Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a settembre 2021.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2021-10/costo%20Gasolio%20SETTEMBRE%202021.pdf
MIMS VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_SETTEMBRE_2021.pdf|Visualizza dettagli
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Con nota del 29 dicembre 2020, prot. 485862/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel IV trimestre 2020 (1° ottobre – 31 dicembre 2020).
E’ disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° ottobre, il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 3 o inferiori (così come previsto dall’art. 1, comma 630, della Legge 27.12.2019, n. 160) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Ag_Dogane 29.12.2020, prot. 485862-rimborso accise IV trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
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il MIT, nonostante la ferma opposizione di Confindustria, ha pubblicato sul proprio sito il Decreto direttoriale 27 novembre 2020, n. 206, relativo ai “costi indicativi di riferimento dell’attività di autotrasporto merci”.
Il nuovo sistema riprende sostanzialmente il concetto delle tariffe “forcella”, proponendo un valore minimo e massimo entro cui estrapolare il costo per la singola voce (per es., veicolo, manutenzione, revisioni, pneumatici, stipendio, ecc.).
L’impostazione metodologica delle tabelle dei costi di riferimento distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascun veicolo: A. fino a 3,5 tonnellate; B. oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate; C. oltre 12 e fino a 26 tonnellate; D. oltre 26 tonnellate.
Inoltre, individua quattro voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni: a) Sezione 1 - Veicolo (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi): relativamente alle voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento; b) Sezione 2 - Altri Costi: a. Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario; b. Energia: relativamente alle fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG, elettrico e ibrido); c) Sezione 3 - Pedaggiamento: relativamente ai costi sostenuti al netto dei rimborsi previsti da normativa.
Il costo unitario chilometrico viene determinato dalla somma della Sezione 1 e Sezione 2, tenendo conto della percorrenza media annua di 100.000 km; tuttavia, viene precisato che le parti possono considerare differenti percorrenze di Km/anno.
Il decreto stabilisce “la natura non cogente dei valori dei costi di esercizio”, ma sottolinea la loro conformità alle disposizioni dell’articolo 1, comma 250 della Legge 190/2014, n. 190, ai pareri resi dall’AGCM e alla giurisprudenza richiamata nelle premesse del decreto medesimo. Inoltre, si prevede una riserva per l’eventuale aggiornamento del valore dei costi.
La documentazione è disponibile al seguente indirizzo:
https://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-conto-di-terzi-valori-indicativi-di-riferimento-dei-costi-di
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
DECRETO DIRETTORIALE MIT 27.11.2020, n. 206 -Costi di Riferimento impresa autotrasporto c_terzi.pdf|Visualizza dettagli
MIT tabelle costi DD 27.11.2020, n. 206.pdf|Visualizza dettagli
NOTA METODOLOGICA MIT - LEGENDA DD 27.11.2020, N. 206.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a settembre 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-10/costo%20GASOLIO%20Settembre%20%202020.pdf
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_SETTEMBRE_2020.pdf|Visualizza dettagli
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Con nota del 25 settembre 2020, prot. 331642/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° ottobre al 2 novembre 2020, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre (1° luglio – 30 settembre) 2020).
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°luglio e il 30 settembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Ag_Dogane 25.09.2020 prot. 331642_RU-rimborso accise III trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con circolare del 15 giugno 2020, ha reso noto la ripresa “in presenza” dei corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore di passeggeri e merci, a seguito dell’esclusione degli stessi dalla sospensione per l’emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 1, lett. q) del DPCM del 12 giugno scorso.
I corsi, che potevano riprendere dalla data del 15 giugno u.s., devono espletarsi nell’osservanza delle linee guida per la ripresa delle attività didattiche adottate dal MIT il 20 maggio scorso.
Cirolare MIT 15.06.2020-ripresa corsi formazione accesso professione autotrasportatore.pdf|Visualizza dettagli
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Nelle more di una comunicazione ufficiale da parte del MIT, Vi informo che il decreto di sospensione dei divieti di circolazione è alla firma della Ministra e riguarderà probabilmente soltanto domenica 14 giugno.
Restano ferme le disposizioni per i trasporti internazionali.
Probabilmente, non dovrebbe esserci un'ulteriore sospensione dei divieti.
