Con nota del 29 dicembre 2020, prot. 485862/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel IV trimestre 2020 (1° ottobre – 31 dicembre 2020).
E’ disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° ottobre, il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 3 o inferiori (così come previsto dall’art. 1, comma 630, della Legge 27.12.2019, n. 160) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Ag_Dogane 29.12.2020, prot. 485862-rimborso accise IV trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Con nota del 25 settembre 2020, prot. 331642/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° ottobre al 2 novembre 2020, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre (1° luglio – 30 settembre) 2020).
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°luglio e il 30 settembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Ag_Dogane 25.09.2020 prot. 331642_RU-rimborso accise III trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
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AgDogane 23.03.2020-rimborso gasolio I trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
Con nota del 23 marzo 2020, prot. 96399/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che dal 1° gennaio e fino al 30 aprile 2020 possono essere presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel I trimestre (1° gennaio-31 marzo) 2020.
Se per effetto della situazione emergenziale in atto ci fosse impossibilità a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle Dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Per ottenere il rimborso ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) possono presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) nel termine del 30 aprile 2020 o all’occorrenza, nelle circostanze di cui in premessa, entro il 30 giugno 2020.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
La nota è reperibile al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601189/1+Nota+96399+del+20+marzo+2020+-+Benefici+sul+gasolio+per+uso+autotrazione.pdf/86583e2a-fc84-46bd-b6b7-b4bba6a7fa70
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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L'Agenzia delle Dogane, con nota del 12 marzo scorso, prot. 74668/RU, ha fornito chiarimenti sulla determinazione del credito d'imposta, conseguente alle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1, del DL 124/2019, conv. in L. 157/2019. Tale articolato, integrando il comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, ha disposto "una soglia" entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto. che nte agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone.
L'acquisto di gasolio deve essere sempre comprovato tramite fattura e il limite quantitativo da cui discende l’importo massimo rimborsabile è stato individuato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli aventi titolo, per ogni chilometro percorso. Pertanto, come già anticipato l'Agenzia delle Dogane nella nota del 19.12.2019, l’importo a credito ammissibile deve essere calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall’esercente ai fini del rimborso. in esame.
Particolari specificazioni per la compilazione della richiesta di rimborso riguardano i cd. mezzi speciali.
Infine, la nota precisa che l’esercente attività trasporto merci deve tenere nella propria contabilità aziendale un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane, contenente determinate informazioni per ciascun semirimorchio/rimorchio di cui è intestatario (targa; capacità del serbatoio; lettura del contaore registrata alla fine del trimestre solare; nel caso in cui i semirimorchi/rimorchi siano oggetto di servizi di traino da parte di veicoli nella disponibilità di altro esercente anche targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre).
La nota è reperibile al:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5460838/nota+n.+74668RU.pdf/a2f57131-4012-4efb-9f0a-848c682a03ec
Agenzia _Dogane nota n. 74668RU-12.03.2020-rimborso nuove modalità compilazione.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del IV trimestre 2018, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4607863/lgpd-n-137938-20181217-nota-autotrasp-4trim2018.pdf/9abdd553-917a-4706-8e1d-70ff675f0805).
La domanda deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2019 e riguarda i consumi effettuati tra 1° ottobre e il 31 dicembre 2018.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a) e b);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richiesta per comprovare gli avvenuti i consumi:
- gli esercenti l’attività di trasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- gli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b) e c) possono giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra 1°ottobre e il 31 dicembre 2018.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740".
Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al III trimestre dell’anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019.
Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2020.
Nota Agenzia Dogane 17.12.2018, n. 137938_RU - IV trimestre 2018.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del I trimestre 2017, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2017).
La domanda deve essere presentata entro il 2 maggio 2017 e riguarda i consumi effettuati tra 1° gennaio e il 31 marzo 2017.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2.imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a) e b);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richiesta per comprovare gli avvenuti i consumi:
- gli esercenti l’attività di trasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- gli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b) e c) possono giustificare i consumi di gasolio anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio per i consumi effettuati tra 1°gennaio e il 31 marzo 2017.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6740".
Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2019.
Nota Agenzia Dogane 30.03.2017-rimborso accise I trimestre 2017.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del IV trimestre 2016, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2016).
