Il MIT-DG Sicurezza stradale, con circolare del 1° giugno scorso, ha fornito delucidazioni sull'applicazione della proroga della validità delle autorizzazioni – prevista dall’art. 103, comma 2, del DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 – per i trasporti eccezionali, al fine di garantire omogeneità applicativa e dare certezza a tutti gli operatori della filiera.
La circolare, dapprima, illustra le diverse tipologie autorizzative (inquadramento normativo), poi si sofferma sul coordinamento delle disposizioni normative dell’art. 10 CDS e dell’art. 103, comma 2, del DL suddetto ed infine procede ad una disamina dei “casi particolari” per la validità della proroga del titolo autorizzativo.
1. Inquadramento normativo
La circolare riporta il quadro normativo di settore su cui interviene la normativa di “proroga”.
Nello specifico, vengono illustrate le diverse tipologie autorizzative per la circolazione dei trasporti eccezionali (singola, multipla, periodica) e la possibilità di ottenimento del rinnovo delle stesse (anche con validità scaduta), su richiesta degli interessati, secondo le procedure previste dall’art. 15 del Regolamento del CDS. Gli enti proprietari e/o gestori delle strade devono comunque procedere ad una verifica, prima di poter far eseguire il trasporto, della sussistenza delle “condizioni” di circolazione in relazione ai percorsi da autorizzare ed alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.
La presenza di tali “condizioni” risulta essenziale per il rilascio, il rinnovo o la proroga, poiché sono variabili in funzione di una serie di fattori contingenti, che solo gli enti proprietari e/o gestori delle strade possono conoscere; ciò risulta finalizzato a garantire la sicurezza sia del trasporto eccezionale sia delle infrastrutture stradali attraversate. In tal senso, è necessario un provvedimento espresso che ne legittimi l’effettuazione in un determinato periodo di tempo con precise date di scadenza”.
La circolare, constatando che con il termine generico “autorizzazioni”, l’art.103 sembra ricomprendere anche quelle per i trasporti eccezionali, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la cui validità è estesa per i 90 giorni successivi alla fine emergenza sanitaria (fine ottobre 2020) ha fornito alcuni chiarimenti in merito.
2. Coordinamento dell’applicazione dell’art. 10 CDS e del comma 2, art. 103
La circolare sottolinea l’importanza della proroga della validità del titolo autorizzativo per l’esercizio dei trasporti eccezionali, perché, risponde, da un lato, all'esigenza di superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade – soprattutto di quelli meno strutturati – che possono essere impossibilitati, nell'attuale fase di emergenza sanitaria, al rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma, e dall’altro, di evitare di danneggiare i titolari dell’autorizzazione in scadenza, parzialmente utilizzata a causa del blocco delle attività e della circolazione stradale, e di conseguenza ne consente l’utilizzo oltre il termine di scadenza naturale, anche in considerazione degli oneri economici connessi al rilascio e al danno conseguente al mancato utilizzo.
Gli enti debbono, pertanto, verificare il permanere delle condizioni tecniche e di sicurezza della circolazione dei veicoli che effettuano trasporti eccezionali e procedere al controllo sistematico delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell’art. 10 CDS, alle quali si applica la proroga dell’art.103 suddetto. Tuttavia, qualora si manifestino sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo dell’autorizzazione, l’ente procederà alla revoca o sospensione dell’autorizzazione (art.17, comma 4, Regolamento di esecuzione CDS).
Nell’ottica di reciproca collaborazione, i titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga delle autorizzazioni, al fine di consentire agli stessi di concentrare l’attenzione sui titoli sui quali sussiste un concreto interesse all’utilizzo.
I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco. Anche i diritti di istruttoria, dovuti all'ente proprietario e/o gestore, per l’espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione di validità dell’autorizzazione, devono ritenersi assolti.
La circolare precisa, quindi, che per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del comma 2, dell’art. 103, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in scadenza.
3. Condizioni e casi particolari
Tutte le autorizzazioni (singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio –31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.
