirà di rafforzare, nel tempo più rapido consentito da tali procedura, la funzionalità degli uffici della motorizzazione, con particolare riguardo per quelli che lamentano le sofferenze maggiori.
Quanto alle nuove procedure operative in materia di revisione dei veicoli pesanti, si osserva che tali nuove procedure non si limitano a definire tempi standard per ogni tipologia di veicolo da revisionare, ma soprattutto introducono l'adozione della strong authentication (autenticazione a due fattori) e della firma digitale remota per il rilascio dei certificati di revisione, finalizzata a qualificare ulteriormente l'attività di revisione dei veicoli a motore.
Infine, da un riscontro effettuato nello scorso mese di luglio, le revisioni certificate con la firma digitale ammontano a 204.871 su un totale di 277.836; non si riscontra pertanto alcun rallentamento delle attività di revisione attribuibile alle nuove procedure introdotte.
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Graziano Delrio, spinge sull’acceleratore: pronta una bozza del decreto di attuazione della riforma Madia
Arriva il documento unico di circolazione, che ingloberà carta di circolazione e certificato di proprietà, con un costo totale di 29 euro. Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, spinge sull’acceleratore e ha già pronta una prima bozza del decreto di attuazione della riforma Madia che manderà in pensione il pubblico registro automobilistico. Sul testo il Mit sta lavorando insieme a Funzione pubblica e Dipartimento affari legislativi di Palazzo Chigi.
Il Pra, per come lo conosciamo adesso, non esisterà più: finirà sotto l’ombrello del ministero delle Infrastrutture dal 2016. A luglio del prossimo anno, poi, entrerà in pista un altro soggetto, l’Agenzia per il Trasporto stradale, che si occuperà di tutti i rapporti con cittadini e imprese relativi a trasferimenti di proprietà, fermi amministrativi, patenti, riscossione delle imposte. E, mentre questa operazione prenderà quota, l’Aci dovrà rivedere il suo perimetro, riducendo il proprio personale, per equilibrare la perdita di competenze. La riforma del Pra, tentata da molti Governi e mai riuscita, sta finalmente per decollare.
La data chiave è il 1° gennaio 2016. Da quel momento saranno «trasferite al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le funzioni svolte dal Pubblico registro automobilistico». L’Archivio nazionale dei veicoli, tenuto presso la Motorizzazione civile, sarà integrato con una sezione contenente i dati relativi alle vetture.
Sei mesi dopo, il 1° luglio, ci sarà la seconda rivoluzione: il certificato di proprietà andrà in pensione, per essere sostituito dal documento unico di circolazione, che ingloberà anche la carta di circolazione. Per la sua emissione sarà pagata una tariffa di 29 euro, che sostituirà gli attuali costi di iscrizione a Pra e Archivio nazionale.
Per mandare a regime il nuovo sistema, poi, sarà fondamentale un nuovo soggetto: l’Agenzia per il Trasporto stradale. Avrà sede a Roma e sarà un ente autonomo sotto il profilo giuridico e patrimoniale, ma vigilato dal ministero delle Infrastrutture. Prenderà in carico tutto il pacchetto di competenze relativo a circolazione, sicurezza e trasporto stradale di persone e di cose. Dal 1° luglio 2016 raccoglierà le vecchie funzioni del Pra e gestirà procedure come iscrizioni e rinnovi, trascrizioni dei trasferimenti di proprietà, fermi amministrativi, riscossione dell’Ipt. Ma anche l’omologazione dei veicoli e il rilascio e l’aggiornamento delle patenti.
La struttura non porterà nuovi oneri alla finanza pubblica ma sarà sostenuta con tariffe e proventi derivati dalla sua attività. Mentre questo nuovo soggetto decolla, l’Automobile club, che attualmente gestisce il Pra, perderà quota e dovrà provvedere «alla riorganizzazione del personale e alla contestuale riduzione della pianta organica», oltre alla ridefinizione dei rapporti con le sue società partecipate.
di Giuseppe Latour, con un commento di Maurizio Caprino - Il Sole 24 Ore
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Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT), con circolare del 27 ottobre scorso, è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, anche su sollecitazione delle Associazioni interessate, in merito alle nuove norme per l’identificazione (tramite semplice annotazione all’Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia soggetto diverso rispetto all’intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni.
La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e, di conseguenza, l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo.
Gli aspetti giuridico-amministrativi trattati dalla circolare vanno dal computo dei termini, dalle deleghe, alle variazioni riguardanti la toponomastica del luogo di nascita o residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, al comodato di veicoli aziendali, alla custodia giudiziale, alla locazione senza conducente, ecc.
Restano fermi i termini per l’applicazione della disciplina suddetta, ovvero riguarderà tutti gli atti posti in essere dal 3 novembre p.v. alle condizioni esplicitate dalle circolari ministeriali.
Relativamente all’ambito di applicazione, la disciplina interesserà i veicoli non iscritti al REN o privi di licenza di autotrasporto merci in conto proprio (si fa quindi riferimento, solo alle autovetture ed autocarri leggeri fino a 6 tonn. di massa complessiva a pieno carico immatricolati ad uso proprio),
Riguardo alla fattispecie di maggiore interesse delle imprese, la circolare precisa che il comodato di veicoli aziendali è a titolo gratuito e che quindi è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
E’ escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, CDS e dell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo lavoro- tempo libero;
- l’utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione, in quanto qui viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
- l’utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso.
Relativamente alla locazione senza conducente, la circolare ribadisce l’obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (per periodi superiori di 30 giorni).
La delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione dei modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì con la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014.
A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il MIT stabilisce che, se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino che il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore.
Vengono anche analizzati i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione suddetta.
Per i passaggi di proprietà di un veicolo, la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di un’intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della Determinazione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 13.06.2012 e del Decreto dirigenziale del 12 settembre 2012 e dell'11 dicembre 2013, è intervenuto nuovamente ad adeguare le tabelle sui costi d’esercizio limitatamente alla variazione del costo del gasolio, tenendo conto dell’ultima rilevazione disponibile (febbraio 2014) del Ministero dello Sviluppo Economico ed anche della revisione del costo del lavoro come previsto nel CCNL del 1° agosto 2013.
I valori dei costi di esercizio sono pubblicati dal MIT e sono consultabili sul relativo sito al seguente indirizzo internet:
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