Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici e informatici del 10 novembre 2015, ha disposto l’accessibilità pubblica di alcuni dati relativi alle imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN).
Potranno essere consultati dati relativi a :
a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partiva IVA e/o codice fiscale e numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori
b) nome e cognome dei gestori dei trasporti
c) numero di iscrizione al REN e status dell’autorizzazione
d) tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetti dell’autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza
Per il trasporto stradale di merci, sono resi accessibili i dati relativi alle imprese iscritte al REN che hanno completato l’iter di conseguimento dell’autorizzazione per l’esercizio della professione ((Regolamento (CE) n. 1071/2009)) e che siano iscritte, con lo status di “definitiva”, all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Per il trasporto stradale di passeggeri, sono resi accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al REN; per quelle già operanti al 4.12.2011, la pubblicazione riguarderà soltanto quelle che hanno completato l’iter di conseguimento dell’autorizzazione per l’esercizio della professione ((Regolamento (CE) n. 1071/2009)). E’ abrogato il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici e informatici del 23 luglio 2012, contenente disposizioni di prima attuazione per il trasporto su strada di viaggiatori.
I dati possono essere consultati sul sito “Il portale dell’automobilista”, utilizzando dei criteri di ricerca, quali il numero di iscrizione al REN oppure partita IVA/codice fiscale.
Il provvedimento, inoltre, specifica che la sezione del sito “sanzioni”, ad accesso riservato, è suddivisa in 4 sottosezioni.
Il decreto, pubblicato sulla GU n. 270 del 19.11.2015, è entrato a regime il giorno successivo alla sua data di pubblicazione sulla Gazzetta.