Si segnala che Confindustria, come richiesto dai Relatori della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, on. Donina e on. De Lorenziis, ha depositato la propria Memoria riguardante le PDL sul Codice della Strada ed un Dossier dedicato al tema dei trasporti eccezionali.
La Memoria è disponibile al seguente link:
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/001/325/Confindustria_accorpato.pdf
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del IV trimestre 2018, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4607863/lgpd-n-137938-20181217-nota-autotrasp-4trim2018.pdf/9abdd553-917a-4706-8e1d-70ff675f0805).
La domanda deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2019 e riguarda i consumi effettuati tra 1° ottobre e il 31 dicembre 2018.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a) e b);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richiesta per comprovare gli avvenuti i consumi:
- gli esercenti l’attività di trasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- gli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b) e c) possono giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra 1°ottobre e il 31 dicembre 2018.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740".
Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al III trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.
Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.
Nota Agenzia Dogane 17.12.2018, n. 137938_RU - IV trimestre 2018.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del I trimestre 2017, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2017).
La domanda deve essere presentata entro il 2 maggio 2017 e riguarda i consumi effettuati tra 1° gennaio e il 31 marzo 2017.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2.imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a) e b);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richiesta per comprovare gli avvenuti i consumi:
- gli esercenti l’attività di trasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- gli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b) e c) possono giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra 1°gennaio e il 31 marzo 2017.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740".
Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2019.
Nota Agenzia Dogane 30.03.2017-rimborso accise I trimestre 2017.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento alla nostra circolare del 22 marzo scorso relativa alla richiesta di contributi sulla Direttiva ministeriale riguardante i trasporti eccezionali, si informa che è stata predisposta, anche con i contribbuti pervenuti dal sistema associativo, una nota inviata alla Sottosegretaria, sen. Simona Vicari, nella giornata di ieri.
Bozza Direttiva trasporti eccezionali _1_ - modifiche e osservazioni Confindustria.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con nota del 5 maggio scorso, è intervenuto a fornire un’interpretazione dell’art. 193, comma 2, del Codice della Strada (CDS), in materia di obbligo di responsabilità civile, ovvero di copertura assicurativa del veicolo.
Nello specifico, la nota si sofferma sull’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo nei casi ((in presenza del pagamento in misura ridotta (art. 202 CDS) o in forma scontata del 30% effettuato entro 5 giorni dalla contestazione)) non venga corrisposto il premio di assicurazione valida per almeno 6 mesi o lo stesso venga pagato oltre il termine di 60 giorni.
Nel silenzio della norma, non essendo possibile procedere a confisca, tuttavia il veicolo rimane sottoposto a sequestro amministrativo. Per superare questa problematica, il Ministero dell’Interno chiarisce che in tali casi è da applicare il meccanismo procedimentale di cui all’art. 21 della L. n. 689/1981. Pertanto, ferma restando l’efficacia del verbale di accertamento che costituisce titolo esecutivo per il pagamento della sanzione, l’autorità amministrativa dovrà emettere un’ordinanza-ingiunzione per fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio assicurativo, scaduto il quale il veicolo è posto sotto sequestro.
L’ordinanza-ingiunzione, pertanto, integra il presupposto procedimentale necessario per disporre della confisca del veicolo anche nel caso in cui, pur in presenza di un pagamento in misura ridotta, non sia stata riattivata una valida assicurazione per almeno 6 mesi. Analoghe considerazioni per l’ipotesi in cui ci sia il pagamento in forma scontata del 30% entro 5 giorni.
Nota Ministero Interno 5 maggio 2016.pdf|Visualizza dettagli
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Come già anticipato nella news del 27 aprile scorso, il 19 maggio p.v. si terrà in Confindustria (ore 14.30 - sala Pininfarina) il convegno “La riforma del Codice dei contratti pubblici
Si allega il programma definitivo dell’evento.
Programma Convegno_La riforma del Codice dei contratti pubblici.pdf|Visualizza dettagli
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Con l’entrata in vigore il 15 aprile scorso dell’art. 17-quinquies, comma 1, del DL 18/2016, convertito nella Legge 49/2016, è stata fornita un’interpretazione autentica dell’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del CDS, in materia di pagamento in misura ridotta.
Nel caso di violazione della normativa del CDS, il trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalla disposizione violata, oppure, fermo restando i casi in cui non è consentito tale pagamento (confisca del veicolo e sospensione della patente), il trasgressore può beneficiare anche di uno sconto del 30% qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione medesima.
