Lo scorso venerdì, 18 dicembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 294), il D.P.R. 17 settembre 2015 n. 210, contenente il “Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione”.
Tale decreto rappresenta un ulteriore ed importante passaggio della riforma del sistema aeroportuale nazionale ed individua, sulla base della ripartizione territoriale dell'Italia nelle aree sovraregionali dello schema NUTS-livello 1 - Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole, 10 bacini di traffico omogeneo, per ciascuno dei quali specifica gli aeroporti di interesse nazionale (comma 1) secondo i criteri di selezione previsti dall'articolo 698 del codice della navigazione (ruolo strategico, ubicazione territoriale, dimensioni e tipologia di traffico, previsioni progetti europei TEN):
1) Nord-Ovest: Bergamo, Brescia, Cuneo, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Torino;
2) Nord-Est: Treviso, Trieste, Venezia, Verona;
3) Centro-Nord: Ancona, Bologna, Firenze, Parma, Pisa, Rimini;
4) Centro Italia: Ciampino, Perugia, Pescara, Roma Fiumicino;
5) Campania: Napoli, Salerno;
6) Mediterraneo-Adriatico; Bari, Brindisi, Taranto;
7) Calabria: Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria;
8) Sicilia Occidentale: Catania, Comiso;
9) Sicilia Orientale: Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Trapani;
10) Sardegna: Alghero, Cagliari, Olbia.
Tra i suddetti scali aeroportuali sono poi riconosciuti:
a) scali di particolare rilevanza strategica: Milano Malpensa, Torino, Venezia, Bologna, Pisa/Firenze, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Lamezia Terme, Catania, Palermo e Cagliari (comma 2). Il riconoscimento della particolare rilevanza strategica degli aeroporti di Torino e Pisa/Firenze è, tuttavia, subordinato alla realizzazione rispettivamente di: a) “un sistema di alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, finalizzato a generare sinergie di sviluppo reciproco e dell'intero bacino del Nord Ovest”, in relazione alle interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le città di Torino e Milano; b) una gestione unica di due aeroporti (commi 5 e 6).
b) gate intercontinentali: Roma Fiumicino (primario hub nazionale), Milano Malpensa, Venezia (comma 3);
Gli aeroporti di interesse nazionale, eccetto quelli di particolare rilevanza strategica, devono rispettare le seguenti condizioni (comma 4):
-
capacità di esercitare un ruolo ben definito all'interno del bacino di appartenenza, con una specializzazione e vocazione funzionale al sistema aeroportuale di bacino da incentivare;
-
presenza di un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, che dimostri - almeno sulla base di un triennio - il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale nonché di adeguati indici di solvibilità patrimoniale.
Laddove dalle verifiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tali conidizioni risultassero non presenti, i gestori degli aeroporti di interesse nazionale – esclusi quelli di particolare rilevanza strategica – sono tenuti a presentare entro tre mesi dalle verifiche, un piano industriale corredato da un piano economico-finanziario e finalizzato alla realizzazione delle previste condizioni nel corso del successivo triennio (comma 8).
Il Regolamento prevede, inoltre, che gli aeroporti che garantiscono la continuità territoriale di regioni periferiche ed aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate non sono tenuti al rispetto delle citate condizioni e procedure, qualora non sussistano altre modalità di trasporto, in particolare ferroviario, adeguate a garantire tale continuità. Spetta alle competenti strutture ministeriali verificare l'assenza delle modalità alternative adeguate (comma 7).
In sede di prima applicazione del Decreto, i gestori degli aeroporti non inseriti tra gli scali di interesse nazionale, possono presentare - entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto - la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni per il riconoscimento di tale qualifica (comma 9).
Spetta, inoltre, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avvalendosi del supporto dell’ENAC, verificare la realizzazione ed il mantenimento delle condizioni previste dal regolamento (commi 4 e 7) per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale. La mancata realizzazione di tali requisiti fa infatti venire meno tale qualificazione, salvo il caso in cui sia dovuta a cause imprevedibili e non imputabili ai gestori aeroportuali (comma 10).
Sono, infine, trasferiti alle Regioni gli aeroporti di interesse regionale o locale, diversi da quelli di interesse nazionale, appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze.
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