La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 e riguarda i consumi effettuati tra 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
a. gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b. gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
c. le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al suddetto decreto legislativo 422/1997 e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
d. gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha disposto l’esclusione dall’agevolazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richieste per comprovare gli avvenuti consumi:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 2 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del Decreto Legge 1/2012, conv. in Legge 27/2012;
- € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 3 dicembre e il 31 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 504/95 e del Punto 4-bis dell’allegata tab. A.
Per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al III trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione che dovrà, pertanto, essere presentata entro il 30 giugno 2018.
Nota Agenzia Dogane 20.12.2016, n. 143065_RU - IV trimestre 2016.pdf|Visualizza dettagli
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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del secondo trimestre 2016, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda
(https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2016)
La domanda deve essere presentata entro il 1° agosto 2016 e riguarda i consumi effettuati tra 1° aprile e il 30 giugno 2016.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono:
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gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
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gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
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le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale d cui al suddetto decreto legislativo 422/1997, e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
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gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
E’ importante sottolineare che la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 645, L. 28 dicembre 2015, n. 208), ha ridotto ulteriormente il campo di applicazione dell’agevolazione, escludendone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, con ciò assorbendo anche la precedente esclusione introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore-veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Pertanto, non possono fruire del beneficio:
- i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c);
- i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a).
Riguardo alla documentazione richieste per comprovare gli avvenuti consumi:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
- i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante.
La misura del beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto; per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della domanda di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione che dovrà, pertanto, essere presentata entro il 30 giugno 2018.
Nota n 73354-RU del 22 giugno 2016.pdf|Visualizza dettagli
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Numerosi sono le disposizioni di interesse del settore nella Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 28.12.2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30.12.2015):
Con l’art. 1, comma, 903 viene meno l’obbligo di eseguire il pagamento del corrispettivo del contratto di trasporto con strumenti che garantiscono la completa tracciabilità del medesimo; pertanto, anche al contratto di trasporto si applica il limite generale di utilizzo del contante di 3.000 euro (art. 1, comma 898)
Codice della strada: esportazione all’estero di veicoli
La disposizione è intervenuta sull’art. 103 del CDS e ha stabilito che la definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati possa avvenire soltanto mediante prova di aver immatricolato il veicolo medesimo nel paese estero di destinazione.
Tra le altre misure, si evidenzia l’incentivo fiscale per gli investimenti in nuovi beni strumentali (art. 1, commi da 91 a 94), e l’introduzione di un credito d’imposta (art. 1, comma 98) per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lettera c), del TFUE.
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A seguito di richieste di precisazioni sull'operatività della Legge di Stabilità del 28.12.2015, n. 208, inerenti l'esclusione dal rimborso delle accise per i veicoli Euro 2 o inferiori, si precisa che tale disposizione riguarderà i consumi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Pertanto, analogamente a quanto disposto lo scorso anno, sono corrette le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane nella circolare del 17 dicembre 2015, in cui si fa riferimento all'esclusione dei veicoli Euro 0 per l'ultimo trimestre 2015.
La prossima circolare dell'Agenzia delle Dogane, relativa ai consumi effettuati nel 1° trimestre 2016, dovrebbe indicare l'esclusione dei veicoli Euro 2 o inferiori."
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L’Agenzia delle Dogane, con nota del 27 marzo 2014, ha reso note le modalità per il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione relativo al primo trimestre del 2014 (1° gennaio – 31 marzo).
Con riferimento al periodo di cui sopra l’entità del beneficio riconoscibile è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2014;
- € 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° e il 31 marzo 2014
I soggetti che possono richiedere il rimborso sono:
- i soggetti esercenti trasporto merci in c/proprio ed in c/terzi, effettuato con veicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonn.
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche esercenti l’attività di trasporto.
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
- le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone
Rimangano esclusi da tale beneficio coloro che effettuano trasporto merci, in c/proprio o in c/terzi, con mezzi di peso compreso tra le 3,5 e 7,49 tonn., poiché al momento la Commissione UE, su richiesta di specifica deroga del MEF, ancora non si è pronunciata.
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile 2014.
Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24, entro l’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto, utilizzando il codice tributo 6740.
Invece, per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Le eventuali eccedenze di credito relative al quarto trimestre dell’anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Le imprese dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2016 agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.
Sul sito www.agenziadogane.it, è già disponibile il software per la compilazione delle istanza per l’ammissione alla fruizione dei benefici fiscali.
Modificato il da Francesco Ungaro 954B265C-5E5F-4465-C125-73DB00523D03
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