In tale contesto, la sanzione potrebbe essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore o a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l’amministrazione lo prevede, con conto corrente bancario o con strumenti di pagamento elettronico.
L’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, come il bonifico postale o bancario, comporta che la data di disposizione dell’ordine di bonifico e la data di effettivo accredito non coincidano; infatti, l’accredito avviene successivamente alla scadenza dei termini (60 gg. o 5 gg.).
L’articolato sopra enunciato interviene, mediante un’interpretazione autentica, a stabilire che “per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. Tale disposizione supera le precedenti linee interpretative fornite dal Ministero dell’Interno
Da ciò si desume che:
- se il trasgressore ha optato per lo sconto del 30%, l’effetto liberatorio si ha qualora l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 7° giorno dalla data di scadenza del pagamento (data di contestazione o di notificazione);
- se il trasgressore ha effettuato il pagamento della somma pari al minimo edittale previsto dalla norma violata, l’effetto liberatorio si ha qualora l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 62° giorno dalla data di scadenza del pagamento (data di contestazione o di notificazione).
art. 202 CDS interpretazione - Art. 17-quinquies, DL 18_2016, conv. L. 49_2016 -.pdf|Visualizza dettagli
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Numerosi sono le disposizioni di interesse del settore nella Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 28.12.2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30.12.2015):
Con l’art. 1, comma, 903 viene meno l’obbligo di eseguire il pagamento del corrispettivo del contratto di trasporto con strumenti che garantiscono la completa tracciabilità del medesimo; pertanto, anche al contratto di trasporto si applica il limite generale di utilizzo del contante di 3.000 euro (art. 1, comma 898)
Codice della strada: esportazione all’estero di veicoli
La disposizione è intervenuta sull’art. 103 del CDS e ha stabilito che la definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati possa avvenire soltanto mediante prova di aver immatricolato il veicolo medesimo nel paese estero di destinazione.
Tra le altre misure, si evidenzia l’incentivo fiscale per gli investimenti in nuovi beni strumentali (art. 1, commi da 91 a 94), e l’introduzione di un credito d’imposta (art. 1, comma 98) per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lettera c), del TFUE.
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Lo scorso venerdì, 18 dicembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 294), il D.P.R. 17 settembre 2015 n. 210, contenente il “Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione”.
Tale decreto rappresenta un ulteriore ed importante passaggio della riforma del sistema aeroportuale nazionale ed individua, sulla base della ripartizione territoriale dell'Italia nelle aree sovraregionali dello schema NUTS-livello 1 - Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole, 10 bacini di traffico omogeneo, per ciascuno dei quali specifica gli aeroporti di interesse nazionale (comma 1) secondo i criteri di selezione previsti dall'articolo 698 del codice della navigazione (ruolo strategico, ubicazione territoriale, dimensioni e tipologia di traffico, previsioni progetti europei TEN):
1) Nord-Ovest: Bergamo, Brescia, Cuneo, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Torino;
2) Nord-Est: Treviso, Trieste, Venezia, Verona;
3) Centro-Nord: Ancona, Bologna, Firenze, Parma, Pisa, Rimini;
4) Centro Italia: Ciampino, Perugia, Pescara, Roma Fiumicino;
5) Campania: Napoli, Salerno;
6) Mediterraneo-Adriatico; Bari, Brindisi, Taranto;
7) Calabria: Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria;
8) Sicilia Occidentale: Catania, Comiso;
9) Sicilia Orientale: Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Trapani;
10) Sardegna: Alghero, Cagliari, Olbia.
Tra i suddetti scali aeroportuali sono poi riconosciuti:
a) scali di particolare rilevanza strategica: Milano Malpensa, Torino, Venezia, Bologna, Pisa/Firenze, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Lamezia Terme, Catania, Palermo e Cagliari (comma 2). Il riconoscimento della particolare rilevanza strategica degli aeroporti di Torino e Pisa/Firenze è, tuttavia, subordinato alla realizzazione rispettivamente di: a) “un sistema di alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell'intero bacino del Nord Ovest”, in relazione alle interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le città di Torino e Milano; b) una gestione unica di due aeroporti (commi 5 e 6).
b) gate intercontinentali: Roma Fiumicino (primario hub nazionale), Milano Malpensa, Venezia (comma 3);
Gli aeroporti di interesse nazionale, eccetto quelli di particolare rilevanza strategica, devono rispettare le seguenti condizioni (comma 4):
-
capacità di esercitare un ruolo ben definito all'interno del bacino di appartenenza, con una specializzazione e vocazione funzionale al sistema aeroportuale di bacino da incentivare;
-
presenza di un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, che dimostri - almeno sulla base di un triennio - il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale nonché di adeguati indici di solvibilità patrimoniale.