L’estensione della proroga non è applicabile alle autorizzazioni singole e le multiple i cui viaggi erano stati già completamente eseguiti alla data del 30.01.2020. Per tali autorizzazioni, infatti, non può applicarsi la proroga ex lege di cui al comma 2 dell’art. 103, in quanto sono applicabili i termini di cui all'art. 15 del Regolamento CDS.
Le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell’estensione ai sensi dell’art.103 possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell’art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.
Le autorizzazioni periodiche con scadenza in data successiva al 31 luglio 2020, non rientrano tra le autorizzazioni prorogate “ope legis” e possono essere rinnovate normalmente.
Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell’entrata in vigore dell’art. 103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell’emergenza.
Il provvedimento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/trasporti-eccezionali/trasporti-eccezionali-circolare-su-proroga-validita
Circolare MIT TRASPORTI ECCEZIONALI 01.06.2020.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIT, tenuto conto del continuo evolversi della situazione e delle prescrizioni conseguenti ai diversi decreti in essere ha predisposto un nuovo modello di autocertificazione (art. 2, DM 120/2020) da compilare in più copie è ad uso degli autisti - “personale viaggiante” - dipendenti da imprese con sede legale NON in Italia.
Il MIT sottolinea che il modello è ora aggiornato alle novazioni disposte in tema di autocertificazione.
MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI dipendenti da imprese con sede legale non in Italia 26.03.20.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a giugno 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-07/costo%20GASOLIO%20Giugno%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_GIUGNO_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a aprile 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-05/costo%20GASOLIO%20Aprile%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_APRILE_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a gennaio 2019.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2019-03/costo%20GASOLIO%20Febbraio%202019.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_FEBBRAIO_2019.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con nota del 24 marzo scorso, ha chiarito alcuni aspetti relativi alla valutazione, da parte dell’Organo di controllo su strada, degli adempimenti effettuati dall’impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi, istruzione dei conducenti e controllo sulle loro attività, ai fini dell’applicazione della corresponsabilità per le infrazioni commesse dai propri autisti.
Nel provvedimento si ribadisce quanto stabilito dai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014, ovvero che l’impresa di trasporto ha una responsabilità per le infrazioni commesse dai propri autisti, qualora ci sia un’inefficiente organizzazione dell’attività dei propri conducenti e/o per non aver fornito agli stessi corretta formazione, adeguate istruzioni ed aver omesso i controlli periodici.
La circolare poi richiama gli atti amministrativi emanati dal MIT, quali il Decreto Dirigenziale n. 215 del 12 dicembre 2016 (Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento cronotachigrafi) e la Circolare esplicativa del 13/02/2017, con cui la Direzione Generale per il Trasporto Stradale ha diramato le disposizioni relative ai corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici ed in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. Tali provvedimenti hanno chiarito che la corretta informazione/formazione degli autisti e i controlli possono essere considerati quale circostanza esimente della responsabilità delle imprese ai fini dell’applicazione delle sanzioni del Codice della strada (CDS).
Al riguardo, la circolare del Ministero dell’Interno evidenzia la possibilità di “subordinare” la responsabilità dell’impresa per le infrazioni commesse dai propri conducenti qualora vengano adempiuti tali oneri e l’impresa abbia organizzato la loro attività in modo che possano rispettare le disposizioni del Regolamento 165/2014 e del Regolamento 561/2006.
Inoltre, viene sottolineato, nel caso di controlli su strada, che l’organo accertatore non contesterà all’impresa l’art. 174, comma 14, del CDS qualora venga data prova – all’atto del controllo e comunque prima della redazione del verbale – dell’adempimento degli oneri suddetti con i documenti previsti dal DD 215/2016 del MIT, sempreché si tratti di infrazioni lievi ((definite come infrazioni minori nell’allegato III del Regolamento (UE) 2016/403)) che non presuppongono evidenti carenze organizzative.
Al manifestarsi delle altre fattispecie, invece, verrà contestata la violazione dell’art. 174, comma 14, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell’impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis CDS, sul quale si potrà, tuttavia, esprimere parere favorevole al suo accoglimento qualora si dia prova non solo dell’adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, ma anche del fatto che l’infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell’attività dei conducenti da parte della stessa impresa. A tal fine rileva positivamente anche la produzione, nei casi previsti dal decreto legislativo 286/2005, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.
