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CODICE DELLA STRADA: INTESTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI-LOCAZIONE VEICOLI SENZA CONDUCENTE - SENTENZE TAR LAZIO
Floriana Buccioni
Tag: 
temporanea
noleggio
conducente
art.
senza
della
strada
codice
94
intestazione
veicoli
202 viste
La circolare del Ministero dell’Interno del 13 novembre scorso fa seguito delle sentenze del TAR Lazio (n. 11004 e 11005 del 2015) e di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota 29.10.2015).
Il provvedimento ha stabilito che le sanzioni derivanti dall’inosservanza dell’art. 94 CDS, ovvero quelle relative alla mancata annotazione dei contratti di locazione senza conducente (periodi superiori a 30 giorni) nell’Archivio Nazionale Veicoli, sono applicabili per quei contratti stipulati successivamente dal 2 novembre c.m.
E’ stato precisato, inoltre, che le violazioni indicate devono essere contestate solo al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore) e non nei confronti del conducente pro-tempore del veicolo, a meno che non coincida con il contraente stesso.
Infine, si ribadisce quanto già stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10.07.2014, che le procedure di annotazione riguardano soltanto i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando esclusi dall'applicazione della procedura i veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o di cose in conto terzi.
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CODICE DELLA STRADA: INTESTAZIONE TEMPORANEA VEICOLI-CHIARIMENTI MINISTERO DELL’INTERNO
Floriana Buccioni
Tag: 
veicoli
intestazione
31
27
art.
veicolo
decreto
ministero
luglio
della
94
novembre
codice
3
circolare
247-bis
regolamento
ottobre
dell'interno
strada
locazione
comodato
temporanea
dei
conducente
2014
e
senza
285/1992
legislativo
10
delle
495/1992
trasporti
infrastrutture
200 viste
Il Ministero dell’Interno, con circolare del 31 ottobre scorso, ha fornito delucidazioni in merito alla disciplina relativa all’intestazione temporanea dei veicoli, di cui all’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada (CDS) e dell’art. 247-bis, del Regolamento attuativo. Il Ministero ha precisato, anzitutto, che gli ambiti di applicazione, le esenzioni, le procedure e gli adempimenti per tutti i soggetti interessati dalla normativa sono stati già ampiamente oggetto di definizione delle due circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). La circolare del Ministero dell’Interno si sofferma ad evidenziare gli aspetti legati all’ambito operativo della normativa suddetta, nelle more della predisposizione di una direttiva esplicativa sulle tematiche legate all’attività di controllo e sanzionatoria. Pertanto, fermo restando l’ambito di applicazione della disposizione del CDS a fattispecie già definite dal MIT, la circolare in questione specifica che, in presenza di comodato, l’obbligo di annotazione è previsto soltanto quando l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario avviene in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore ai 30 giorni. Tale annotazione viene meno nel caso di comodato di un veicolo a familiare convivente. E’ stato, anche, chiarito che nessuna norma vieta la concessione del mezzo, da parte dell’intestatario del veicolo, ad altro soggetto a titolo di cortesia o di favore. Inoltre, si ribadisce che la disciplina è operativa, dal 3 novembre 2014 e si precisa che eventuali sanzioni possono trovare applicazione decorsi 30 giorni dalla data suddetta e, pertanto, a partire dal 3 dicembre 2014, poiché la norma consente all’utilizzatore del veicolo di provvedere all’annotazione entro 30 giorni dall’atto di utilizzo. La violazione della disposizione del CDS non deve essere contestata automaticamente al conducente, che non è tenuto nemmeno a tenere a bordo mezzo la documentazione prescritta dalla legge nelle fattispecie enucleate dalla disciplina sull’intestazione temporanea dei veicoli. Da sottolineare, tuttavia, che obbligato in solido, per tutte le violazioni del CDS, punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all’art. 196, comma 1, del CDS. |
CODICE DELLA STRADA: chiarimenti MIT su intestazione temporanea di veicoli
Floriana Buccioni
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aziendale
carta
art.
247-bis
senza
dpr
nazionale
locazione
promiscuo
codice
della
495/92
strada
di
cds
circolazione
uso
conducente
comodato
94
veicoli
archivio
fringe-benefit
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Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti (MIT), con circolare del 27 ottobre scorso, è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, anche su sollecitazione delle Associazioni interessate, in merito alle nuove norme per l’identificazione (tramite semplice annotazione all’Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia soggetto diverso rispetto all’intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni. La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e, di conseguenza, l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo. Gli aspetti giuridico-amministrativi trattati dalla circolare vanno dal computo dei termini, dalle deleghe, alle variazioni riguardanti la toponomastica del luogo di nascita o residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, al comodato di veicoli aziendali, alla custodia giudiziale, alla locazione senza conducente, ecc. Restano fermi i termini per l’applicazione della disciplina suddetta, ovvero riguarderà tutti gli atti posti in essere dal 3 novembre p.v. alle condizioni esplicitate dalle circolari ministeriali. Relativamente all’ambito di applicazione, la disciplina interesserà i veicoli non iscritti al REN o privi di licenza di autotrasporto merci in conto proprio (si fa quindi riferimento, solo alle autovetture ed autocarri leggeri fino a 6 tonn. di massa complessiva a pieno carico immatricolati ad uso proprio), Riguardo alla fattispecie di maggiore interesse delle imprese, la circolare precisa che il comodato di veicoli aziendali è a titolo gratuito e che quindi è da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore. E’ escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, CDS e dell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione: - l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo lavoro- tempo libero; - l’utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione, in quanto qui viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo; - l’utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso.
Relativamente alla locazione senza conducente, la circolare ribadisce l’obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (per periodi superiori di 30 giorni). La delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione dei modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì con la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014. A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il MIT stabilisce che, se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino che il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore. Vengono anche analizzati i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione suddetta.
Per i passaggi di proprietà di un veicolo, la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di un’intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa.
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