Laddove dalle verifiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tali conidizioni risultassero non presenti, i gestori degli aeroporti di interesse nazionale – esclusi quelli di particolare rilevanza strategica – sono tenuti a presentare entro tre mesi dalle verifiche, un piano industriale corredato da un piano economico-finanziario e finalizzato alla realizzazione delle previste condizioni nel corso del successivo triennio (comma 8).
Il Regolamento prevede, inoltre, che gli aeroporti che garantiscono la continuità territoriale di regioni periferiche ed aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate non sono tenuti al rispetto delle citate condizioni e procedure, qualora non sussistano altre modalità di trasporto, in particolare ferroviario, adeguate a garantire tale continuità. Spetta alle competenti strutture ministeriali verificare l'assenza delle modalità alternative adeguate (comma 7).
In sede di prima applicazione del Decreto, i gestori degli aeroporti non inseriti tra gli scali di interesse nazionale, possono presentare - entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto - la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni per il riconoscimento di tale qualifica (comma 9).
Spetta, inoltre, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avvalendosi del supporto dell’ENAC, verificare la realizzazione ed il mantenimento delle condizioni previste dal regolamento (commi 4 e 7) per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale. La mancata realizzazione di tali requisiti fa infatti venire meno tale qualificazione, salvo il caso in cui sia dovuta a cause imprevedibili e non imputabili ai gestori aeroportuali (comma 10).
Sono, infine, trasferiti alle Regioni gli aeroporti di interesse regionale o locale, diversi da quelli di interesse nazionale, appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-18&atto.codiceRedazionale=15G00213&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
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La circolare del Ministero dell’Interno del 13 novembre scorso fa seguito delle sentenze del TAR Lazio (n. 11004 e 11005 del 2015) e di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota 29.10.2015).
Il provvedimento ha stabilito che le sanzioni derivanti dall’inosservanza dell’art. 94 CDS, ovvero quelle relative alla mancata annotazione dei contratti di locazione senza conducente (periodi superiori a 30 giorni) nell’Archivio Nazionale Veicoli, sono applicabili per quei contratti stipulati successivamente dal 2 novembre c.m.
E’ stato precisato, inoltre, che le violazioni indicate devono essere contestate solo al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non nei confronti del conducente pro-tempore del veicolo, a meno che non coincida con il contraente stesso.
Infine, si ribadisce quanto già stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10.07.2014, che le procedure di annotazione riguardano soltanto i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando esclusi dall'applicazione della procedura i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o di cose in conto terzi.
Circolare M_Interno 13.11.2015-intestazione temporanea veicoli-noleggio senza conducente.pdf|Visualizza dettagli
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Graziano Delrio, spinge sull’acceleratore: pronta una bozza del decreto di attuazione della riforma Madia
Arriva il documento unico di circolazione, che ingloberà carta di circolazione e certificato di proprietà, con un costo totale di 29 euro. Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, spinge sull’acceleratore e ha già pronta una prima bozza del decreto di attuazione della riforma Madia che manderà in pensione il pubblico registro automobilistico. Sul testo il Mit sta lavorando insieme a Funzione pubblica e Dipartimento affari legislativi di Palazzo Chigi.
Il Pra, per come lo conosciamo adesso, non esisterà più: finirà sotto l’ombrello del ministero delle Infrastrutture dal 2016. A luglio del prossimo anno, poi, entrerà in pista un altro soggetto, l’Agenzia per il Trasporto stradale, che si occuperà di tutti i rapporti con cittadini e imprese relativi a trasferimenti di proprietà, fermi amministrativi, patenti, riscossione delle imposte. E, mentre questa operazione prenderà quota, l’Aci dovrà rivedere il suo perimetro, riducendo il proprio personale, per equilibrare la perdita di competenze. La riforma del Pra, tentata da molti Governi e mai riuscita, sta finalmente per decollare.