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a maggio 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-06/costo%20GASOLIO%20MAGGIO%20%202020.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_MAGGIO_2020.pdf|Visualizza dettagli
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La circolare fa seguito alla circolare del 20 febbraio 2018, con la quale sono state fornite da parte del Ministero dei primi chiarimenti sul DM 18.12.2017 relativo all’utilizzo della PEC per la notifica di verbali di contestazione di violazione delle norme del CDS.
A tal proposito, il Garante per la protezione dei dati personali si è soffermato sulla notifica a mezzo PEC di un verbale a persona titolare di una impresa individuale, regolarmente iscritta al registro delle imprese, qualora il veicolo, con cui la violazione è stata commessa, è intestato alla persona fisica e non all’impresa come persona giuridica. Viene sottolineato come il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato da questi a titolo privato e non nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Alla luce di ciò il Ministero ha fornito specifiche istruzioni operative.
Circolare Ministero Interno 8.06.2020 prot. n. 4027-notifica verbali tramite PEC.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT ha pubblicato, il 20 maggio scorso, le linee guida per disciplinare l'accesso ai servizi (sportello), lo svolgimento delle operazioni tecniche sui veicoli e gli esami della patente. Hanno la loro validità per tutta la durata dell’emergenza sanitaria in corso, a meno che non intervengano fattori o circostanze diverse che ne impongano l’integrazione o l’aggiornamento delle stesse.
Si pongono l'obiettivo di tutelare i dipendenti dell'UMC e CPA e di tutta l'utenza, professionale e non, che effettua operazioni sia presso gli Uffici che presso le proprie sedi, e sono finalizzate a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e minimizzare il rischio contagio da COVID-19.
Le linee guida costituiscono attuazione del citato art. 1, comma 1, lettera q) DPCM 17.05.2020, il quale dispone che i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole potevano riprendere le loro attività a decorrere dal 20 maggio 2020; tuttavia, l'esercizio di tali attività deve avvenire “secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Da sottolineare che le linee guida "muovono dal recepimento di tutti i protocolli e le circolari adottate in materia di mitigazione del contagio da Covid-19, ai vari livelli di concertazione e competenza". Nello specifico fanno riferimento a:
1. Circolare 14915 del 29 aprile 2020 della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute recante: “Indicazioni operative relative alle attivitàdel medico
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.”
2. “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data
26/04/2020 dal Governo con le parti sociali;
3. “Protocollo applicativo – Emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19”, sottoscritto dal M.I.T. con le OO.SS. nazionali in data 22/04/2020;
4. “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”prodotto e diffuso da INAIL nel mese di Aprile 2020.
I protocolli e i documenti suddetti, nonché le prescrizioni in essi contenute, costituiscono parte integrante delle presenti linee guida che si pongono l’ulteriore obiettivo di specializzarne l’adozione in ragione delle peculiarità delle funzioni esercitate per esclusiva di legge dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e dai Centri Prova Autoveicoli (CPA).
TRASPORTI_COVID-19-LINEE GUIDA DI ACCESSO UFFICI MIT 20.05.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce ad aprile 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-05/costo%20GASOLIO%20APRILE%20%202020.pdf
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Il MIT, con decreto del 7 maggio 2020, n. 197, ha previsto un'ulteriore sospensione dei divieti di circolazione per le giornate di domenica 10 e 17 maggio pv.
Restano invariate le disposizioni relative al trasporto internazionale.
Il decreto è reperibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporto-merci/fase-2-de-micheli-proroga-sospensione-divieto-circolazione-dei
Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla GU.
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIT-CC Albo Autotrasporto, con Delibera n. 2 del 24 aprile scorso, pubblicata sulla GU n. 110 del 29.04.2020, ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2019.
Si sottolinea che con la Delibera del MIT 1.04.2020 è stato disposto l’avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali dal 20 al 27 aprile 2020 (fase 1) e con la delibera 2/2020 si stabiliscono criteri, modalità e termini per la “fase 2” della procedura di rimborso.
Pertanto, il beneficio può essere richiesto per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall'1.01.2019 al 31.12.2019, dai soggetti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose (in conto proprio e in conto terzi), che appartengono alla classe ecologica EuroIII, EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.
La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi, purché pari almeno ad euro 200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6, Titolo I, della Delibera medesima.
La riduzione compensata non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo. Fermo restando il tale limite, è prevista un'ulteriore riduzione compensata se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne: ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne, secondo quanto previsto al punto 8, Titolo I, della Delibera.
Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. Le società concessionarie devono comunque aver emesso fattura entro il 30 aprile 2020 e daranno seguito ai rimborsi secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate il Comitato centrale.
La delibera ribadisce che possono beneficiare della riduzione, i soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019 risultavano come: a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974; b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92; d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974; e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
I richiedenti, che hanno prenotato la domanda e utilizzato sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, riceveranno le riduzioni a decorrere dalla data di utilizzo del servizio.
La riduzione viene calcolata sulla base degli scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nell’allegato alla Delibera.
Si rammenta che l’avvio della “fase 2” relativa all’inserimento dei dati della domanda e firma ed invio della medesima è possibile per i soli soggetti che hanno avuto accesso alla “fase 1” nei termini perentori indicati nella delibera del 1° aprile 2020.
La “fase 2” - Inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda medesima deve avvenire dalle ore 9,00 del 4 maggio 2020 e fino alle ore 14,00 del 24 maggio 2020.
Il testo della Delibera è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=20A02392&elenco30giorni=false
Delibera CC Albo MIT 24.04.2020, n. 2 - riduzione compensata pedaggi 2019.pdf|Visualizza dettagli
Allegato Delibera CC Albo MIT 24.04.2020, n. 2-riduzione compensata pedaggi 2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il CC Albo degli autotrasportatori-MIT, con la delibera del 1° aprile 2020, n. 1 (GU n. 100 del 16.04.2020), ha disposto l’avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali per l’anno 2019, data “l'eccezionalità della situazione attuale che richiede l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere al massimo i tempi di attivazione, svolgimento e definizione del procedimento di riduzione compensata dei costi sostenuti” dalle imprese.
Da sottolineare che la presentazione della domanda da parte delle imprese di autotrasporto interessate non costituisce titolo per la corresponsione del rimborso; infatti, la delibera è esclusivamente finalizzata a comprimere i tempi dei definizione del procedimento e, pertanto, l'accettazione della domanda medesima, la definizione dei relativi criteri di ripartizione e l'effettiva erogazione dei rimborsi è soggetta al perfezionamento della citata direttiva ministeriale, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità da parte degli organi di controllo e della relativa pubblicazione nella GU, nonché all’emanazione delle conseguenti delibere di attuazione.
Con la delibera si dà, pertanto, avvio alla sola Fase 1 – prenotazione della domanda – che può essere effettuata dai soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019 risultavano come:
a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974;
b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92;
d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974;
e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
Qualora i richiedenti, che hanno prenotato la domanda, hanno utilizzato sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.
Per richiedere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali è necessario utilizzare, a pena di irricevibilità, l’applicativo “PEDAGGI” presente sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi)
E’ necessario dapprima registrarsi allo stesso Portale (https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti)
Per utilizzare l’applicativo PEDAGGI è utile consultare il manuale utente (allegato)
Riassumendo, il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui si articola in due fasi:
- fase 1- prenotazione della domanda, dalle ore 9.00 del 20 aprile 2020 fino alle ore 14,00 del 27 aprile 2020. Le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno inammissibili.
- fase 2 –inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda
Sarà possibile l’accesso alla fase 2 esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito domanda entro i termini perentori previsti dalla fase 1
Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento:
Delibera CC Albo MIT 10.04.2020, n. 1- pedaggi emergenza sanitaria.pdf|Visualizza dettagli
GPEW_Manuale Utente Impresa PEDAGGI 2020.docx|Visualizza dettagli
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Il MIT ha reso noto sul proprio sito internet della nuova proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti.
Il decreto firmato oggi dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha disposto la circolazione anche durante le festività pasquali, da venerdì 10 a martedì 14 aprile.
La proroga avrà validità sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Confermata anche fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.
Il provvedimento si è reso necessario per far fronte all’emergenza Covid-19 e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.
A breve, la trasmissione del DM.
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-de-micheli-proroga-sospensione-divieto-circolazione-0
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Sulla GU n. 80 del 26 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto MIT 16 marzo che stabilisce le modalità operative per accedere agli incentivi del Ferrobonus per gli anni 2020-2021. Infatti, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 111, L. 27.12.2019, n. 160) e di Bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021.
Le domande di accesso ai contributi riguardano il trasporto ferroviario intermodale o trasbordato (Regolamento 125/2017) e devono essere presentate dal 26 marzo al 9 maggio 2020 al MIT, esclusivamente tramite pec (i[email protected]), utilizzando i modelli allegati al Decreto.