842 - Ministero dell'Interno Franco - trasmissione circolare in materia di corsi di formazione per tachigrafi digitali ed an.pdf|Visualizza dettagli
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Con riferimento alla nostra circolare del 22 marzo scorso relativa alla richiesta di contributi sulla Direttiva ministeriale riguardante i trasporti eccezionali, si informa che è stata predisposta, anche con i contribbuti pervenuti dal sistema associativo, una nota inviata alla Sottosegretaria, sen. Simona Vicari, nella giornata di ieri.
Bozza Direttiva trasporti eccezionali _1_ - modifiche e osservazioni Confindustria.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell’Interno, con nota del 5 maggio scorso, è intervenuto a fornire un’interpretazione dell’art. 193, comma 2, del Codice della Strada (CDS), in materia di obbligo di responsabilità civile, ovvero di copertura assicurativa del veicolo.
Nello specifico, la nota si sofferma sull’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo nei casi ((in presenza del pagamento in misura ridotta (art. 202 CDS) o in forma scontata del 30% effettuato entro 5 giorni dalla contestazione)) non venga corrisposto il premio di assicurazione valida per almeno 6 mesi o lo stesso venga pagato oltre il termine di 60 giorni.
Nel silenzio della norma, non essendo possibile procedere a confisca, tuttavia il veicolo rimane sottoposto a sequestro amministrativo. Per superare questa problematica, il Ministero dell’Interno chiarisce che in tali casi è da applicare il meccanismo procedimentale di cui all’art. 21 della L. n. 689/1981. Pertanto, ferma restando l’efficacia del verbale di accertamento che costituisce titolo esecutivo per il pagamento della sanzione, l’autorità amministrativa dovrà emettere un’ordinanza-ingiunzione per fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio assicurativo, scaduto il quale il veicolo è posto sotto sequestro.
L’ordinanza-ingiunzione, pertanto, integra il presupposto procedimentale necessario per disporre della confisca del veicolo anche nel caso in cui, pur in presenza di un pagamento in misura ridotta, non sia stata riattivata una valida assicurazione per almeno 6 mesi. Analoghe considerazioni per l’ipotesi in cui ci sia il pagamento in forma scontata del 30% entro 5 giorni.
Nota Ministero Interno 5 maggio 2016.pdf|Visualizza dettagli
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Con l’entrata in vigore il 15 aprile scorso dell’art. 17-quinquies, comma 1, del DL 18/2016, convertito nella Legge 49/2016, è stata fornita un’interpretazione autentica dell’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del CDS, in materia di pagamento in misura ridotta.
Nel caso di violazione della normativa del CDS, il trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalla disposizione violata, oppure, fermo restando i casi in cui non è consentito tale pagamento (confisca del veicolo e sospensione della patente), il trasgressore può beneficiare anche di uno sconto del 30% qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione medesima.
In tale contesto, la sanzione potrebbe essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore o a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l’amministrazione lo prevede, con conto corrente bancario o con strumenti di pagamento elettronico.
L’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, come il bonifico postale o bancario, comporta che la data di disposizione dell’ordine di bonifico e la data di effettivo accredito non coincidano; infatti, l’accredito avviene successivamente alla scadenza dei termini (60 gg. o 5 gg.).
L’articolato sopra enunciato interviene, mediante un’interpretazione autentica, a stabilire che “per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. Tale disposizione supera le precedenti linee interpretative fornite dal Ministero dell’Interno
Da ciò si desume che:
- se il trasgressore ha optato per lo sconto del 30%, l’effetto liberatorio si ha qualora l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 7° giorno dalla data di scadenza del pagamento (data di contestazione o di notificazione);
- se il trasgressore ha effettuato il pagamento della somma pari al minimo edittale previsto dalla norma violata, l’effetto liberatorio si ha qualora l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 62° giorno dalla data di scadenza del pagamento (data di contestazione o di notificazione).
art. 202 CDS interpretazione - Art. 17-quinquies, DL 18_2016, conv. L. 49_2016 -.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Interno, con circolare del 26 febbraio scorso, hanno dato attuazione all’art. 46-ter della Legge 298/1974, previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28-12-2015, n.208).