La data chiave è il 1° gennaio 2016. Da quel momento saranno «trasferite al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le funzioni svolte dal Pubblico registro automobilistico». L’Archivio nazionale dei veicoli, tenuto presso la Motorizzazione civile, sarà integrato con una sezione contenente i dati relativi alle vetture.
Sei mesi dopo, il 1° luglio, ci sarà la seconda rivoluzione: il certificato di proprietà andrà in pensione, per essere sostituito dal documento unico di circolazione, che ingloberà anche la carta di circolazione. Per la sua emissione sarà pagata una tariffa di 29 euro, che sostituirà gli attuali costi di iscrizione a Pra e Archivio nazionale.
Per mandare a regime il nuovo sistema, poi, sarà fondamentale un nuovo soggetto: l’Agenzia per il Trasporto stradale. Avrà sede a Roma e sarà un ente autonomo sotto il profilo giuridico e patrimoniale, ma vigilato dal ministero delle Infrastrutture. Prenderà in carico tutto il pacchetto di competenze relativo a circolazione, sicurezza e trasporto stradale di persone e di cose. Dal 1° luglio 2016 raccoglierà le vecchie funzioni del Pra e gestirà procedure come iscrizioni e rinnovi, trascrizioni dei trasferimenti di proprietà, fermi amministrativi, riscossione dell’Ipt. Ma anche l’omologazione dei veicoli e il rilascio e l’aggiornamento delle patenti.
La struttura non porterà nuovi oneri alla finanza pubblica ma sarà sostenuta con tariffe e proventi derivati dalla sua attività. Mentre questo nuovo soggetto decolla, l’Automobile club, che attualmente gestisce il Pra, perderà quota e dovrà provvedere «alla riorganizzazione del personale e alla contestuale riduzione della pianta organica», oltre alla ridefinizione dei rapporti con le sue società partecipate.
di Giuseppe Latour, con un commento di Maurizio Caprino - Il Sole 24 Ore
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E’ stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto sui divieti di circolazione fuori dei centri abitati per l’anno 2015, riguardante i veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 7,5 tonn.
Il decreto è stato registrato della Corte dei Conti il 12 dicembre scorso ed è attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Rispetto all'anno 2014 si segnalano alcune importanti novità.
Si registra una leggera riduzione delle giornate/ore di divieto, come richiesto da Confindustria, dovute principalmente alla soppressione di alcune giornate non festive infrasettimanali nonché una diminuzione delle fasce orarie di divieto.
Sono state previste alcune importanti deroghe aggiuntive:
- deroga sperimentale per i trasporti combinati (strada-rotaia e strada-mare), sempreché la parte iniziale o terminale del tragitto sia effettuata su strada e non sia ad una distanza superiore ai 150 chilometri, in linea d'aria, dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o sbarco.
- deroga per rientro dei veicoli alle sedi dell’impresa, principali o secondarie, purché i mezzi si trovino ad una distanza non superiore ai 50 chilometri dalle sedi suddette, come risultante dal certificato camerale, e non percorrano tratte autostradali.
- deroga per autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento.
Inoltre, con riferimento al trasporto di merci pericolose (classe 1 della classifica dell’art. 168, comma 1, CDS) sono state ridotte le ore di divieto per il periodo 30 maggio-13 settembre compresi; infatti, il divieto inizia dalle ore 8.00 di ogni sabato (anziché di venerdì alle 18.00) e termina, come di consueto, alle ore 24.00 della domenica successiva.
I divieti per il prossimo mese di gennaio riguardano le festività del 1° e del 6 gennaio, dalle ore 08,00 alle ore 22,00. Resta fermo il divieto delle domeniche del mese suddetto dalle ore 08 alle ore 22.
Il DM è consultabile al sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Ci riserviamo di comunicare la pubblicazione del calendario divieti 2015 sulla Gazzetta Ufficiale.
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 31 ottobre scorso, ha fornito delucidazioni in merito alla disciplina relativa all’intestazione temporanea dei veicoli, di cui all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada (CDS) e dell’art. 247-bis, del Regolamento attuativo.
Il Ministero ha precisato, anzitutto, che gli ambiti di applicazione, le esenzioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti interessati dalla normativa sono stati già ampiamente oggetto di definizione delle due circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
La circolare del Ministero dell’Interno si sofferma ad evidenziare gli aspetti legati all’ambito operativo della normativa suddetta, nelle more della predisposizione di una direttiva esplicativa sulle tematiche legate all’attività di controllo e sanzionatoria.
