Con riferimento al Decreto Dirigenziale 14.01.2014, contenente le prescrizioni tecniche per la circolazione su strada, per brevi e saltuari tratti, dei carrelli, di cui all’art. 58, comma 2, lett. c), del CDS, non immatricolati, il Ministero dei Trasporti ci ha chiarito, per le vie informali, che:
- i carrelli già autorizzati con il vecchio DM 28.12.89, purché l’autorizzazione non sia scaduta antecedentemente al 31.12.2007, possono circolare se muniti di rinnovo dell’autorizzazione medesima senza produrre di ulteriore documentazione e senza che siano rispettate le prescrizioni tecniche riportate nell’art. 2 del Decreto Dirigenziale suddetto. L’autorizzazione ha validità di 1 anno come precedentemente.
Le prescrizioni tecniche riportate nell’art. 2 del Decreto Dirigenziale del 14 gennaio scorso, quindi, valgono soltanto per i carrelli che non sono mai stati autorizzati. Per questi ultimi si deve presentare una domanda di autorizzazione per l’immissione alla circolazione. Anche in questo caso l’autorizzazione avrà validità annuale.
L’adeguamento alle prescrizioni tecniche sopra citate è necessario anche per i carrelli la cui autorizzazione è scaduta al 31.12.2007.