La circolare, che fornisce indirizzi generali per consentire un’uniforme applicazione della disposizione, ha la finalità di reintrodurre l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale (da tenere a bordo mezzo) riguardante l’origine e la destinazione delle merci trasportate durante un trasporto internazionale, eseguito sia in ambito UE che extra UE.
Il primo punto della circolare definisce il campo d'applicazione, precisando che la disposizione di applica al trasporto internazionale di merci in conto terzi e in conto proprio. Per trasporto internazionale si intende quello con origine in Italia e destinazione estera e viceversa ovvero quello in cui l’Italia è solo un Paese di transito con origine/destinazione estera.
L'oggetto del controllo è "qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola o consuetudine internazionale sia accompagnatorio delle merci"; è sanzionabile sia la mancanza momentanea di un documento sul veicolo che la mancata o incompleta compilazione del documento stesso. In quest'ultimo caso, l'entità della sanzione amministrativa è diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l'impossibilità di accertare la regolarità amministrativa del trasporto.
Restano ferme le sanzioni previste per i trasporti in regime di cabotaggio (art. 46-bis, L.298/1974)
La circolare precisa che "il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza". La documentazione sarà considerata regolare se fornirà "adeguata contezza della regolarità del trasporto". Pertanto, nel documento medesimo dovranno essere presenti le informazioni sulla tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e scarico e il vettore o sub-vettore che svolge il trasporto. I documenti maggiormente utilizzati, che possono attestare la regolarità del trasporto, sono la lettera di vettura internazionale (CMR) e il documento di trasporto (DDT); inoltre vi sono altri documenti ritenuti ugualmente idonei come, ad esempio, quelli per le merci pericolose, quelli prodotti per garantire che alcune tipologie di merci spedite (in particolare, i prodotti agricoli, quelli di origine animale e alimentare) rispettino le norme igienico sanitarie, certificati sanitari, fitosanitari, documenti amministrativi o formulari per la movimentazione di rifiuti, ecc.
Nel caso di mancanza momentanea del documento di trasporto a bordo mezzo, quindi nel caso in cui il conducente non sia in grado di esibire il documento di trasporto durante un controllo su strada, è applicata la sanzione prevista dal comma 1, dell'art. 46-ter (sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 1.200 euro e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo l’esibizione della predetta documentazione e comunque trascorsi 60 giorni dalla data di accertamento).
Presupposto per l’applicazione della sanzione è costituito dalla circostanza che il documento esista e sia stato compilato, ma non è presente sul veicolo.
La circolare sull’argomento precisa che l’obbligo di portare il documento di trasporto a bordo mezzo ricorre anche se norme amministrative, fiscali e doganali non prevedano che il documento deve necessariamente essere presente durante l’esecuzione del trasporto.
Nel caso di mancata compilazione del documento di trasporto, le sanzioni applicate sono quelle dell’art. 46-ter, comma 3, primo o secondo periodo, a seconda che tale mancanza consenta o meno di accertare la regolarità del trasporto internazionale. Infatti, qualora non sia presente un documento idoneo a dimostrare la regolarità del trasporto medesimo, ma ciò può essere desunta da altri elementi acquisiti nell’effettuazione del controllo stradale, si applica la sanzione di cui al comma 3, primo periodo, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro (no sanzione accessoria); mentre nel caso in cui non è possibile desumere la regolarità del trasporto si applica il comma 3, secondo periodo, che richiama per le sanzioni da applicare l’art. 46, commi primo e secondo, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.065 a 12.394 euro (in caso di recidiva nei 5 anni successivi la sanzione prevista è da 2.582 a 15.493), cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 207 del CDS (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
Nel caso di incompleta compilazione del documento di trasporto, ricorre la violazione dell’art. 46-ter, comma 3 o dell’art. 46. Nello specifico, si applica il comma 3, primo periodo dell’art. 46-ter qualora dal documento compilato in modo erroneo o incompleto si possa desumere la regolarità del trasporto; mentre, ricorre la sanzione prevista dall’art. 46 quando non è possibile accertare la regolarità del trasporto medesimo e, quindi, se non sia in alcun modo documentata tipologia e quantità della merce, luogo di carico e di scarico, vettore o sub-vettore che effettua il trasporto
Il trasporto internazionale in conto proprio è liberalizzato nella UE, nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo, in Svizzera e Repubblica San di San Marino; mentre con i Paesi extra-Ue è necessaria un’autorizzazione bilaterale.