Il nuovo Ferrobonus opera in continuità con il passato, al fine di consentire il completamento dei programmi di sviluppo del trasporto ferroviario merci intermodale, avviati con la legge di stabilità 2016.
Restano, pertanto, valide le regole di funzionamento che hanno disciplinato le precedenti annualità del Ferrobonus, fissate dal Decreto MIT-MEF n. 125 del 14 luglio 2017, con riferimento all’individuazione dei beneficiari, alla commisurazione degli aiuti, alle modalità e alle procedure di attuazione, incluso il meccanismo di ribaltamento.
I beneficiari, quindi, restano le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori di trasporto combinato (MTO) come definiti dal Decreto 125/2017.
Possono presentare una NUOVA domanda di contributo, le imprese già beneficiarie del Ferrobonus nelle annualità 2017-2018. Tali imprese devono rinnovare tutti gli impegni e gli obblighi sottoscritti, ma è richiesto che devono incrementare il volume di traffico ferroviario di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto 125/2017 che è da riferirsi al volume di traffico ferroviario in treni*km dell’ultimo periodo di incentivazione.
Le imprese già benificiarie della misura per le annualità 2017-2018 che non sono interessate a chiedere rimborso per gli anni 2020-2021 sono tenute comunque al rispetto degli impegni assunti in fase di accesso ai contributi.
Anche le imprese che non hanno beneficiato degli incentivi Ferrobonus nelle precedenti annualità possono presentare domanda.
Per i periodi di pagamento del contributo, si procede in continuità in quanto il primo decorre dal 31 agosto 2019 al 30 agosto 2020, mentre il secondo dal 31 agosto 2020 al 30 agosto 2021.
Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso delle due annualità, a consuntivo di ciascuno periodo di 12 mesi di riferimento (31 agosto 2019 - 30 agosto 2020; 31 agosto 2020 - 30 agosto 2021), in ragione dei treni*km effettuati (art. 7, comma 1 e 2 del Decreto 127) - previa presentazione del modello di cui all’allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l’acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini previsti dall’art. 13 comma 1, lettera a) e lettera b) del Decreto 125/2017.
Per le imprese aderenti al nuovo Ferrobonus, ai fini del monitoraggio dell’obbligo di mantenimento per ulteriori 24 mesi - previsto dal Decreto 125/2017 (art. 1, comma 1, lettera c) - del volume di traffico ferroviario raggiunto nell’ultimo anno di erogazione del contributo questo si intende decorrente dal 30 agosto 2021. Il MIT, anche per il tramite del soggetto gestore, renderà disponibili in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio.
Decreto 16 marzo 2020-FERROBONUS.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIT, tenuto conto del continuo evolversi della situazione e delle prescrizioni conseguenti ai diversi decreti in essere ha predisposto un nuovo modello di autocertificazione (art. 2, DM 120/2020) da compilare in più copie è ad uso degli autisti - “personale viaggiante” - dipendenti da imprese con sede legale NON in Italia.
Il MIT sottolinea che il modello è ora aggiornato alle novazioni disposte in tema di autocertificazione.
MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI dipendenti da imprese con sede legale non in Italia 26.03.20.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con decreto del 26.03.2020, n. 129, per continuare a far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, ha sospeso i divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, per le domeniche 29 marzo e 5 aprile. Tale sospensione per i giorni festivi citati è da intendersi applicabile al trasporto merci nazionale, mentre per i trasporti internazionali la sospensione dovrebbe operare illimitatamente fino a nuovo provvedimento.
Resta inteso che non è preclusa che possano essere concesse ulteriori sospensioni dei divieti in altri giorni festivi, ma occorre attendere nuove disposizioni del MIT.
Il testo è reperibile:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Decreto%20129%20del%2026-03-2020.pdf
DM 129 del 26-03-2020-sospensione divieti circolazione.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con nota del 24 marzo 2020, prot. nr. 300/A/2297/20/111/20/3, informa che a causa dell'emergenza in atto si potrebbero verificare ritardi nella consegna delle carte tachigrafiche dei conducenti (primo rilascio e rinnovo quinquennale) che abbiano fatto richiesta di rilascio o rinnovo alla Camera di Commercio competente.
Pertanto, al conducente che esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta tachigrafica con data successiva al 23/02/2020 non dovrà essere applicata alcuna sanzione da parte degli organi di controllo.