Pertanto, fermo restando l’ambito di applicazione della disposizione del CDS a fattispecie già definite dal MIT, la circolare in questione specifica che, in presenza di comodato, l’obbligo di annotazione è previsto soltanto quando l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario avviene in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore ai 30 giorni. Tale annotazione viene meno nel caso di comodato di un veicolo a familiare convivente.
E’ stato, anche, chiarito che nessuna norma vieta la concessione del mezzo, da parte dell’intestatario del veicolo, ad altro soggetto a titolo di cortesia o di favore.
Inoltre, si ribadisce che la disciplina è operativa, dal 3 novembre 2014 e si precisa che eventuali sanzioni possono trovare applicazione decorsi 30 giorni dalla data suddetta e, pertanto, a partire dal 3 dicembre 2014, poiché la norma consente all’utilizzatore del veicolo di provvedere all’annotazione entro 30 giorni dall’atto di utilizzo.
La violazione della disposizione del CDS non deve essere contestata automaticamente al conducente, che non è tenuto nemmeno a tenere a bordo mezzo la documentazione prescritta dalla legge nelle fattispecie enucleate dalla disciplina sull’intestazione temporanea dei veicoli. Da sottolineare, tuttavia, che obbligato in solido, per tutte le violazioni del CDS, punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all’art. 196, comma 1, del CDS.
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Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT), con circolare del 27 ottobre scorso, è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, anche su sollecitazione delle Associazioni interessate, in merito alle nuove norme per l’identificazione (tramite semplice annotazione all’Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia soggetto diverso rispetto all’intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni.
La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e, di conseguenza, l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo.
Gli aspetti giuridico-amministrativi trattati dalla circolare vanno dal computo dei termini, dalle deleghe, alle variazioni riguardanti la toponomastica del luogo di nascita o residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, al comodato di veicoli aziendali, alla custodia giudiziale, alla locazione senza conducente, ecc.
Restano fermi i termini per l’applicazione della disciplina suddetta, ovvero riguarderà tutti gli atti posti in essere dal 3 novembre p.v. alle condizioni esplicitate dalle circolari ministeriali.
Relativamente all’ambito di applicazione, la disciplina interesserà i veicoli non iscritti al REN o privi di licenza di autotrasporto merci in conto proprio (si fa quindi riferimento, solo alle autovetture ed autocarri leggeri fino a 6 tonn. di massa complessiva a pieno carico immatricolati ad uso proprio),
Riguardo alla fattispecie di maggiore interesse delle imprese, la circolare precisa che il comodato di veicoli aziendali è a titolo gratuito e che quindi è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
E’ escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, CDS e dell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo lavoro- tempo libero;
- l’utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione, in quanto qui viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
- l’utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso.
Relativamente alla locazione senza conducente, la circolare ribadisce l’obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (per periodi superiori di 30 giorni).
La delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione dei modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì con la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014.
A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il MIT stabilisce che, se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino che il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore.
Vengono anche analizzati i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione suddetta.
Per i passaggi di proprietà di un veicolo, la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di un’intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa.
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Con riferimento al Decreto Dirigenziale 14.01.2014, contenente le prescrizioni tecniche per la circolazione su strada, per brevi e saltuari tratti, dei carrelli, di cui all’art. 58, comma 2, lett. c), del CDS, non immatricolati, il Ministero dei Trasporti ci ha chiarito, per le vie informali, che:
- i carrelli già autorizzati con il vecchio DM 28.12.89, purché l’autorizzazione non sia scaduta antecedentemente al 31.12.2007, possono circolare se muniti di rinnovo dell’autorizzazione medesima senza produrre di ulteriore documentazione e senza che siano rispettate le prescrizioni tecniche riportate nell’art. 2 del Decreto Dirigenziale suddetto. L’autorizzazione ha validità di 1 anno come precedentemente.
Le prescrizioni tecniche riportate nell’art. 2 del Decreto Dirigenziale del 14 gennaio scorso, quindi, valgono soltanto per i carrelli che non sono mai stati autorizzati. Per questi ultimi si deve presentare una domanda di autorizzazione per l’immissione alla circolazione. Anche in questo caso l’autorizzazione avrà validità annuale.
L’adeguamento alle prescrizioni tecniche sopra citate è necessario anche per i carrelli la cui autorizzazione è scaduta al 31.12.2007.
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