L’art. 46-ter trova applicazione nel caso di trasporti in conto proprio liberalizzati o meno, ovvero nel trasporto è necessario che siano presenti i documenti che provano il legame tra la merce stessa e l’attività d’impresa e previsti a fini amministrativi, fiscali e doganali, ovvero quei documenti che sono obbligatori per determinate tipologie di trasporto (ADR, ATP, rifiuti, ecc.).
La circolare prevede delle disposizioni procedurali per tutti gli illeciti ci cui all’art. 46-ter della L. 298/1974. In particolare, si sottolinea che le violazioni sono dapprima contestate al conducente del veicolo, quale responsabile della messa in circolazione del trasporto senza i documenti richiesti o con i documenti incompleti. Tuttavia, qualora ne ricorrono i presupposti, anche gli altri soggetti della filiera, possono essere chiamati a rispondere degli illeciti a titolo di concorso con il conducente (art. 5, L. 689/1981).
E’ da evidenziare infine che nel caso di concorso delle violazioni di cui all’art. 46-ter L. 298/1974 con altre norme che disciplinano i documenti di trasporto, ovvero qualora la mancanza del documento di trasporto o la sua incompleta compilazione sono oggetto di sanzioni previste da altre norme amministrative, fiscali o doganali, tali sanzioni si applicano in concorso con quelle previste dall’art. 46-ter, in quanto aventi diversa oggettività giuridica e destinate a tutelare interessi giuridici diversi.
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio del costo per litro di gasolio per autotrazione relativo a gennaio 2016.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo economico.
La tabella è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=26339
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_GENNAIO_2016.pdf|Visualizza dettagli
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Per facilitare la consultazione della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, la Rivista TIR (Albo autotrasportatori) ha predisposto un tutorial video che spiega passo passo come ottenere il cd. ”attestato di visura” che fornisce indicazioni sulla regolarità o non regolarità dell’impresa..
Tale video, ospitato sul canale “you tube”, è reperibile al seguente indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=IAnHFCSjDjU
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Per facilitare la consultazione della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, la Rivista TIR (Albo autotrasportatori) ha predisposto un tutorial video che spiega passo passo come ottenere il cd. ”attestato di visura” che fornisce indicazioni sulla regolarità o non regolarità dell’impresa..
Tale video, ospitato sul canale “you tube”, è reperibile al seguente indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=IAnHFCSjDjU
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio del costo per litro del gasolio per autotrazione relativa a dicembre 2015.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25871
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_DICEMBRE_2015.pdf|Visualizza dettagli
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Sul sito del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori è stato pubblicato un “avviso” con cui si rende noto dell’avvenuta attivazione/operatività della funzione di consultazione, sul portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all’Albo degli autotrasportatori.
Nel database, appositamente costituito, confluiscono i dati provenienti dal CED della motorizzazione e dagli enti previdenziali tenuti ad attestare la regolarità contributiva delle imprese.
Sul sito dell’Albo, inoltre, è stato reso disponibile un “manuale utente” per le imprese committenti che fornisce le istruzioni per poter procedere alla verifica della regolarità sul portale dell’automobilista (la consultazione è possibile previa registrazione).
Il committente che deve procedere alla verifica deve registrarsi e accedere come “cittadino”. Allo stesso modo, anche le imprese di autotrasporto che intendano verificare la posizione di altre imprese di autotrasporto dovranno effettuare una registrazione come “cittadino”.
L’attivazione della funzione di verifica on-line preclude la dimostrazione di regolarità con le procedure finora adottate (dimostrazione con attestazione tramite DURC on-line).