Circolare M_Interno 24.03.2020 - rilascio carte tachigrafiche.pdf|Visualizza dettagli
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AgDogane 23.03.2020-rimborso gasolio I trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
Con nota del 23 marzo 2020, prot. 96399/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che dal 1° gennaio e fino al 30 aprile 2020 possono essere presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel I trimestre (1° gennaio-31 marzo) 2020.
Se per effetto della situazione emergenziale in atto ci fosse impossibilità a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle Dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Per ottenere il rimborso ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) possono presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) nel termine del 30 aprile 2020 o all’occorrenza, nelle circostanze di cui in premessa, entro il 30 giugno 2020.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
La nota è reperibile al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601189/1+Nota+96399+del+20+marzo+2020+-+Benefici+sul+gasolio+per+uso+autotrazione.pdf/86583e2a-fc84-46bd-b6b7-b4bba6a7fa70
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIT, di concerto con il Ministero della Salute, con decreto N. 127 del 24 marzo scorso, ha previsto il prolungamento dell'efficacia di otto Decreti interministeriali (n.112; 113; 114; 116; 117; 118; 120;122) contenenti diverse misure finalizzate a limitare la mobilità delle persone sul territorio nazionale e del trasporto con l'utilizzo dei diversi vettori (stradale, ferroviario, aereo e marittimo)
E' stata inserita una modifica al Decreto n. 120 che riguardava l'obbligo del periodo di isolamento fiduciario di 15 giorni per chi rientra dall'estero: in particolare, l'esenzione da tale obbligo si estende all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente a imprese aventi sede legale in Italia.
Altresì, è venuto meno l'obbligo di isolamento fiduciario in Italia per il personale sanitario, per i lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione.
Previste infine ulteriori restrizioni al trasporto passeggeri con la Sicilia e la Sardegna (Decreto n.122).
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/DM%20127%20del%2024032020.pdf
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Sono stati pubblicati sulla GU n. 77 del 23 marzo scorso, due Decreti del MIT del 10 e 11 marzo 2020 relativi al rinvio delle scadenze della CQC, del certificato di formazione ADR e dei permessi di guida provvisori.
Il Decreto del 10 marzo dispone che Cqc e certificato Adr, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
Il Decreto dell’11 marzo 2020 si riferisce ai permessi provvisori di guida e ne prevede una proroga fino al 30 giugno 2020, senza oneri per l'utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del CDS, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza.
Entrambi i decreti hanno vigenza dal 23 marzo scorso, giorno di pubblicazione sulla GU.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
Decreto MIT 10 marzo 2020 e Decreto MIT 11 marzo 2020-proroga validità CQC, certificato ADR, permessi provvisorio di guida.pdf|Visualizza dettagli
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Con decreto interministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Salute) n. 120 del 17.03.2020, è stato predisposto un MODELLO DI DICHIARAZIONE valida per i conducenti professionali addetti all'autotrasporto di merci e di viaggiatori dipendenti da imprese con sede legale non in Italia.
Il modello è in fase di aggiornamento.
E' importante diffondere tale modello agli eventuali "partner esteri".
Il modello è reperibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-circolari
MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI dipendenti da imprese con sede legale non in Italia 17.03.20.pdf|Visualizza dettagli
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A modifica della precedente comunicazione, a seguito di precisazioni acquisite dal MIT, la sospensione dei divieti di circolazione per le domeniche 15 e 22 marzo sono da intendersi applicabili al trasporto merci nazionale, mentre per i trasporti internazionali la sospensione dovrebbe operare illimitatamente fino a nuovo provvedimento.
Resta inteso che non è preclusa che possano essere concesse ulteriori sospensioni dei divieti in altri giorni festivi, ma occorre attendere nuove disposizioni del MIT.
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Il MIT, con decreto del 13.03.2020, n. 115, per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, ha sospeso i divieti di circolazione nei giorni festivi sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, al momento per domenica 15 e 22 marzo, tuttavia limitatamente ai servizi di trasporto merci internazionale.
Non è preclusa un'ulteriore sospensione gli altri giorni festivi, ma si devono attendere nuove disposizioni del Governo.
Il decreto è reperibile al seguente indirizzo internet del MIT:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/D.M.%20N.%20115%20SOSPENSIONE%20CALENDARIO%20DIVIETI.pdf
D.M. MIT 13.03.2020, n. 115- SOSPENSIONE CALENDARIO DIVIETI 2020.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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