ManualeUtente_AlboAutotrasportatori_verifica regolarità imprese.pdf|Visualizza dettagli
http://www.alboautotrasporto.it/
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio del costo per litro del gasolio per autotrazione relativa a novembre 2015.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente indirizzo internet:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25470
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_NOVEMBRE_2015.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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La circolare del Ministero dell’Interno del 13 novembre scorso fa seguito delle sentenze del TAR Lazio (n. 11004 e 11005 del 2015) e di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota 29.10.2015).
Il provvedimento ha stabilito che le sanzioni derivanti dall’inosservanza dell’art. 94 CDS, ovvero quelle relative alla mancata annotazione dei contratti di locazione senza conducente (periodi superiori a 30 giorni) nell’Archivio Nazionale Veicoli, sono applicabili per quei contratti stipulati successivamente dal 2 novembre c.m.
E’ stato precisato, inoltre, che le violazioni indicate devono essere contestate solo al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non nei confronti del conducente pro-tempore del veicolo, a meno che non coincida con il contraente stesso.
Infine, si ribadisce quanto già stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10.07.2014, che le procedure di annotazione riguardano soltanto i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando esclusi dall'applicazione della procedura i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o di cose in conto terzi.
Circolare M_Interno 13.11.2015-intestazione temporanea veicoli-noleggio senza conducente.pdf|Visualizza dettagli
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Per dare prima attuazione alle disposizioni afferenti al Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori (art. 1, comma 92, L. 147/2013 e art. 1, comma 248, L. 190/2014) e nelle more dell’attivazione del Portale dell’Albo medesimo, con delibera n. 1 del 23 luglio 2015, il Comitato Centrale ha reso noto che è stata attivata, in via provvisoria e sperimentale, un’apposita funzione informatica, quale sezione speciale nell’ambito del “Portale dell’automobilista”, per verificare la regolarità delle imprese iscritte.
Fino al 30.09.2015, l’accesso alla funzione informatica è consentito, previa autenticazione, alle sole imprese di autotrasporto iscritte all’Albo per la verifica della propria posizione nonché per la segnalazione agli uffici competenti di eventuali anomalie.
Dal 1° ottobre 2015, la regolarità della posizione è attribuita all’impresa, qualora presenti contestualmente i seguenti requisiti:
- sia iscritta all’Albo e non sospesa
- sia iscritta alla CCIAA
- sia iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN)
- sia in regola con gli obblighi contributivi (regolarità previdenziale e assicurativa desumibile sulla base dei collegamenti telematici con INPS e INAIL).
La mancanza di uno o più requisiti determina lo stato di “non regolarità” dell’impresa iscritta all’Albo.
Con riguardo ai requisiti dell’assicurazione dei veicoli, dello svolgimento in concreto dell’attività economica e della congruità del parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, la regolarità è accertata solo previa istruttoria e sarà oggetto di successivo provvedimento.
Inoltre, dal 1.10.2015, l’accesso è consentito, previa autenticazione, anche ai committenti ai fini della verifica della regolarità del vettore, come prevista dall’art. 83 bis, comma 4 quater, del DL 112/08, conv. in L. 133/08.
E’ prevista un’apposita delibera di ratifica dell’attivazione della funzione informatica, da parte del Presidente dell’Albo, qualora ci sia un esito positivo della fase sperimentale.
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Il Ministero dell’Interno, con circolare del 31 ottobre scorso, ha fornito delucidazioni in merito alla disciplina relativa all’intestazione temporanea dei veicoli, di cui all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada (CDS) e dell’art. 247-bis, del Regolamento attuativo.
Il Ministero ha precisato, anzitutto, che gli ambiti di applicazione, le esenzioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti interessati dalla normativa sono stati già ampiamente oggetto di definizione delle due circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
La circolare del Ministero dell’Interno si sofferma ad evidenziare gli aspetti legati all’ambito operativo della normativa suddetta, nelle more della predisposizione di una direttiva esplicativa sulle tematiche legate all’attività di controllo e sanzionatoria.
Pertanto, fermo restando l’ambito di applicazione della disposizione del CDS a fattispecie già definite dal MIT, la circolare in questione specifica che, in presenza di comodato, l’obbligo di annotazione è previsto soltanto quando l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario avviene in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore ai 30 giorni. Tale annotazione viene meno nel caso di comodato di un veicolo a familiare convivente.
E’ stato, anche, chiarito che nessuna norma vieta la concessione del mezzo, da parte dell’intestatario del veicolo, ad altro soggetto a titolo di cortesia o di favore.
Inoltre, si ribadisce che la disciplina è operativa, dal 3 novembre 2014 e si precisa che eventuali sanzioni possono trovare applicazione decorsi 30 giorni dalla data suddetta e, pertanto, a partire dal 3 dicembre 2014, poiché la norma consente all’utilizzatore del veicolo di provvedere all’annotazione entro 30 giorni dall’atto di utilizzo.
La violazione della disposizione del CDS non deve essere contestata automaticamente al conducente, che non è tenuto nemmeno a tenere a bordo mezzo la documentazione prescritta dalla legge nelle fattispecie enucleate dalla disciplina sull’intestazione temporanea dei veicoli. Da sottolineare, tuttavia, che obbligato in solido, per tutte le violazioni del CDS, punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all’art. 196, comma 1, del CDS.
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Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT), con circolare del 27 ottobre scorso, è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, anche su sollecitazione delle Associazioni interessate, in merito alle nuove norme per l’identificazione (tramite semplice annotazione all’Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia soggetto diverso rispetto all’intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni.
La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e, di conseguenza, l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo.
Gli aspetti giuridico-amministrativi trattati dalla circolare vanno dal computo dei termini, dalle deleghe, alle variazioni riguardanti la toponomastica del luogo di nascita o residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, al comodato di veicoli aziendali, alla custodia giudiziale, alla locazione senza conducente, ecc.
Restano fermi i termini per l’applicazione della disciplina suddetta, ovvero riguarderà tutti gli atti posti in essere dal 3 novembre p.v. alle condizioni esplicitate dalle circolari ministeriali.
Relativamente all’ambito di applicazione, la disciplina interesserà i veicoli non iscritti al REN o privi di licenza di autotrasporto merci in conto proprio (si fa quindi riferimento, solo alle autovetture ed autocarri leggeri fino a 6 tonn. di massa complessiva a pieno carico immatricolati ad uso proprio),
Riguardo alla fattispecie di maggiore interesse delle imprese, la circolare precisa che il comodato di veicoli aziendali è a titolo gratuito e che quindi è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
E’ escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, CDS e dell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione:
- l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo lavoro- tempo libero;
- l’utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione, in quanto qui viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
- l’utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso.
Relativamente alla locazione senza conducente, la circolare ribadisce l’obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (per periodi superiori di 30 giorni).
La delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione dei modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì con la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014.
A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il MIT stabilisce che, se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino che il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore.
Vengono anche analizzati i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione suddetta.
Per i passaggi di proprietà di un veicolo, la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di un’intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa.
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Con riferimento al Decreto Dirigenziale 14.01.2014, contenente le prescrizioni tecniche per la circolazione su strada, per brevi e saltuari tratti, dei carrelli, di cui all’art. 58, comma 2, lett. c), del CDS, non immatricolati, il Ministero dei Trasporti ci ha chiarito, per le vie informali, che:
- i carrelli già autorizzati con il vecchio DM 28.12.89, purché l’autorizzazione non sia scaduta antecedentemente al 31.12.2007, possono circolare se muniti di rinnovo dell’autorizzazione medesima senza produrre di ulteriore documentazione e senza che siano rispettate le prescrizioni tecniche riportate nell’art. 2 del Decreto Dirigenziale suddetto. L’autorizzazione ha validità di 1 anno come precedentemente.
Le prescrizioni tecniche riportate nell’art. 2 del Decreto Dirigenziale del 14 gennaio scorso, quindi, valgono soltanto per i carrelli che non sono mai stati autorizzati. Per questi ultimi si deve presentare una domanda di autorizzazione per l’immissione alla circolazione. Anche in questo caso l’autorizzazione avrà validità annuale.
L’adeguamento alle prescrizioni tecniche sopra citate è necessario anche per i carrelli la cui autorizzazione è scaduta al 31.12.2007.
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